L.R. FVG 6/2018
Disposizioni concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina regionale sui gruppi consiliari del Friuli Venezia Giulia, imponendo la restituzione al bilancio del Consiglio regionale degli eventuali saldi attivi dei contributi per spese di funzionamento, calcolati sulla differenza tra il 50% dei fondi trasferiti e le spese rendicontate. Il versamento va fatto entro il termine fissato dall’Ufficio di Presidenza; il mancato versamento sospende i contributi. La regola si applica dalla prima legislatura successiva al 15 marzo 2018.
Gestione dei saldi attivi dei contributi dei gruppi consiliari
Gestione dei saldi attivi dei contributi dei gruppi consiliari
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sulla disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, introducendo una regola specifica sul rendiconto dei contributi per spese di funzionamento e sulla destinazione degli eventuali avanzi. L’obiettivo è coordinare l’uso delle risorse assegnate ai gruppi con il controllo contabile previsto dalla normativa statale.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda l’articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, relativo ai gruppi consiliari e ai contributi per spese di funzionamento.
La nuova disciplina si applica esclusivamente ai gruppi consiliari del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.
Saldo attivo e versamento al bilancio del Consiglio regionale
Dopo il controllo della Corte dei conti previsto dalla normativa statale, gli eventuali saldi attivi della gestione annuale dei contributi devono essere versati al bilancio del Consiglio regionale.
L’importo da restituire è determinato come differenza tra:
- il 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nell’anno di riferimento;
- il totale delle spese di funzionamento rendicontate nello stesso periodo.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine stabilito dall’Ufficio di Presidenza.
Effetti del mancato versamento
Se il versamento del saldo attivo non viene effettuato entro il termine fissato, è prevista la sospensione dell’erogazione dei contributi per spese di funzionamento.
Esclusioni dall’obbligo di restituzione
La disciplina sul versamento del saldo attivo non si applica in due ipotesi:
- quando il totale delle spese di funzionamento rendicontate nell’anno di riferimento è superiore al 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nello stesso periodo;
- quando, comunque, al gruppo consiliare siano state corrisposte meno di dodici quote mensili di contributi per spese di funzionamento nell’annualità cui si riferisce il rendiconto.
Decorrenza
Le nuove disposizioni non operano immediatamente, ma si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in cui è entrata in vigore la legge, cioè dal 15 marzo 2018 in avanti secondo il regime previsto per la legislatura successiva.
Rilevanza pratica
L’atto ha contenuto ancora potenzialmente utile per la gestione dei contributi dei gruppi consiliari e per i relativi obblighi di rendicontazione e restituzione, nel contesto della Regione Friuli Venezia Giulia.
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