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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25273/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado per occultamento di scritture contabili e omessa presentazione della dichiarazione IVA, con confisca del profitto. In appello otteneva soltanto la declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, mentre veniva confermata la responsabilità per omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000, con rideterminazione della pena e delle pene accessorie. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) erronea applicazione della legge penale quanto al dolo specifico di evasione, sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso il mero dolo di omissione con il dolo di evasione e aveva fondato la responsabilità sulla sola carica formale di amministratore, in assenza di prova di una effettiva ingerenza nella gestione e di concrete conoscenze dei dati contabili; 2) vizi motivazionali e inversione dell'onere della prova, lamentando che la Corte avesse desunto il dolo da elementi coincidenti con la stessa condotta omissiva, con ragionamento circolare e tautologico, oltre che con affermazioni incompatibili con la declaratoria di prescrizione del capo relativo alla contabilità e con una valorizzazione impropria del silenzio difensivo; 3) erronea determinazione dell'imposta evasa e del superamento della soglia, perché l'accertamento sarebbe stato basato quasi solo sul sistema VIES, senza autonomo vaglio del giudice penale e su una documentazione frammentaria e unilaterale, anche in relazione alla mancata disponibilità della contabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generico il terzo motivo, poiché non si confrontava con la motivazione delle sentenze di merito, che avevano fondato la quantificazione dell'imposta evasa non solo sul sistema VIES ma anche sulle fatture dei fornitori esteri e sul verbale di constatazione acquisito con consenso delle parti. Ha inoltre ritenuto tardivi i primi due motivi, osservando che la questione dell'insussistenza del dolo specifico e dell'estraneità dell'imputato alla gestione societaria non era stata devoluta con l'appello, nel quale si era contestata solo la quantificazione dell'imposta evasa e la mancata considerazione di alcuni costi. Per completezza, la Corte ha aggiunto che la Corte di appello aveva comunque motivato il dolo desumendolo dal mancato versamento dei pagamenti periodici, dall'omessa esibizione della documentazione e dalla mancata prospettazione di spiegazioni alternative. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    La Corte d'appello ha qualificato la condotta alternativa come distruzione di documentazione contabile, ritenendola reato istantaneo e quindi prescritto; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale ricostruzione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    È il reato residuo confermato in appello; la Corte ha ritenuto inammissibilmente censurata in cassazione la valutazione del dolo specifico e della soglia di punibilità.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che il dolo specifico di evasione non può essere confuso con la mera volontarietà dell'omissione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente per dedurre l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato per sostenere che la prova della soglia di punibilità e del dolo non può derivare dal silenzio dell'imputato o da una mancata allegazione difensiva.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama, in combinato con l'art. 609, comma 2, c.p.p., per ribadire il divieto di dedurre in cassazione questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Usato dalla Corte per affermare la preclusione alle questioni nuove in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 27, comma 1, Cost.

    Richiamato dalla difesa per contestare una responsabilità penale fondata sulla sola posizione formale dell'imputato.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Richiamato per giustificare l'aumento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. oltre il massimo previsto.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni nuove non prospettate con i motivi di appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili prima; la regola serve a evitare che il vizio motivazionale venga censurato su un punto mai sottoposto al controllo del giudice di secondo grado.
  • La censura sulla ricostruzione dell'imposta evasa è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione di merito e con gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito; non basta contestare in astratto l'uso di un determinato database o di criteri fiscali se la decisione si fonda anche su ulteriori riscontri documentali.
  • Nel reato di omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione deve essere desunta da elementi sintomatici concreti e non può essere affermata in modo meramente tautologico sulla base della sola omissione dichiarativa; tuttavia, se la questione non è stata devoluta in appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • La mancata contestazione difensiva di un accertamento tributario o l'assenza di elementi alternativi idonei a spiegare la condotta può essere valorizzata dalla motivazione di merito come dato indiziario, ma non sostituisce l'onere dell'accusa di provare tutti gli elementi del reato oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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