L.R. FVG 2/2018
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 2/2018 aggiorna la disciplina dei contributi per mense pubbliche e private che impiegano prodotti biologici, tipici, tradizionali e dell’agricoltura sociale; introduce norme su riconoscimento e sostegno dell’agricoltura sociale; autorizza inoltre l’uso del Fondo di rotazione agricolo per specifici finanziamenti PSR 2014-2020. Alcune misure sono limitate all’anno scolastico 2017/2018 o al periodo di applicazione dei programmi richiamati.
Modifiche in materia di mense pubbliche, agricoltura sociale e Fondo di rotazione agricolo
Modifiche alla disciplina su mense pubbliche e prodotti biologici, tipici, tradizionali e dell’agricoltura sociale
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2/2018 interviene sulla legge regionale n. 15/2000, ampliandone l’ambito ai prodotti dell’agricoltura sociale e ridefinendo soggetti beneficiari, prodotti ammessi, procedure di contributo e iniziative di educazione alimentare. La disciplina è applicabile nel territorio regionale.
Soggetti beneficiari e finalità dei contributi
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:
- agli enti pubblici che gestiscono mense di asili nido e scuole, anche tramite soggetti terzi;
- agli asili nido privati e alle scuole paritarie che gestiscono il servizio mensa.
Per scuole si intendono scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, convitti ed educandati.
Tipologie di prodotti utilizzabili
Per accedere ai contributi, nella preparazione dei pasti devono essere utilizzati almeno una delle seguenti categorie di prodotti:
- prodotti biologici certificati ai sensi della normativa europea richiamata;
- prodotti agroalimentari tradizionali inseriti nell’elenco regionale;
- prodotti DOP, IGP o STG con ambito di produzione anche solo parzialmente compreso nel territorio regionale;
- prodotti con marchio AQUA;
- prodotti agricoli degli operatori dell’agricoltura sociale iscritti nell’elenco pubblico regionale.
Educazione alimentare, informazione e Osservatorio LR 15/2000
La Regione promuove iniziative informative ed educative rivolte a scuole, famiglie e addetti alla preparazione dei pasti, in particolare sulle caratteristiche nutrizionali e sulle modalità di produzione e trasformazione dei prodotti ammessi. Le attività sono realizzate tramite ERSA, in collaborazione con la Direzione centrale competente in materia di salute e in coerenza con la pianificazione sanitaria regionale in materia di prevenzione.
I beneficiari dei contributi devono:
- partecipare per un anno dalla concessione alle iniziative di educazione alimentare, senza oneri per loro;
- divulgare il materiale predisposto dalla Regione.
La Regione promuove anche iniziative per agevolare la predisposizione dei bandi di gara degli enti pubblici gestori delle mense. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole l’Osservatorio LR 15/2000 per monitoraggio e divulgazione, senza oneri per l’Amministrazione regionale.
Procedura di concessione e requisiti di spesa
I contributi sono concessi per l’utilizzo dei prodotti ammessi nell’anno scolastico in corso al momento della domanda. Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno alla Direzione centrale competente, secondo il modello approvato dal Direttore del Servizio competente, e corredate della documentazione contrattuale, dei preventivi e delle dichiarazioni richieste.
Sono ammissibili solo le spese relative ai prodotti ammessi che raggiungano una percentuale minima del costo complessivo dei prodotti alimentari, stabilita dalla Giunta regionale e comunque non inferiore al 50%. Il contributo è pari al 70% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 100.000 euro per beneficiario, con maggiorazione di 5 punti percentuali se l’ente pubblico ha acquistato almeno il 20% dei prodotti secondo la disciplina regionale sul consumo di prodotti agricoli regionali.
Riparto delle risorse e concessione
Le risorse sono ripartite così:
- fino al 30% ai soggetti non pubblici gestori delle mense;
- almeno il 70% agli enti pubblici gestori delle mense.
