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Circolare

Circolare numero 183 del 1-10-1999

Aggiornamento manuale trasmesso con la cir. n. 55 del 4 marzo 1999.Istituzione nuovi codici.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette le nuove istruzioni di compilazione del modello DMAG, destinate alla dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata, sostituendo integralmente quelle allegate alla circolare n. 55 del 4 marzo 1999. Vengono aggiornati i codici tipo ditta e tipo contratto, chiarite le modalità di compilazione dei quadri DMAG/D e DMAG/R, stabiliti termini di presentazione cartacea e telematica, e richiamate le regole su retribuzioni imponibili, part-time, accordi di riallineamento, contributi di solidarietà e variazioni dichiarative. Sono inoltre riportati gli importi dei minimali e le regole di aggregazione dei dati ai fini contributivi.

Istruzioni per la compilazione del modello DMAG per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata

Istruzioni per la compilazione del modello DMAG per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata

La circolare fornisce le istruzioni aggiornate per la compilazione del modello DMAG, destinato alla dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata. Le nuove indicazioni tengono conto delle modifiche normative e sostituiscono integralmente le istruzioni allegate alla circolare n. 55 del 4 marzo 1999.

Ambito di applicazione e struttura del modello

Il modello DMAG è utilizzato per dichiarare la manodopera occupata dalle aziende agricole con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e per i compartecipanti individuali. È utilizzabile per i periodi di competenza dal 1998 in poi.

Il modello è articolato in due fogli:

  • DMAG/D, per gli elementi della base imponibile e i dati utili all'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori;
  • DMAG/R, per il riepilogo dei dati necessari alla determinazione dei contributi previdenziali.

La circolare precisa che il modello consente anche di denunciare la base imponibile retributiva degli operai a tempo determinato, le retribuzioni corrisposte in base agli accordi di riallineamento e le eventuali diarie corrisposte agli operai a tempo determinato e indeterminato.

Le aziende che occupano sia OTI sia OTD devono presentare due denunce distinte. Devono inoltre essere presentate denunce separate nei casi in cui il datore di lavoro occupi lavoratori soggetti a regimi contributivi diversi.

Termini di presentazione

Per le dichiarazioni su modello cartaceo le scadenze sono fissate a:

  • 25 aprile, per il primo trimestre;
  • 25 luglio, per il secondo trimestre;
  • 25 ottobre, per il terzo trimestre;
  • 25 gennaio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

Per le dichiarazioni presentate con sistemi informatizzati, tramite supporto magnetico o trasmissione telematica, i termini sono invece:

  • 25 maggio;
  • 15 settembre;
  • 25 novembre;
  • 25 febbraio dell'anno successivo.

La prima copia della dichiarazione deve essere presentata o spedita alla sede INPS competente, mentre la seconda deve essere conservata dal datore di lavoro. Entrambe le copie devono essere timbrate, e la copia per il datore di lavoro deve essere contrassegnata con la sigla dell'impiegato che l'ha accettata.

Tipi ditta e nuove codifiche

La circolare introduce e chiarisce nuovi codici relativi al tipo ditta, da indicare nelle prime due caselle del campo apposito del quadro A del DMAG/D e del quadro C del DMAG/R.

Tra i nuovi codici vengono richiamati, in particolare:

  • il codice tipo ditta 05, per enti pubblici diversi da quelli identificati dal codice 04, non tenuti al versamento dei contributi contrattuali per previdenza e assistenza integrativa;
  • i codici tipo ditta 20 e 39, per aziende florovivaistiche o inquadrate extra-agricole, escluse dal versamento di specifici contributi contrattuali;
  • i codici 21 e 40, per aziende che richiedono il pagamento volontario dei contributi contrattuali.

La circolare evidenzia inoltre la compatibilità tra i codici della tabella tipo ditta 2 e quelli della tabella tipo ditta 1, specificando che in caso di compilazione della seconda casella deve essere comunque compilata anche la prima.

Sono poi richiamati i codici tipo contratto 40 e 41, relativi ai soci lavoratori di cooperative sociali e ai soci lavoratori extracomunitari di cooperative sociali, applicabili solo alle cooperative di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e ai loro consorzi.

