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Sentenza

Sentenza n. 6706/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna per l’esercizio dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (docente appellata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo estero e disposto il riesame dell’istanza, con eventuale assegnazione di misure compensative. In pendenza dell’appello, la docente ha conseguito un titolo universitario di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria di primo grado mediante il percorso formativo previsto dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. L’ammissione a tale percorso presupponeva la rinuncia a ogni istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno. La docente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. Il Ministero ha chiesto il passaggio in decisione. Il Collegio ha inoltre rilevato la tardività delle note d’udienza depositate dall’appellata, utilizzandole soltanto nella parte relativa alla richiesta di passaggio in decisione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR e ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’ottenimento del nuovo titolo di specializzazione e la contestuale rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero hanno fatto venir meno l’interesse concreto e attuale della docente all’annullamento del diniego ministeriale. La rinuncia è stata ritenuta integrale, nonostante il titolo conseguito riguardasse soltanto la scuola secondaria di primo grado, perché l’art. 7 del d.l. n. 71/2024 impone la rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno e i percorsi formativi si riferiscono a un solo grado di istruzione. La sopravvenuta carenza di interesse del ricorso originario, verificatasi in appello, incide sul rapporto processuale unitario e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado. L’appello ministeriale non è stato dichiarato improcedibile, poiché il Ministero conservava l’interesse a ottenere l’annullamento della sentenza che aveva annullato il proprio diniego. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto ha fondato la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito la sollecita fissazione dell’udienza di merito senza sospendere l’efficacia della sentenza appellata.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno

    Disciplina percorsi formativi di specializzazione riferiti a un solo grado di istruzione e consente l’iscrizione degli aspiranti con procedimento di riconoscimento pendente subordinatamente alla rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, anche se verificatasi durante il giudizio d’appello, deve essere dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado eventualmente favorevole al ricorrente.
  • Il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi di giudizio; pertanto, gli eventi sopravvenuti che eliminano l’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso originario devono essere considerati anche dal giudice d’appello.
  • La sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado non determina l’improcedibilità dell’appello quando l’appellante conserva l’interesse a ottenere l’annullamento della sentenza che ha inciso negativamente sulla validità del proprio provvedimento.
  • Quando una disciplina consente l’accesso a un nuovo percorso formativo subordinandolo alla rinuncia a ogni istanza di riconoscimento di un titolo estero sul medesimo ambito professionale, la rinuncia deve intendersi integrale, anche se il nuovo titolo riguarda soltanto uno dei gradi o settori originariamente compresi nell’istanza di riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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