Circolare numero 180 del 28-9-1999
Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specialistiche sanitarie richieste a strutture pubbliche o private sulla base del tariffario emanato dal D.M. Sanità del 22.7.1996. Verifica dei requisiti di "Accreditamento". Rilancio sinergie INPS-INAIL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna il sistema di convenzionamento per gli esami specialistici necessari agli accertamenti di invalidità e inabilità, alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 502/1992 e dalla L. 549/1995. Vengono richiamati il tariffario ministeriale del D.M. Sanità 22 luglio 1996, le condizioni per l’accreditamento delle strutture private, le priorità di utilizzo delle strutture INAIL e pubbliche, nonché le regole operative e i controlli di qualità. Sono inoltre riportati gli schemi di convenzione tra INPS e INAIL e tra INPS e strutture/medici specialisti, con indicazione di tempi di refertazione, fatturazione, durata, rinnovo e disdetta.
Nuove convenzioni per esami specialistici e accertamenti diagnostici ai fini di invalidità e inabilità
Convenzionamento per esami specialistici ai fini dell’accertamento di invalidità e inabilità
La circolare disciplina l’aggiornamento delle convenzioni per gli esami specialistici necessari all’accertamento dello stato di invalidità e inabilità degli assicurati, nel caso in cui tali prestazioni non possano essere eseguite all’interno delle strutture dell’Istituto per carenza di professionalità specifiche o di adeguata strumentazione. Il documento recepisce il nuovo assetto normativo e definisce criteri di scelta dei soggetti convenzionabili, tariffe, controlli di qualità e schemi contrattuali da utilizzare.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina precedente, basata sulla convenzione approvata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1296 del 30.11.1989 e sugli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con i DPR nn. 119 e 120 del 23.3.1988, viene letta alla luce del nuovo quadro introdotto dal D.Lgs. n. 502/1992 e dalla L. 28.12.1995 n. 549. Tali norme demandano al Ministero della Sanità l’individuazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle relative tariffe, qualificando il rapporto convenzionale in termini di accreditamento dei soggetti erogatori.
Il Ministero della Sanità, con D.M. 22.7.1996, ha emanato norme e tariffe per gli accertamenti diagnostici e strumentali; successivamente la circolare ministeriale n. 100/S.C.P.S./21.4075 dell’1.4.1997 ha precisato che tali disposizioni trovano concreta e completa applicazione dopo l’emanazione, da parte di Regioni e Province autonome, dei provvedimenti di recepimento.
Accreditamento e ruolo delle Regioni
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concedono l’accreditamento tenendo conto di diversi elementi, tra cui:
- dotazioni strumentali e/o di personale;
- tipologia degli erogatori;
- grado di complessità organizzativa e funzionale delle strutture specializzate;
- volume di prestazioni erogabili annualmente.
Contestualmente, esse stabiliscono livelli tariffari nell’ambito delle proprie competenze e si impegnano ad adottare sistemi di verifica e revisione della qualità delle prestazioni erogate. L’accreditamento è quindi configurato come riconoscimento formale del requisito per l’erogazione delle prestazioni specialistiche, con applicazione delle tariffe secondo criteri di gradualità collegati alla qualità del servizio.
Criteri per la stipula delle nuove convenzioni
Le convenzioni già in essere devono essere disdette secondo le modalità e i termini previsti nei singoli atti. Le nuove convenzioni devono invece seguire un ordine di priorità preciso:
- verifica preliminare dell’esistenza di strutture sanitarie INAIL utilizzabili con carattere prioritario, esclusivamente in regime di reciprocità;
- in assenza di tali strutture, individuazione di strutture sanitarie pubbliche idonee ad assicurare prestazioni a livelli di servizio adeguati;
- solo in mancanza di strutture pubbliche disponibili, individuazione di strutture sanitarie private in possesso della certificazione di accreditamento rilasciata dalle Regioni.
La circolare precisa che le nuove convenzioni possono essere stipulate esclusivamente se il soggetto prescelto è accreditato.
Tariffe, riduzioni e compensi
Le singole strutture INPS territoriali stipulano i nuovi convenzionamenti sulla base dello schema di convenzione aggiornato di cui agli allegati 1a e 1b, tenendo conto del tariffario ministeriale del D.M. 22.7.1996. Nel medesimo tariffario è previsto che le Regioni possano applicare riduzioni fino al 20%.
