Circolare numero 23 del 04-10-1999 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per gli eventi alluvionali che hanno colpito il comune di Crotone. Le istruzioni del decreto 9 marzo 1999 si applicano ai soli soggetti residenti o con sede operativa nel comune, per il periodo 14 ottobre 1996-31 marzo 1998; per i soggetti con immobili sgomberati l’ulteriore periodo fino al 30 ottobre 1998 resta fuori da tali disposizioni e sarà oggetto di successive istruzioni. Il recupero deve avvenire senza sanzioni né oneri aggiuntivi, mediante rate mensili e con specifiche modalità di versamento e compilazione della modulistica Enpals, con termine eccezionale al 1° dicembre 1999 per il pagamento delle rate pregresse e per la presentazione delle denunce contributive arretrate.
Recupero dei contributi sospesi per gli eventi alluvionali di Crotone (ottobre 1996)
Recupero dei contributi sospesi per gli eventi alluvionali di Crotone
La circolare fornisce le istruzioni operative per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato il comune di Crotone nell’ottobre 1996. L’intervento si concentra sulle modalità di regolarizzazione del periodo 14 ottobre 1996-31 marzo 1998 e chiarisce, altresì, i casi non ancora disciplinati dal decreto ministeriale richiamato.
Ambito della sospensione e platea interessata
La sospensione dei pagamenti riguarda i contributi di previdenza e assistenza sociale, comprensivi della quota a carico dei dipendenti e dei contributi dovuti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La misura interessa i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, aventi residenza o sede operativa nel comune di Crotone.
La circolare distingue due fattispecie:
- soggetti con residenza o sede operativa a Crotone, per i quali la sospensione copre il periodo 14 ottobre 1996-31 marzo 1998;
- soggetti con abitazioni o immobili sedi di attività produttive oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, per i quali la sospensione era stata prevista fino al 30 ottobre 1998.
Per la seconda fattispecie, il decreto 9 marzo 1999 disciplina esclusivamente il recupero delle somme sospese fino al 31 marzo 1998 e, pertanto, non si applica ai soggetti beneficiari della più ampia sospensione fino al 30 ottobre 1998. Per tali casi la circolare rinvia a successive disposizioni ministeriali.
Decreto 9 marzo 1999 e modalità di recupero
Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 marzo 1999 stabilisce che le somme dovute e non versate per effetto della sospensione devono essere recuperate in cinquanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° febbraio 1999. Il recupero deve avvenire senza corresponsione di sanzioni, interessi o altri oneri aggiuntivi.
La circolare precisa che anche la presentazione della modulistica connessa al versamento dei contributi sospesi avrebbe dovuto avvenire entro il 1° febbraio 1999. Tuttavia, in considerazione dell’impossibilità oggettiva per gli interessati di adempiere entro tale data, viene concessa una proroga eccezionale:
- è consentito versare in unica soluzione, entro il 1° dicembre 1999, tutte le rate dovute e non pagate dal 1° febbraio 1999;
- è consentito presentare entro il 1° dicembre 1999 la modulistica relativa al periodo oggetto di sospensione.
Il termine del 1° dicembre 1999 è espressamente definito tassativo anche per i datori di lavoro che utilizzano supporti magnetici.
Conseguenze del mancato rispetto delle scadenze
Per le rate mensili successive, il pagamento deve essere effettuato il giorno 1 di ciascun mese. Il mancato versamento alle scadenze previste comporta l’applicazione delle sanzioni vigenti in materia di mancato o ritardato pagamento dei contributi.
Le somme aggiuntive devono essere calcolate dalla scadenza di ciascuna rata fino alla data dell’effettivo pagamento.
Strumenti di versamento e canali ammessi
La regolarizzazione delle partite debitorie deve essere eseguita esclusivamente mediante modello 031/RC1, destinato al versamento di somme dovute non a titolo di contribuzione corrente.
I versamenti devono essere effettuati tramite gli appositi conti correnti postali attualmente funzionanti:
- c/c n. 8029 per la gestione lavoratori dello spettacolo;
- c/c n. 7021 per la gestione sportivi professionisti;
- c/c n. 638015 per il versamento della trattenuta di pensione operata da datori di lavoro non operanti nel settore dello spettacolo, per retribuzioni corrisposte a lavoratori pensionati Enpals.