Quadro A del DMAG/D e quadro C del DMAG/R

Nel quadro A del DMAG/D devono essere indicati:

  • i dati anagrafici dell'azienda;
  • il codice fiscale del titolare o dell'azienda;
  • il codice azienda;
  • il trimestre e l'anno di riferimento;
  • il tipo ditta;
  • l'eventuale indicazione della lettera E per il pagamento dei contributi in euro;
  • il codice sede e la denominazione della sede INPS competente.

Il codice azienda deve coincidere con quello riportato nella denuncia aziendale ex art. 5 del D.lvo n. 375 dell'11 agosto 1993. I lavoratori denunciati devono essere quelli occupati nei terreni indicati nel foglio 2 della medesima denuncia aziendale.

Nel quadro C del DMAG/R devono essere riportati gli stessi dati del quadro A.

Tipo denuncia

Il campo tipo denuncia è composto di due caselle.

La prima casella indica la natura del rapporto di lavoro:

  • codice 1, per manodopera a tempo determinato e/o compartecipanti individuali;
  • codice 2, per manodopera a tempo indeterminato.

La seconda casella indica la natura della dichiarazione:

  • P, oppure lasciata in bianco, per la prima dichiarazione del trimestre;
  • V, per una variazione spontanea in aumento di giornate e/o retribuzioni riferita a trimestri pregressi;
  • S, per l'annullamento di una dichiarazione errata o incompleta presentata prima della scadenza.

La circolare precisa che le variazioni ammesse con DMAG riguardano soltanto aumenti di giornate e retribuzioni o i quadri E, E1 ed E2.

Compilazione del quadro B del DMAG/D

Il quadro B contiene i dati del lavoratore e gli elementi occupazionali e retributivi.

Per ciascun lavoratore devono essere indicati con esattezza:

  • numero d'ordine;
  • codice fiscale;
  • categoria contrattuale;
  • qualifica o parametro;
  • data di assunzione;
  • data di cessazione;
  • cognome e nome;
  • data di nascita;
  • sesso;
  • provincia e comune di nascita, oppure stato estero;
  • comune di residenza e CAP.

La compilazione richiede inoltre l'indicazione, per ciascun mese del trimestre, di mese, zona tariffaria, tipo di retribuzione, tipo contratto, giornate e retribuzioni.

Zona tariffaria e tipo contratto

La zona tariffaria distingue i dati ai fini contributivi in base all'ubicazione del terreno in cui è stata svolta la prestazione lavorativa. Sono previsti i codici:

  • 1, fiscalizzazione Nord;
  • 2, fiscalizzazione Mezzogiorno;
  • 3, zona svantaggiata Nord;
  • 4, zona svantaggiata Sud;
  • 5, territori montani.

Se nello stesso mese il lavoratore ha operato in più zone tariffarie, vanno utilizzati più campi della colonna. In caso di terza zona, si utilizza la sezione successiva riportando lo stesso numero d'ordine e codice fiscale.

Il tipo contratto identifica la disciplina del rapporto di lavoro. La tabella comprende numerosi codici per operai tradizionali, apprendisti, lavoratori con contratto di formazione e lavoro, lavoratori extracomunitari, LSU, compartecipanti individuali, mobilità, part-time, stagionali, soci di cooperative sociali e altri casi specifici. I codici 40 e 41 sono riservati ai soci lavoratori di cooperative sociali.

La circolare chiarisce inoltre che alcuni codici contratto sono compatibili solo con determinati tipi denuncia e che i codici 34, 35, 36 e 37 si utilizzano dopo la conversione del rapporto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato.

Tipo retribuzione e giornate

Il tipo retribuzione può essere:

  • O, per giornate effettivamente svolte o comunque retribuite;
  • M, per retribuzioni integrative relative a malattia, infortunio, malattia professionale e periodo di carenza;
  • P, per integrazioni relative ad altre sospensioni involontarie del lavoro, come la cassa integrazione.

Le giornate devono essere dichiarate senza frazioni e comprendono anche quelle non lavorate ma retribuite in virtù di obblighi contrattuali, come ferie e festività. Le giornate di assenza non retribuite, per esempio per sciopero o permessi non retribuiti, non vanno dichiarate.

Per la settimana corta le giornate effettive devono essere moltiplicate per 1,20, con arrotondamento. Sono inoltre richiamate regole specifiche per festività soppresse, donazione sangue e gestione delle ore nel part-time orizzontale.