Per i medici specialisti convenzionati che svolgono attività all’interno delle strutture dell’Istituto, utilizzando le attrezzature elettromedicali e radiologiche dei Centri Medico Legali, la tariffa deve essere ridotta del 20%.
Prestazioni convenzionabili e selezione degli esami
Tra gli accertamenti previsti negli allegati al D.M. Sanità del 22.7.1996, l’Istituto seleziona solo quelli ritenuti indispensabili per una corretta valutazione dei deficit somato-psichici dei lavoratori assicurati. Il riferimento esplicito è all’allegato 2, denominato nomenclatore tariffario, che viene distribuito alle sedi regionali per il tramite dei Direttori regionali.
Procedura autorizzativa interna e parere medico-legale
Prima di procedere alla stipula di convenzioni con strutture sanitarie o medici specialisti esterni, i Direttori delle Sedi centri di costo devono:
- acquisire il parere favorevole dei Direttori regionali;
- agire di concerto con i rispettivi dirigenti medici;
- ottenere il parere tecnico vincolante del Coordinamento Generale Medico Legale.
Tale parere valuta l’opportunità della convenzione, tenendo conto della congruenza tra la finalità degli accertamenti e il convenzionamento proposto.
Verifiche di qualità e risoluzione della convenzione
L’Istituto si riserva di effettuare verifiche di qualità sugli accertamenti svolti dalle strutture specialistiche convenzionate, secondo criteri concordati. In caso di inadempienze verificate, la convenzione viene disdettata immediatamente. Nello schema convenzionale è inoltre previsto che, in caso di segnalata e reiterata inadempienza, si proceda alla disdetta della convenzione.
Schema di convenzione INPS-INAIL
L’allegato 1a contiene il modello di convenzione tra INPS e INAIL. Le principali previsioni sono le seguenti:
- ciascun ente si impegna a effettuare, presso il proprio centro medico legale, gli accertamenti richiesti dall’altro ente nei confronti di assicurati muniti di apposita lettera impegnativa (mod. SS12 per gli invii INPS; mod. 127/I per gli invii INAIL);
- l’ente convenzionato deve verificare l’identità dell’assicurato tramite documento valido e riportarne gli estremi nella relazione;
- per gli accertamenti radiologici, i radiogrammi devono riportare in modo inalterabile generalità, data di nascita e data dell’esame, e devono essere consegnati insieme ai referti;
- le relazioni devono essere restituite nel più breve tempo possibile e comunque entro sette giorni dall’esecuzione dell’esame;
- i compensi sono corrisposti sulla base delle tariffe dei DPR nn. 119 e 120 del 23.3.1988, recepiti dall’INPS con circolare n. 41 del 15.2.1990 e dall’INAIL con circolare n. 52 del 19.8.1989, e ove possibile applicando il tariffario del D.M. Sanità 22.7.1996;
- la fatturazione è mensile e deve riportare l’annotazione di operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10, punto 18, del DPR n. 633/1972;
- ogni ente regola i rapporti economici con i propri specialisti secondo le norme dei rispettivi contratti di lavoro;
- la convenzione dura un anno dalla stipula e si rinnova tacitamente salvo disdetta notificata con raccomandata almeno due mesi prima della scadenza;
- gli enti possono svolgere controlli di qualità secondo criteri concordati; i responsabili delle unità operative nominano i sanitari responsabili dei rapporti relativi alle problematiche oggetto della convenzione.
