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Ordinanza

Ordinanza n. 265/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 4630/2023 del Tribunale di Catania – sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202502590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che ha accertato il diritto al beneficio della Carta elettronica per l'anno scolastico 2021/2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4630/2023 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021/2022, per il valore complessivo di 1.000 euro oltre accessori. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità: tardivo deposito del ricorso rispetto al termine perentorio di quindici giorni previsto, nel rito dell'ottemperanza, dagli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.; genericità della procura alle liti e suo rilascio successivo alla notificazione del ricorso; mancata notificazione del titolo giudiziale presso la sede del debitore, come richiesto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio nel merito né ha dichiarato l'inammissibilità. Ha sottoposto alla ricorrente, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., le questioni processuali rilevate d'ufficio, ritenendole potenzialmente idonee a definire il giudizio in rito. Ha assegnato alla parte ricorrente quindici giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tali questioni, riservando all'esito la decisione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto accertato nella sentenza del giudice del lavoro e azionato in ottemperanza.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    È richiamato dal titolo giudiziale per la determinazione degli accessori sul credito.

  • art. 22 l. n. 724/1994

    È richiamato insieme all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per gli accessori dovuti sul credito.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il TAR lo richiama, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., per affermare il termine perentorio di deposito del ricorso nel rito speciale dell'ottemperanza.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR lo richiama per la dimidiazione dei termini nel rito dell'ottemperanza e per il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il rilievo alle parti delle questioni rilevate d'ufficio idonee a definire il giudizio, consentendo il deposito di memorie sul punto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Richiede, secondo il rilievo del TAR, la notificazione del titolo posto in esecuzione presso la sede del debitore.

Massime di principio

  • Nel rito dell'ottemperanza, il ricorso deve essere depositato entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'atto anche nei confronti del destinatario; il deposito tardivo è suscettibile di determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Prima di definire il giudizio in rito sulla base di una questione rilevata d'ufficio e potenzialmente decisiva, il giudice deve sottoporla alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie sul punto.
  • La procura alle liti deve essere conferita in modo non generico e, secondo il rilievo formulato nell'ordinanza, il suo rilascio successivo alla notificazione del ricorso può integrare un profilo di inammissibilità da sottoporre al contraddittorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione del titolo posto in esecuzione presso la sede del debitore costituisce un adempimento rilevante ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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