Cassazione Civile, Ordinanza n. 11596/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulente tecnico)
La controversia
Tre soggetti avevano proposto opposizione avverso il decreto con cui il pubblico ministero presso il tribunale di Verona aveva liquidato i compensi spettanti a due consulenti tecnici nominati ex art. 359 c.p.p. in un procedimento penale a loro carico, chiedendo la riduzione degli importi liquidati. Il tribunale aveva parzialmente accolto l'opposizione, riducendo il compenso complessivo. In cassazione, i ricorrenti principali avevano proposto otto motivi, mentre i consulenti tecnici avevano spiegato ricorso incidentale con tre motivi. Prima della decisione, i ricorrenti principali hanno però depositato rinuncia al ricorso; i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio quanto al ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di cassazione e rilevando che non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e della relativa adesione, dichiarando estinto il giudizio limitatamente a tale impugnazione. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio secondo cui il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione determina l'inammissibilità dell'impugnazione. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 359 c.p.p.
indica il fondamento della nomina dei consulenti tecnici nel procedimento penale in cui era stata effettuata la liquidazione dei compensi.
art. 370 comma 1 c.p.c.
richiamato per la partecipazione del Ministero della giustizia all'udienza di discussione.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso principale e il ricorso incidentale diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso principale, seguita dall'adesione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione limitatamente a tale impugnazione.
- Quando, dopo la rinuncia al ricorso principale, il ricorso incidentale resta privo di interesse attuale alla decisione, esso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e di inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale, il giudice può compensare le spese di lite e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- Il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'impugnazione incide sulla sua ammissibilità, perché il processo non può proseguire in assenza di una utilità concreta e attuale della decisione.
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