Retribuzioni e basi imponibili

Le retribuzioni devono essere indicate in corrispondenza dei righi O, M e P, secondo la loro natura. Per gli operai a tempo determinato soggetti a contribuzione calcolata sul salario medio provinciale, il campo retribuzioni resta in bianco, salvo il part-time.

La circolare disciplina in modo dettagliato:

  • il part-time orizzontale, con indicazione delle giornate parzialmente lavorate e delle ore effettive, senza riepilogo delle ore nel DMAG/R;
  • il part-time verticale o ciclico, con indicazione delle giornate lavorate e della retribuzione effettiva o convenzionale;
  • la determinazione della base imponibile per gli operai a tempo determinato in relazione al salario medio provinciale convenzionale o alla retribuzione effettiva.

Sono inoltre stabiliti i criteri per la quantificazione delle retribuzioni omesse, degli emolumenti aggiuntivi, dei mancati preavvisi e delle somme da dichiarare cumulativamente con la retribuzione del mese.

Accantonamenti TFR

Nei campi accantonamenti devono essere dichiarate, solo nel primo trimestre 1999, le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto con rilevanza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982.

Nel campo ultimo anno va indicato l'accantonamento relativo al 1998, al netto dei contributi versati al Fondo pensioni e delle eventuali anticipazioni. Nel campo totale va indicato anche l'importo degli accantonamenti degli anni precedenti, comprensivi della rivalutazione, sempre al netto dei medesimi elementi di decurtazione.

Compilazione del quadro D del DMAG/R

Nel quadro D del DMAG/R i dati del DMAG/D devono essere riepilogati per mese, zona tariffaria e tipo contratto, sommando giornate e retribuzioni di tutti i lavoratori denunciati.

La sommatoria deve essere effettuata senza tenere conto della distinzione tra righi O, M e P, ma mantenendo la separazione per:

  • zona tariffaria;
  • tipo contratto;
  • eventuale distinzione tra OTD a salario convenzionale e OTD a retribuzione effettiva.

Per il part-time orizzontale le ore dichiarate nel DMAG/D non vanno riportate nel DMAG/R. Se le dieci righe previste per ciascun mese non sono sufficienti, deve essere compilato un ulteriore foglio DMAG/R.

Quadri E, E1 ed E2

Il quadro E riguarda i datori di lavoro tenuti al finanziamento di casse, gestioni, forme assicurative e fondi previsti da contratti collettivi o accordi sindacali. Deve essere indicata la quota a carico del datore di lavoro e il numero dei lavoratori interessati. Su tali somme è dovuto un contributo di solidarietà del 10%.

Il quadro E1 disciplina le erogazioni di secondo livello escluse dalla base imponibile ai sensi del D.L. n. 67 del 1997, convertito nella legge n. 135 del 1997, anch'esse assoggettate al contributo di solidarietà del 10%.

Il quadro E2 riguarda il contributo aggiuntivo del 5% sulla retribuzione eccedente le 40 ore settimanali, dovuto dalle imprese con più di 15 dipendenti. Devono essere indicati il numero dei lavoratori interessati e l'ammontare complessivo delle retribuzioni straordinarie.

Quadro F, agevolazioni e contributi integrativi

Nel quadro F il datore di lavoro deve barrare il campo SI per dichiarare il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e alle altre agevolazioni contributive, nonché per autorizzare l'INPS a riscuotere i contributi per previdenza e assistenza integrative previsti dai contratti collettivi.

La mancata barratura equivale a dichiarazione negativa e comporta la perdita delle riduzioni contributive. La circolare precisa che i contributi integrativi sono riscossi solo per le aziende che applicano contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto le convenzioni ex art. 11 della legge n. 334 del 1968.

Nel quadro F deve essere inoltre indicata la data di presentazione, apposta la firma del dichiarante e riportato il numero complessivo dei fogli della dichiarazione.

Sanzioni e firme

La dichiarazione deve essere firmata dal titolare d'impresa o dal legale rappresentante. In caso di omissione la dichiarazione è nulla. La circolare richiama inoltre le sanzioni amministrative per dichiarazioni omesse, incomplete, reticenti o infedeli e l'obbligo di pagare contributi evasi, somme aggiuntive e, nei casi previsti, una tantum.

Regole particolari su retribuzioni e contributi

La circolare contiene un'ampia sezione di chiarimenti interpretativi sulla base imponibile contributiva. Vengono richiamati il principio di allineamento con la base fiscale introdotto dal D.lvo n. 314 del 1997, le esclusioni dalla base imponibile, il trattamento delle trasferte, il regime dei minimali di legge e i casi in cui il minimale non si applica.

