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Sentenza

Sentenza n. 1409/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento: - del bando della “Gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo della polizia municipale ed attività ad esso collegate” indetta dal Comune di Catania, pubblicato in data 29 dicembre 2025; - del disciplinare e del capitolato speciale pubblicati in pari data; - della nota del Comune in data 15 gennaio 2026 di riscontro negativo sulla diffida della ricorrente; - dei chiarimenti resi in data 20 gennaio 2026 in riscontro al quesito formulato sulla piattaforma di gara.

Giustizia amministrativa202600227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando, disciplinare, capitolato speciale, riscontro negativo alla diffida e chiarimenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori della polizia municipale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti di una gara europea telematica aperta, di valore stimato pari a 20.000.000 euro per 30 mesi, avente a oggetto la gestione integrata degli atti sanzionatori della polizia municipale, comprese la notificazione tramite la piattaforma SEND o a mezzo posta. Ha censurato, in particolare, l'art. 17, comma 4, del capitolato, nella parte in cui qualifica come subappalto le attività eventualmente richieste a Poste Italiane o ad altro operatore postale titolare di licenza individuale speciale. Secondo la ricorrente, la clausola avrebbe imposto un subappalto necessitato o obbligatorio, impedendo agli operatori postali qualificati di partecipare come concorrenti principali e relegandoli al ruolo di subappaltatori. Sono stati dedotti la violazione dei principi di concorrenza, par condicio, proporzionalità e buon andamento, degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3, 10 e 119 d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, travisamento, contraddittorietà e sviamento. La ricorrente ha inoltre dedotto la violazione della disciplina sui servizi postali e sulle notificazioni a mezzo posta, del principio di unitarietà del processo notificatorio, delle linee guida ANAC-AGCOM e il conferimento indebito all'aggiudicatario della scelta dell'operatore abilitato. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse, sostenendo che la clausola non fosse immediatamente escludente, e ha difeso la legittimità della gara integrata e del subappalto.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di AGCOM e ANAC, disponendone l'estromissione, poiché tali Autorità non avevano emanato gli atti impugnati e il loro mero richiamo quali parametri di legittimità non radicava la legittimazione passiva. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto erronea l'interpretazione dell'art. 17, comma 4, del capitolato prospettata dalla ricorrente. Applicando i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., ha valorizzato l'uso del condizionale nell'espressione "potrebbe richiedere", ritenendolo indicativo di una mera facoltà dell'appaltatore e non di un obbligo. La clausola ha quindi funzione definitoria e regolatoria del subappalto eventualmente utilizzato, senza imporre agli operatori di ricorrervi. L'operatore già titolare della licenza o qualificato come fornitore del servizio universale può svolgere direttamente la prestazione e non è tenuto a subappaltarla. Ne consegue che la clausola non ha effetto immediatamente escludente e non impedisce la partecipazione diretta dell'operatore postale, né la partecipazione in forma associata. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di 4.000 euro oltre accessori in favore del Comune; le spese sono state compensate nei confronti di AGCOM e ANAC estromesse.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 4, Capitolato Speciale d’Appalto

    le attività che l’appaltatore potrebbe richiedere a Poste Italiane S.p.A. e/o ad altro operatore postale in possesso delle licenze individuali speciali [...] sono considerate subappalto

    La formulazione condizionale esprime una facoltà eventuale di ricorrere al subappalto e non impone un subappalto necessitato o obbligatorio; la clausola qualifica e disciplina il rapporto con il terzo solo qualora l'appaltatore scelga di affidargli le attività.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    I bandi e gli atti di gara devono essere interpretati secondo i criteri ermeneutici civilistici, valorizzando il senso letterale delle parole e la volontà della stazione appaltante.

  • art. 119 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata nel quadro delle censure sul subappalto; la decisione non ne opera una specifica interpretazione normativa autonoma, poiché risolve la controversia sulla base dell'interpretazione della clausola di gara.

  • d.lgs. 261/1999

    La normativa è richiamata dalla ricorrente quale fonte dei requisiti degli operatori postali, ma la decisione definisce la controversia sulla diversa interpretazione della clausola di gara.

  • D.M. 19 luglio 2018

    È richiamato quale fonte delle licenze individuali speciali per i servizi di notificazione a mezzo posta; la clausola di gara disciplina l'eventuale affidamento a operatori titolari di tali licenze.

Massime di principio

  • Una clausola della lex specialis che qualifica come subappalto l'affidamento a un operatore terzo di determinate prestazioni non impone il ricorso al subappalto quando il suo tenore letterale, espresso al condizionale, evidenzia una mera facoltà dell'appaltatore.
  • L'operatore economico che possiede direttamente il titolo abilitativo necessario per eseguire una prestazione oggetto dell'appalto può svolgerla in proprio e non può essere ritenuto obbligato a subappaltarla a un terzo o a partecipare esclusivamente come subappaltatore.
  • La qualificazione di una clausola come immediatamente escludente richiede un'effettiva preclusione alla partecipazione; non è immediatamente lesiva una clausola che consenta all'operatore qualificato di partecipare direttamente o in forma associata.
  • I bandi di gara devono essere interpretati secondo gli artt. 1362 e ss. c.c., attribuendo rilievo prioritario al significato letterale delle espressioni utilizzate e alla volontà della stazione appaltante desumibile dal testo complessivo della lex specialis.
  • La mera utilizzazione di norme o atti regolatori di un'autorità indipendente quali parametri di legittimità degli atti di gara non determina la legittimazione passiva dell'autorità che non abbia adottato gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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