Sentenza del 20/05/2016 n. 4496 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E IPO-CATASTALI - TRUST LIBERALE - SOGGETTIVITÀ PASSIVA - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - TASSAZIONE IN MISURA PROPORZIONALE DELL'ATTO ISTITUTIVO DI TRUST - NON SUSSISTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tassazione proporzionale dell'atto istitutivo del trust non sussiste. L'atto non è equiparabile a una donazione immediata, poiché l'effetto traslativo e l'arricchimento dei beneficiari sono differiti. Le imposte proporzionali potranno trovare applicazione, secondo il principio espresso, soltanto al momento dell'effettivo trasferimento della ricchezza ai beneficiari, quando si realizzerà il presupposto impositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento dell'atto istitutivo di un trust liberale alle imposte sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. La questione centrale è stabilire se il trustee o il trust possano essere considerati soggetti passivi e se l'istituzione del trust realizzi immediatamente il presupposto impositivo. Il testo esclude che il trust sia un soggetto giuridico dotato di autonoma personalità e che il trustee sia il soggetto passivo per il solo fatto di amministrare beni segregati. L'atto istitutivo viene qualificato come strumento di costituzione di un vincolo di destinazione, mentre l'arricchimento dei beneficiari si verifica soltanto con il trasferimento finale dei beni o della ricchezza.
Norme richiamate
Art. 5, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Il testo richiama la norma per l'individuazione dei beneficiari e dei soggetti passivi dell'imposta sulle successioni e donazioni.
La disposizione è interpretata nel senso che il trustee non è, per il solo ruolo ricoperto, il soggetto passivo dell'imposta e che il trust non può esserlo, non essendo un soggetto giuridico autonomo dotato di personalità propria.
Art. 11, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Il testo richiama la norma per l'individuazione dei soggetti passivi delle imposte ipotecaria e catastale.
La norma viene letta in collegamento con l'effettivo trasferimento dei diritti e della ricchezza, escludendo l'applicazione automatica della tassazione proporzionale al solo atto istitutivo del trust.
Cassazione, sentenza n. 25478/2015
È richiamata a sostegno del principio secondo cui il presupposto impositivo si realizza con l'effettivo arricchimento del beneficiario e non con la mera istituzione del trust.
Cassazione, sentenza n. 21614/2016
Conferma l'orientamento secondo cui l'effetto traslativo e l'arricchimento sono differiti al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari.
Massime di principio
- L'atto istitutivo di un trust liberale, se si limita a creare un vincolo di destinazione senza attribuire immediatamente la ricchezza ai beneficiari, non equivale automaticamente a una donazione.
- Il trust, in quanto privo di autonoma personalità giuridica, non è di per sé soggetto passivo dei tributi; il trustee agisce come titolare o amministratore dei diritti segregati e non come rappresentante di un soggetto distinto.
- Per individuare il momento impositivo occorre verificare quando si realizza l'effettivo arricchimento del beneficiario: la mera segregazione dei beni non è necessariamente sufficiente.
- La tassazione proporzionale dovrebbe essere valutata in relazione all'atto o al trasferimento che produce concretamente l'effetto patrimoniale finale, distinguendolo dall'atto meramente istitutivo o programmatico.
- La soluzione può dipendere dalla struttura concreta del trust, dai poteri del trustee, dall'identificazione dei beneficiari e dall'eventuale trasferimento immediato o differito dei beni; pertanto, non ogni trust produce automaticamente gli stessi effetti fiscali.
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