La circolare esclude espressamente l’utilizzo del modello F24 per la contribuzione dovuta a seguito della sospensione.
Modulistica da presentare
I soggetti interessati devono presentare tre distinte coppie di modelli 031/RC1 e 031/CM normale, riferite ai seguenti periodi:
- settembre 1996 - dicembre 1996;
- gennaio 1997 - dicembre 1997;
- gennaio 1998 - marzo 1998.
Per ogni versamento effettuato deve inoltre essere presentato un apposito modello 031/RC1 contenente, oltre ai dati relativi all’attività o impresa:
- il riferimento nota Enpals: A07 Crotone;
- il codice causale: 038;
- il periodo di riferimento: da settembre 1996 a marzo 1998;
- l’importo versato a mezzo bollettino di conto corrente postale.
Alla modulistica va allegata l’attestazione di versamento relativa a ciascun pagamento effettuato.
Compilazione del modello 031/RC1
Per la compilazione del modello 031/RC1, la circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 15 del 27 aprile 1999 e precisa quanto segue:
- in ciascuno dei tre modelli riferiti agli anni interessati vanno indicati i relativi periodi di riferimento: 1996 da settembre a dicembre, 1997 da gennaio a dicembre, 1998 da gennaio a marzo;
- nel quadro C, sezione "Comunicazioni impresa", deve essere riportata la dicitura: "cod. A07 - contr. sosp. eventi alluvionali Crotone ottobre 1996";
- soltanto nel modello relativo al 1996, nella colonna "codici tabelle aliquote" dei quadri A e B, deve essere indicata direttamente l’aliquota contributiva applicata.
Quest’ultima precisazione è motivata dal fatto che le codificazioni delle tabelle in vigore si riferiscono ad aliquote applicabili soltanto dal 1997 in poi: dal 1° gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo e dal 3 luglio 1997 per gli sportivi professionisti.
Compilazione del modello 031/CM
Per il modello 031/CM, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 14 dell’11 maggio 1998 e stabilisce che:
- deve essere barrata la casella "Mod. 031/CM: normale";
- nel rigo sottostante va inserita la dicitura "cod. A07 - contr. sosp. eventi alluvionali Crotone ottobre 1996";
- devono essere indicati i periodi di riferimento per i tre anni interessati;
- solo per il modello normale riferito al 1996, nella casella "tab. aliq." deve essere indicata direttamente l’aliquota contributiva applicata;
- sempre per il modello 1996, non deve essere esposto alcun dato nella colonna "max mese".
Regole finali di regolarizzazione
La circolare ribadisce che la sospensione ha riguardato tutti i termini connessi con il versamento dei contributi riferiti al periodo settembre 1996-marzo 1998. La regolarizzazione deve quindi essere effettuata con attenzione alle scadenze, alle modalità di pagamento, alla corretta compilazione dei modelli e all’allegazione delle attestazioni di versamento.
Per i soggetti che rientrano nella diversa finestra di sospensione fino al 30 ottobre 1998, la disciplina resta sospesa in attesa di apposite future istruzioni ministeriali.
Punti principali
Ambito della sospensione e soggetti interessati
La sospensione riguarda i contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti e i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, relativi agli eventi alluvionali di Crotone. Sono interessati i soggetti, persone fisiche e giuridiche, con residenza o sede operativa nel comune di Crotone. La sospensione copre il periodo 14 ottobre 1996-31 marzo 1998; per i contributi del mese di marzo 1998, la scadenza del 20 aprile 1998 è espressamente compresa. Un diverso regime, dal 14 ottobre 1996 al 30 ottobre 1998, riguardava i soggetti le cui abitazioni o immobili destinati ad attività produttive furono sgomberati per inagibilità totale o parziale, ma tale fattispecie non è disciplinata dal decreto del 9 marzo 1999 trattato dalla circolare.
Finalità del decreto 9 marzo 1999
Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 marzo 1999 disciplina esclusivamente le modalità di recupero dei contributi sospesi nel periodo 14 ottobre 1996-31 marzo 1998. Per la diversa platea colpita da ordinanze sindacali di sgombero fino al 30 ottobre 1998, la circolare precisa che il decreto non si applica e che ulteriori istruzioni saranno fornite dopo l’emanazione di apposite disposizioni ministeriali.