Sono inoltre fornite istruzioni specifiche per:

  • il contributo di solidarietà ex art. 8, comma 19, della legge n. 537 del 1993, con codice contratto 4 per le retribuzioni eccedenti il limite di lire 40.000.000;
  • l'aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter della legge n. 438 del 1992, con codice contratto 6 per la quota eccedente il massimale annuo;
  • il massimale contributivo ex art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, con codice contratto 1 per le retribuzioni eccedenti il massimale.

Variazioni e comunicazioni successive

Il modello DMAG può essere usato per dichiarare variazioni spontanee di giornate e retribuzioni in aumento e per variazioni dei quadri E, E1 ed E2, purché riferite a manodopera occupata dal 1 gennaio 1998. Le variazioni precedenti al 1998, le diminuzioni di giornate o retribuzioni, le modifiche di zona tariffaria, tipo contratto, codice ditta o tipo retribuzione e altri casi indicati devono invece essere oggetto di apposita comunicazione alla sede INPS competente.

Allegati e dati di supporto

La circolare contiene in allegato l'elenco dei codici sede INPS e una parte dedicata alle basi imponibili ai fini contributivi, con dettagli su:

  • retribuzioni imponibili e loro inclusioni/esclusioni;
  • indennità di trasferta;
  • minimali contrattuali e minimali di legge;
  • operai a tempo determinato;
  • part-time orizzontale e verticale;
  • accordi di riallineamento;
  • lavoratori LSU e PIP;
  • minimali di legge per gli operai agricoli per il 1998 e il 1999.

Sono richiamati numerosi riferimenti normativi e circolari INPS già emanate per il coordinamento delle istruzioni applicative.

Punti principali

Aggiornamento delle istruzioni e nuovi codici

Le istruzioni allegate sostituiscono quelle della circolare n. 55 del 4.3.1999. Sono istituiti nuovi codici tipo ditta e tipo contratto per rappresentare situazioni contributive particolari, tra cui enti pubblici non tenuti ai contributi contrattuali, aziende florovivaistiche escluse da specifici versamenti e soci lavoratori di cooperative sociali, anche extracomunitari.

Ambito, struttura del modello e termini di presentazione

Il modello DMAG è destinato alla dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata con rapporti a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali. È composto dai fogli DMAG/D e DMAG/R e deve essere presentato in duplice copia. Le scadenze sono fissate al 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio per il cartaceo, mentre per supporto magnetico o telematico ai giorni 25 maggio, 15 settembre, 25 novembre e 25 febbraio dell'anno successivo.

Compilazione dei quadri anagrafici e classificazione dell'azienda

Nel quadro A del DMAG/D e nel quadro C del DMAG/R devono essere riportati i dati anagrafici dell'azienda, il codice fiscale, il codice azienda, il trimestre e anno di competenza, la tipologia aziendale e l'eventuale scelta di pagamento in euro. Il campo tipo ditta è articolato in tre caselle: prima casella per la tipologia aziendale, seconda per le particolarità contributive, terza per l'opzione euro.

Tipi ditta e compatibilità

La tabella codici ditta 1 identifica le principali categorie di aziende e soggetti (cooperative, consorzi di bonifica, enti pubblici, coltivatori diretti, cooperative sociali, aziende in economia, concedenti a colonia o mezzadria). La tabella codici ditta 2 riguarda situazioni come l'inquadramento extra-agricolo per soli contributi INAIL e la scelta volontaria di versare i contributi contrattuali. Sono indicate specifiche compatibilità tra codici 1 e 2 e l'obbligo di presentare denunce separate in caso di regimi contributivi diversi.

Tipo denuncia e utilizzo dei quadri per OTI e OTD

La prima casella del tipo denuncia distingue lavoratori a tempo determinato/compartecipanti individuali (codice 1) e a tempo indeterminato (codice 2). La seconda casella serve a qualificare la dichiarazione come prima denuncia, variazione spontanea in aumento (V) o annullamento di dichiarazione errata/incompleta (S). Le aziende che occupano sia OTI sia OTD devono presentare denunce distinte.

