Cassazione Civile, Ordinanza n. 31363/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata, provvisoriamente accreditata con il SSN per prestazioni cardiologiche, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell'ASL per il pagamento delle prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2006. L'ASL proponeva opposizione sostenendo, inizialmente, che la struttura si fosse rifiutata di sottoscrivere il contratto per l'anno 2006 e che quindi non avesse diritto al pagamento; in appello, la difesa si spostava soprattutto sul superamento dei tetti di spesa e sulla conseguente regressione tariffaria unica, assumendo che il credito non fosse dovuto nonostante la sottoscrizione del contratto. La struttura privata, resistendo all'appello, eccepiva la novità del motivo ex art. 345 c.p.c. e invocava il giudicato interno ed esterno formatosi su precedenti decreti ingiuntivi relativi ad altre mensilità del medesimo anno 2006, nei quali erano già stati riconosciuti il rapporto contrattuale e l'accreditamento. La Corte d'appello accoglieva l'appello dell'ASL, negando la sufficienza del solo accreditamento e rilevando l'assenza di prova di un valido accordo contrattuale e dell'inidoneità della stipula successiva a sanare ex post il rapporto. In cassazione la società ricorrente denunciava: 1) violazione degli artt. 112, 324 e 342 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il giudicato interno, poiché l'ASL non aveva censurato specificamente la statuizione di primo grado sull'accreditamento e sulla validità del contratto sottoscritto nel 2008 con riferimento alle prestazioni 2006; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo il giudicato esterno formatosi sui precedenti decreti ingiuntivi non opposti o comunque definitivi, che avrebbero coperto anche la questione del rapporto contrattuale e dell'accreditamento per l'anno 2006. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, affermando che, in relazione alla sussistenza dell'accreditamento provvisorio e del rapporto contrattuale valido ed efficace per il 2006, si erano formati sia giudicato interno sia giudicato esterno; ha inoltre osservato che, trattandosi di rapporto di durata, il giudicato sui precedenti provvedimenti monitori copriva i presupposti permanenti del rapporto, precludendo il riesame delle stesse questioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame coerente con i vincoli derivanti dal giudicato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'appello di Salerno e rinviando ad altra sezione della medesima Corte per nuovo esame. Ha ritenuto errata la decisione di merito perché aveva escluso indebitamente la portata del giudicato interno ed esterno sulla sussistenza dell'accreditamento provvisorio e del rapporto contrattuale relativo al 2006, questioni che invece risultavano già coperte da precedenti statuizioni tra le stesse parti. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudicato sostanziale copre non solo il decisum, ma anche gli accertamenti di fatto e i presupposti logici e giuridici indispensabili della decisione; nei rapporti di durata, il vincolo opera per i fatti costitutivi permanenti, non per quelli variabili. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la controversia tenendo fermo quanto già definitivamente accertato sui presupposti del credito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare l'eventuale ultrapetizione o omissione di pronuncia rispetto ai motivi di appello e alle eccezioni svolte dalle parti
art. 324 c.p.c.
utilizzato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla statuizione di primo grado non specificamente impugnata
art. 342 c.p.c.
richiamato in relazione all'onere di specificità dei motivi di appello
art. 345 c.p.c.
evocato con riferimento alla dedotta novità in appello del motivo relativo alla regressione tariffaria e, in generale, ai limiti delle eccezioni e delle domande nuove
art. 2909 c.c.
norma posta a fondamento del giudicato esterno, inteso come preclusione al riesame delle questioni già decise tra le stesse parti
art. 183 c.p.c.
richiamato per la produzione in giudizio del contratto sottoscritto tra le parti nei termini consentiti
art. 633 c.p.c.
richiamato quale base del procedimento monitorio e della prova scritta del credito
art. 34 c.p.c.
citato per chiarire che il giudicato si estende alle questioni pregiudiziali in senso logico-giuridico quando costituiscono il fondamento necessario della decisione
art. 6, comma 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724
"a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento"
la Corte lo interpreta come fonte di un accreditamento provvisorio/automatico per gli operatori già convenzionati, subordinato all'accettazione del sistema tariffario e alla verifica dei requisiti
art. 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato come parametro dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'accreditamento delle strutture sanitarie
art. 8-quater, commi 6 e 7, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato per distinguere regime transitorio/provvisorio e accreditamento delle nuove strutture, evidenziando la continuità del servizio nelle more dei procedimenti regionali
art. 1, commi 237-quater, 237-quinquies, 237-decies, 237-undecies, 237-duodecies, L.R. Campania n. 4 del 2011
richiamati come conferma del regime di accreditamento provvisorio e della disciplina transitoria regionale per il passaggio all'accreditamento definitivo
Massime di principio
- Nel giudizio tra le stesse parti, il giudicato sostanziale copre non solo il dispositivo della decisione, ma anche i presupposti di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento logico-giuridico, impedendo il riesame di tali questioni in un successivo processo identico per soggetti, causa petendi e petitum.
- Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto si estende non solo all'esistenza e validità del rapporto dedotto e al credito azionato, ma anche ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi deducibili nel giudizio di opposizione e non fatti valere.
- Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato opera con riguardo ai fatti costitutivi permanenti e alle qualificazioni giuridiche stabili del rapporto, mentre non si estende automaticamente alle componenti variabili del rapporto stesso.
- La nullità del contratto o la mancanza dei presupposti costitutivi della pretesa possono essere rilevate d'ufficio anche in appello solo se la questione non sia già coperta da giudicato interno o esterno.
- Nel sistema dell'accreditamento sanitario, per gli operatori già convenzionati il passaggio al nuovo regime è stato letto come un accreditamento provvisorio ex lege, con prosecuzione dell'attività subordinata all'accettazione del sistema tariffario e ai controlli regionali.
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