Cassazione Penale, Sentenza n. 13646/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Andrea Santoro avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva parzialmente confermato l'applicazione delle misure cautelari (obbligo di presentazione alla P.G.; obbligo di dimora annullato limitatamente a un capo). Il motivo di impugnazione unico deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia formale, perché il difensore ha depositato una dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal Santoro dopo che il GUP aveva revocato le misure il 11 ottobre 2023. Per tale ragione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Non è stata disposta la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la sopravvenuta mancanza di interesse derivava da una causa non imputabile al ricorrente (richiamata la giurisprudenza Sez. 5, n. 23636/2018, Horvat).
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
appello al Tribunale della Libertà
Norma procedurale che regola il gravame avverso i provvedimenti del GIP: qui inquadrava l'impugnazione originaria al Tribunale della Libertà di Catanzaro
art. 273 c.p.p.
criteri per l'applicazione delle misure cautelari
Riferimento alle ragioni giustificative delle misure cautelari: il ricorrente denunciava violazione di tali criteri
art. 274 c.p.p.
misure cautelari personali
Norma sulle possibili misure personali cautelari; il ricorso lamentava vizio di motivazione nella loro applicazione
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
limiti dell'impugnazione in cassazione (massime di indebolimento dei motivi)
Stabilisce i limiti dei motivi in cassazione rispetto ai motivi proposti in grado; qui il ricorso è stato formulato nei limiti consentiti
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
inammissibilità per rinuncia
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia formalmente; norma applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)
disciplina della requisitoria scritta del Pubblico Ministero
Consente al Sostituto Procuratore Generale di depositare una requisitoria scritta; nel procedimento il P.G. ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza citata - Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018 (Horvat)
Principio secondo cui non si applicano spese processuali o sanzioni pecuniarie quando la rinuncia è dovuta a causa non imputabile al ricorrente; richiamata per escludere condanna alle spese
Massime di principio
- Se il ricorrente deposita una rinuncia formale al ricorso dopo che l'interesse a impugnarlo è venuto meno (ad es. perché il GUP ha revocato le misure), la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
- La sopravvenuta assenza di interesse determina inammissibilità e non comporta automaticamente la condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria se la perdita dell'interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente (giurisprudenza consolidata).
- La rinuncia deve essere rituale e sottoscritta dal ricorrente; in mancanza di tale formalità la Corte non può dichiarare l'inammissibilità per rinuncia.
- I motivi di cassazione restano soggetti ai limiti stabiliti dalle norme sulle impugnazioni (es. art. 173 disp. att. c.p.p.); anche se si deducono vizi di motivazione o violazioni di norme cautelari, l'instaurazione del giudizio può estinguersi per sopravvenuta mancanza di interesse.
- La Procura o il Sostituto Procuratore Generale possono formulare richieste di inammissibilità; tuttavia, la decisione finale sulla inammissibilità per rinuncia si fonda sulla rinuncia stessa e sulla verifica che la causa della mancanza di interesse non sia imputabile al ricorrente.
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