Se le risorse sono insufficienti, i contributi sono ridotti proporzionalmente; se sono eccedenti rispetto ai soggetti non pubblici, concorrono alla quota degli enti pubblici. La concessione è subordinata alla dichiarazione di impegno a partecipare alle iniziative educative. I contributi sono concessi tra l’1 e il 28 febbraio dell’anno successivo alla domanda; il decreto di concessione disciplina rendicontazione e termini.
Regime transitorio per l’anno scolastico 2017/2018
Per l’anno scolastico 2017/2018:
- le domande dovevano essere presentate entro il 31 marzo 2018;
- la percentuale minima di prodotti ammissibili era fissata al 50%;
- i contributi dovevano essere concessi entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione.
Copertura finanziaria per i contributi mense
Le finalità contributive sono finanziate con lo stanziamento della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019.
Disciplina dell’agricoltura sociale: finalità e soggetti
La legge regionale promuove l’agricoltura sociale, in coerenza con la legge n. 141/2015, come componente della multifunzionalità delle imprese agricole e delle cooperative sociali. Le finalità riguardano il rafforzamento dei servizi sociali, lo sviluppo economico e comunitario del territorio, l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati o a rischio di marginalizzazione, nonché la promozione di sinergie tra servizi pubblici, terzo settore, imprenditoria agricola, consumatori ed economia solidale.
Possono essere riconosciuti operatori dell’agricoltura sociale:
- gli imprenditori agricoli singoli o associati;
- le cooperative sociali con fatturato agricolo superiore al 30% del fatturato complessivo o che dimostrino lo svolgimento di attività agricole nel rispetto del requisito di tempo di lavoro previsto per l’IAP.
Il riconoscimento è effettuato da ERSA, che istituisce e pubblica l’elenco pubblico degli operatori riconosciuti.
Regolazione, controlli ed elenco degli operatori di agricoltura sociale
Entro sei mesi dall’adozione del decreto statale sui requisiti minimi dell’agricoltura sociale, un regolamento regionale deve definire:
- criteri e modalità per riconoscimento e revoca;
- elenco esemplificativo delle principali pratiche regionali;
- criteri e modalità per il riconoscimento provvisorio;
- modalità dei controlli di ERSA, anche con altri soggetti pubblici;
- modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco pubblico.
L’elenco esemplificativo può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
Coordinamento con i servizi sociali e Osservatorio regionale per l’agricoltura sociale
Le attività di agricoltura sociale sono coordinate con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e inserite nei Piani di zona, svolgendosi anche in collaborazione con i soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali l’Osservatorio regionale per lo sviluppo dell’agricoltura sociale, con funzioni di monitoraggio, studio, ricerca, formazione e diffusione delle pratiche di agricoltura sociale. L’Osservatorio può avvalersi di numerosi soggetti istituzionali e del partenariato sociale e concorre al Sistema Informativo dei Servizi Sociali regionale.
Misure di sostegno all’agricoltura sociale
La Regione promuove l’agricoltura sociale nei propri piani e programmi in materia sociosanitaria, agricola, del lavoro e della formazione professionale. Può inoltre:
- concedere in uso terreni, fabbricati e locali agli operatori dell’agricoltura sociale, anche valorizzando beni confiscati;
- promuovere la concessione del patrimonio degli enti locali;
- favorire criteri di priorità per i posteggi nei mercati su aree pubbliche;
- prevedere priorità nelle gare per servizi di mensa e ristorazione che richiedano prodotti degli operatori dell’agricoltura sociale;
- promuovere iniziative formative, informative e di assistenza tecnica;
- favorire progetti di servizio civile;
- divulgare principi, obiettivi e pratiche sui siti istituzionali.
Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo
L’Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo per finanziare specifiche linee di intervento previste dalla legge regionale n. 80/1982, in aggiunta al contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. I finanziamenti sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dai regolamenti attuativi richiamati dalla normativa regionale.
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