Dati occupazionali e retributivi nel quadro B

Nel quadro B vanno indicati numero d'ordine, codice fiscale del lavoratore, categoria, qualifica o parametro, date di assunzione e cessazione, dati anagrafici e, per ciascun mese del trimestre, zona tariffaria, tipo retribuzione, tipo contratto, giornate e retribuzioni. Le giornate vanno conteggiate secondo le regole del lavoro effettivo e delle assenze retribuite; per il part-time orizzontale si indicano anche le ore effettive nel rigo successivo.

Zonizzazione tariffaria e tipo contratto

La zona tariffaria distingue i dati ai fini contributivi in base all'ubicazione del terreno e può essere fiscalizzata Nord o Mezzogiorno, zona svantaggiata Nord o Sud, oppure territori montani. Il tipo contratto identifica la disciplina del rapporto e comprende numerosi codici, tra cui tradizionale, apprendistato, formazione e lavoro, mobilità, LSU, compartecipanti individuali, stagionali extracomunitari, part-time e soci lavoratori di cooperative sociali.

Tipo retribuzione, giornate e retribuzioni imponibili

Il tipo retribuzione distingue tra retribuzioni ordinarie (O), integrative per malattia/infortunio/malattia professionale o periodo di carenza (M) e integrazioni per altre sospensioni involontarie, come cassa integrazione (P). Le giornate devono essere dichiarate per intero, senza frazioni, includendo quelle retribuite per ferie, festività e permessi, con specifiche regole per settimana corta, festività soppresse, donazione sangue e part-time.

Regole sulle retribuzioni, accantonamenti e minimali

La retribuzione imponibile segue la base contributiva e previdenziale prevista dalla normativa fiscale e contributiva richiamata, con esclusione di TFR, incentivi all'esodo, risarcimenti, trattamenti di famiglia, alcune provvidenze e somme soggette a decontribuzione. Sono disciplinati i minimali di legge, i casi di retribuzione convenzionale per OTD, il trattamento del part-time e la dichiarazione degli accantonamenti TFR solo per il primo trimestre 1999.

Quadro D del DMAG/R e riepilogo dei dati

Nel quadro D del DMAG/R i dati del DMAG/D devono essere aggregati per mese, zona tariffaria e tipo contratto, sommando giornate e retribuzioni senza distinguere tra righi O, M e P. Per gli OTD a salario convenzionale e per il part-time sono previste regole specifiche. Se le dieci righe previste per mese non bastano, va compilato un ulteriore DMAG/R.

Quadri E, E1 ed E2

Il quadro E riguarda il finanziamento di casse, gestioni e fondi contrattuali ed è soggetto al contributo di solidarietà del 10%. Il quadro E1 disciplina le erogazioni di secondo livello escluse dalla base imponibile e anch'esse assoggettate al contributo di solidarietà del 10%. Il quadro E2 riguarda il contributo aggiuntivo del 5% sulle retribuzioni oltre le 40 ore settimanali per imprese con più di 15 dipendenti.

Quadro F, autorizzazioni e avvertenze formali

Nel quadro F il datore di lavoro dichiara il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e autorizza, se barrare 'SI', la riscossione dei contributi per previdenza e assistenza integrative e per l'assistenza contrattuale. La mancata barratura equivale a dichiarazione negativa e comporta perdita delle agevolazioni. La dichiarazione deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante e la mancanza di firma la rende nulla.

Sanzioni e dichiarazioni di variazione

La omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione della dichiarazione, compresi i codici fiscali, comporta sanzioni amministrative e il pagamento dei contributi evasi con somme aggiuntive e, nei casi previsti, una tantum. Il modello può essere usato per variazioni solo in aumento delle giornate e retribuzioni o per i quadri E, E1 ed E2, mentre per variazioni diverse, per periodi antecedenti il 1998 o per diminuzioni, occorre una comunicazione alla sede INPS competente.

Allegati tecnici e istruzioni interpretative

Sono riportati l'elenco dei codici sede INPS e un allegato dedicato alle basi imponibili ai fini contributivi, con specifiche su trasferte, indennità di cassa, rapporti a tempo determinato, part-time, accordi di riallineamento, lavori socialmente utili e piani di inserimento professionale. Vengono indicati anche i minimali di legge per gli operai agricoli per il 1998 e il 1999 e le istruzioni per i casi di contributo di solidarietà, massimale annuo ex legge n. 335/1995 e aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter della legge n. 448/1992.

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