Schema di convenzione con aziende o medici specialisti esterni
L’allegato 1b disciplina la convenzione tra INPS e aziende o medici specialisti esterni per l’effettuazione di visite ed esami. I punti essenziali sono:
- il soggetto convenzionato, accreditato in data indicata nel contratto, si impegna a svolgere visite e/o esami presso la propria struttura a favore degli assicurati inviati dall’INPS con lettera impegnativa mod. SS12;
- giorni e orari di accesso degli assicurati devono essere concordati preventivamente;
- prima dell’esame deve essere accertata l’identità dell’assicurato mediante documento valido, con indicazione degli estremi nella relazione;
- le relazioni e gli eventuali tracciati devono essere restituiti entro cinque giorni dall’esecuzione;
- gli accertamenti devono essere documentati su modelli istituiti dall’INPS;
- i compensi sono quelli del D.M. Sanità 22.7.1996, con le eventuali variazioni delle singole Regioni e/o ASL;
- il pagamento avviene mediante foglio di liquidazione con annotazione di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 26.10.1972 n. 633;
- al pagamento è applicata la ritenuta d’acconto IRPEF, indicata nella misura del 20%;
- l’atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1, lett. b), tabella parte II, del DPR 26.4.1986 n. 131;
- il professionista deve comunicare entro il giorno 15 di ogni mese il numero delle prestazioni effettuate nel mese precedente;
- l’incarico non instaura alcun rapporto di dipendenza con l’INPS;
- la durata della convenzione è di un anno dalla stipula, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta a mezzo raccomandata R.R. almeno due mesi prima della scadenza.
Distribuzione del nomenclatore tariffario
Con nota finale si precisa che l’allegato n. 2, contenente il nomenclatore tariffario, sarà inviato per posta ordinaria a ciascuna Sede regionale. I Direttori regionali dovranno poi distribuirne le copie a tutte le Sedi di competenza.
Punti principali
Aggiornamento del quadro normativo e criterio dell’accreditamento
La circolare sostituisce progressivamente il precedente regime convenzionale fondato sulla deliberazione n. 1296 del 30.11.1989, recepita dagli accordi collettivi nazionali e dai DPR nn. 119 e 120 del 23.3.1988. Il nuovo riferimento è costituito dal D.Lgs. n. 502/1992 e dalla L. n. 549/1995, che attribuiscono al Ministero della Sanità la definizione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle relative tariffe. Le strutture private possono essere convenzionate solo se in possesso dell’accreditamento regionale.
Criteri di scelta delle strutture da convenzionare
Prima di stipulare nuove convenzioni, le sedi devono verificare innanzitutto l’esistenza di strutture sanitarie INAIL utilizzabili in regime di reciprocità e con carattere prioritario. In mancanza, occorre individuare strutture pubbliche idonee a garantire adeguati livelli di servizio; solo ove ciò non sia possibile, si possono convenzionare strutture private accreditate dalle Regioni. Le convenzioni in essere devono essere disdette secondo i termini previsti nei relativi atti.
Tariffe e riduzioni applicabili
I compensi devono essere determinati sulla base del tariffario ministeriale del D.M. Sanità 22.7.1996, con possibilità di applicare le riduzioni tariffarie previste dalle singole Regioni fino al 20%. Per i medici specialisti convenzionati che operano all’interno delle strutture dell’Istituto utilizzando attrezzature elettromedicali e radiologiche dei Centri Medico Legali, è prevista una riduzione del 20%.
Scelta delle prestazioni convenzionabili e controlli di qualità
Tra gli accertamenti elencati nel D.M. 22.7.1996 sono stati selezionati solo quelli ritenuti indispensabili per la valutazione dei deficit somato-psichici dei lavoratori assicurati. Prima di stipulare le convenzioni, i Direttori delle Sedi devono acquisire il parere tecnico vincolante del Coordinamento Generale Medico Legale, previo parere favorevole dei Direttori regionali e in raccordo con i dirigenti medici. L’Istituto si riserva verifiche di qualità sugli accertamenti effettuati; in caso di inadempienze la convenzione può essere disdettata immediatamente.
Schema di convenzione INPS-INAIL e convenzione con strutture private o medici
Gli allegati 1a e 1b contengono gli schemi di convenzione. Nel modello INPS-INAIL ciascun ente si impegna a eseguire, presso il proprio centro medico legale, gli accertamenti richiesti dall’altro ente su assicurati muniti di lettera impegnativa; sono previsti obblighi di identificazione dell’assicurato, tempi di restituzione delle relazioni, criteri tariffari, fatturazione mensile e durata annuale con rinnovo tacito e disdetta con preavviso di due mesi. Nel modello per aziende o medici specialisti esterni si prevede l’esecuzione di visite/esami presso la struttura accreditata, concordando giorni e orari di accesso, con referti entro cinque giorni, utilizzo dei modelli INPS e compensi secondo il D.M. 22.7.1996 e successive variazioni regionali o ASL.
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