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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28868/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro occorso a un'imbarcazione da diporto assicurata contro tutti i rischi. La proprietaria chiedeva l'indennizzo per danni all'imbarcazione e alle apparecchiature interne, deducendo che i danni fossero conseguenza di forti mareggiate, moto ondoso straordinario e successivo allagamento dovuto al malfunzionamento della pompa di sentina. La compagnia aveva sostenuto che il primo evento era già stato indennizzato e che i danni successivi erano esclusi dalla polizza perché non derivanti da un evento coperto e, in ogni caso, dovuti a difetto di progetto o vizio di costruzione. In appello la domanda dell'assicurata era stata rigettata. Con il ricorso per cassazione la società assicurata ha denunciato: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe deciso su un tema non contestato, ossia la prova della burrasca e della sommersione totale; 2) violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto non provati fatti che, secondo la ricorrente, non erano stati specificamente contestati e risultavano accertati dal CTU; 3) violazione dell'art. 195 c.p.c. per essersi il giudice di merito discostato dalle conclusioni del CTU senza adeguata motivazione; 4) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per l'interpretazione data alle clausole di polizza, in particolare per avere escluso che il vizio di progettazione potesse rientrare nei difetti occulti e per avere inteso in senso meramente fisico la nozione di "sommersione totale".

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto dirimente l'interpretazione della polizza compiuta dalla Corte d'appello, secondo cui i vizi di progettazione non rientrano nei difetti occulti coperti, ma tra i rischi esclusi, e secondo cui la "sommersione totale" va intesa in senso fisico e non finalistico. Conseguentemente, i danni alle apparecchiature interne risultavano esclusi dalla copertura, mentre gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura prospettava un vizio di ultrapetizione o extrapetizione, ma la Corte non ha ravvisato una decisione su un tema estraneo al devolutum, valorizzando piuttosto l'interpretazione delle clausole contrattuali come questione decisiva.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente lamentava l'uso di fatti non contestati; la Corte ha però ritenuto che la questione decisiva fosse l'accertamento e l'interpretazione del rischio assicurato, insindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 167 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata contestazione specifica è stata superata dalla Corte, che ha considerato centrale l'inquadramento della fattispecie nel perimetro delle esclusioni contrattuali.

  • art. 195 c.p.c.

    La critica al dissenso rispetto al CTU non è stata accolta, poiché il giudice di merito può discostarsene motivatamente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il dissenso fosse fondato sull'interpretazione della polizza.

  • art. 1362 c.c.

    La ricorrente invocava i canoni di interpretazione soggettiva; la Corte ha riaffermato che l'interpretazione del contratto è riservata al merito e censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inesistente/incongrua.

  • art. 1363 c.c.

    La ricorrente sosteneva che le clausole dovessero essere lette reciprocamente; la Corte ha ritenuto non implausibile la lettura sistematica della polizza operata dal giudice di merito.

  • art. 2 condizioni generali di contratto di polizza

    Individua i rischi assicurati, lasciando ferme le esclusioni e i casi di inoperatività successivamente elencati.

  • art. 3 lettera g) condizioni generali di contratto di polizza

    Esclude i danni derivanti da difetto di progetto o vizio di costruzione, qualificati dalla Corte come rischi esclusi e non come difetti occulti coperti.

  • art. 3 lettera p) condizioni generali di contratto di polizza

    Esclude i danni alle apparecchiature interne salvo che derivino da affondamento o sommersione totale dell'imbarcazione causati da burrasca; la Corte ha interpretato tale nozione in senso fisico e restrittivo.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per la declaratoria dei presupposti processuali del pagamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente, illogica o mancante; non è ammissibile in sede di legittimità la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
  • Quando una polizza delimita i rischi coperti ed elenca separatamente esclusioni e casi di inoperatività, il giudice può ricondurre un difetto di progettazione alla categoria dei rischi esclusi, distinguendolo dai soli difetti occulti di fabbrica, se tale ricostruzione è coerente con il testo contrattuale.
  • La nozione contrattuale di 'sommersione totale' può essere interpretata in senso oggettivo e fisico, quale completo investimento del bene da parte dell'acqua, e non in senso funzionale o finalistico; tale apprezzamento di fatto, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • Il dissenso del giudice di merito rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è legittimo se sorretto da una motivazione che dia conto della diversa lettura dei fatti o delle clausole contrattuali rilevanti.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure che mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione del rischio assicurato o dei fatti accertati non integrano violazione di legge, ma tentano un riesame del merito e sono quindi inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContratto di assicurazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileAssicurazioni
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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