Modalità di recupero e rateizzazione
Le somme non versate per effetto della sospensione devono essere recuperate in cinquanta rate mensili di pari importo, con decorrenza dal 1° febbraio 1999, senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri aggiuntivi. La modulistica collegata al versamento dei contributi sospesi avrebbe dovuto essere presentata entro il 1° febbraio 1999; tuttavia, in via eccezionale, la circolare consente ai datori di lavoro di versare in unica soluzione, entro il 1° dicembre 1999, tutte le rate scadute e non pagate dal 1° febbraio 1999 e di presentare entro la stessa data la modulistica relativa al periodo sospeso. Tale termine è tassativo anche per chi utilizza supporti magnetici. Le rate successive devono essere pagate il giorno 1 di ogni mese; il mancato pagamento comporta l’applicazione delle sanzioni vigenti, con somme aggiuntive calcolate dalla scadenza di ciascuna rata fino all’effettivo pagamento.
Modalità operative di versamento
La regolarizzazione deve essere effettuata esclusivamente tramite modello 031/RC1, destinato ai versamenti di somme dovute non a titolo di contribuzione corrente. I versamenti devono affluire agli enti tramite i conti correnti postali attualmente funzionanti: c/c n. 8029 per la gestione lavoratori dello spettacolo, c/c n. 7021 per la gestione sportivi professionisti, c/c n. 638015 per la trattenuta di pensione operata da datori di lavoro non operanti nel settore dello spettacolo su retribuzioni corrisposte a lavoratori pensionati Enpals. La contribuzione dovuta a seguito della sospensione non deve essere versata tramite modello F24.
Modulistica da presentare
I soggetti interessati devono presentare tre serie di modelli: un modello 031/RC1 e un modello 031/CM normale per il periodo settembre 1996-dicembre 1996; un modello 031/RC1 e un modello 031/CM normale per gennaio 1997-dicembre 1997; un modello 031/RC1 e un modello 031/CM normale per gennaio 1998-marzo 1998. Per ogni versamento effettuato deve inoltre essere presentato un apposito modello 031/RC1 contenente i dati dell’attività/impresa, il riferimento nota Enpals A07 Crotone, il codice causale 038, il periodo di riferimento da settembre 1996 a marzo 1998 e l’importo versato, con allegata l’attestazione di versamento.
Istruzioni di compilazione del modello 031/RC1
Per il modello 031/RC1 devono essere indicati i periodi di riferimento distinti per anno: settembre-dicembre 1996, gennaio-dicembre 1997, gennaio-marzo 1998. Nel quadro C, spazio "Comunicazioni impresa", va riportata la dicitura "cod. A07 - contr. sosp. eventi alluvionali Crotone ottobre 1996". Solo per il modello relativo al 1996, nella colonna "codici tabelle aliquote" dei quadri A e B deve essere indicata direttamente l’aliquota contributiva applicata, poiché le tabelle in vigore si riferiscono ad aliquote dal 1997 in poi.
Istruzioni di compilazione del modello 031/CM
Per il modello 031/CM deve essere barrata la casella "Mod. 031/CM: normale" e nel rigo sottostante va inserita la dicitura "cod. A07 - contr. sosp. eventi alluvionali Crotone ottobre 1996". Devono essere indicati i periodi di riferimento per i tre anni interessati. Solo per il modello normale riferito al 1996, nella casella "tab. aliq." deve essere indicata direttamente l’aliquota contributiva applicata; inoltre, in tale ipotesi, non deve essere esposto alcun dato nella colonna "max mese".
Precisazioni finali
La circolare ribadisce che tutti i termini connessi al versamento dei contributi relativi al periodo settembre 1996-marzo 1998 sono stati sospesi e che la regolarizzazione deve seguire rigorosamente le istruzioni fornite. Le ulteriori indicazioni per i soggetti rientranti nella diversa finestra di sospensione fino al 30 ottobre 1998 restano rinviate a successivi provvedimenti ministeriali.
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