L.R. FVG 5/2018
Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, contributi e incentivi a favore di emittenti radio-TV, pubblicazioni e uffici stampa locali, con requisiti professionali, editoriali e contributivi. Prevede anche incentivi per assunzioni/stabilizzazioni di giornalisti e per uffici stampa degli enti locali. Le misure finanziarie riguardano gli esercizi 2018-2019 ed erano subordinate a regolamento attuativo entro 120 giorni.
Sostegno e valorizzazione del sistema informativo regionale del Friuli Venezia Giulia
Sostegno e valorizzazione del sistema informativo regionale del Friuli Venezia Giulia
La legge promuove il pluralismo dell’informazione e valorizza il sistema informativo regionale del Friuli Venezia Giulia, disciplinando contributi per emittenti e pubblicazioni a valenza regionale, incentivi per l’occupazione giornalistica e interventi a favore degli uffici stampa degli enti locali.
Finalità e quadro generale
La Regione riconosce il diritto all’informazione come presupposto della partecipazione democratica e favorisce l’accesso delle comunità locali ai mezzi di informazione che trattano temi di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale e culturale. La disciplina si coordina con la normativa regionale sulla comunicazione e con la legge statale sulle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Ambito soggettivo e definizioni rilevanti
La legge definisce il “sistema informativo regionale” come l’insieme di:
- emittenti radiofoniche e televisive, compresi i soggetti che trasmettono solo via web, con fatturato minimo da attività tipicamente radiotelevisive non inferiore a 100.000 euro e sede operativa nel territorio regionale;
- imprese e organismi di informazione che realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale.
Sono considerati rilevanti i notiziari informativi e le pubblicazioni aventi periodicità regolare e soggetti, quando richiesto, all’obbligo di registrazione; i contenuti a valenza regionale sono quelli connessi ad avvenimenti e tematiche di interesse regionale.
Personale giornalistico e uffici stampa
Nelle more dell’attuazione della disciplina statale sugli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, al personale giornalistico iscritto all’albo che presta servizio negli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico e degli enti del Servizio sanitario regionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Per le testate di informazione giornalistica della Regione, la nomina del direttore responsabile e dei caporedattori spetta all’editore secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, ferma restando l’equiparazione dirigenziale prevista dalla normativa regionale richiamata.
Contributi per emittenti radiofoniche e televisive
Possono accedere ai contributi le emittenti radiofoniche e televisive con sede operativa in Regione che:
- siano titolari di concessione o autorizzazione ministeriale;
- siano iscritte al ROC;
- impieghino per l’attività giornalistica solo giornalisti iscritti all’albo, con rapporto regolato da contratti collettivi giornalistici o retribuiti mediante equo compenso;
- siano in regola con i contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti;
- siano in regola con il pagamento di stipendi e oneri del personale.
Ulteriori requisiti variano per tipologia:
- per la televisione digitale terrestre: redazione di almeno 4 giornalisti dipendenti full time, di cui almeno 2 a tempo indeterminato; notiziari quotidiani autoprodotti per almeno 1 ora al giorno; almeno un programma mensile di approfondimento; copertura del 60% del territorio regionale o dell’80% della popolazione;
- per la radio via etere: redazione di almeno 2 giornalisti dipendenti full time, di cui almeno 1 a tempo indeterminato; notiziari quotidiani autoprodotti per almeno 1 ora al giorno; almeno un programma mensile di approfondimento; copertura del 50% del territorio regionale;
- per i soggetti web-only: redazione di almeno 2 giornalisti dipendenti full time, di cui almeno 1 a tempo indeterminato; notiziari quotidiani autoprodotti per almeno 1 ora al giorno; almeno un programma mensile di approfondimento.
Sono escluse, tra le altre, le emittenti prive dei requisiti, quelle sanzionate dall’AGCOM per determinate violazioni in materia di tutela dei minori, le televendite, i soggetti sanzionati ai sensi del d.lgs. 231/2001 e le emittenti già beneficiarie di precedenti contributi regionali per la radiodiffusione sonora comunitaria.
Contributi per pubblicazioni a valenza regionale
Possono beneficiare dei contributi le imprese e gli organismi di informazione con sede operativa in Regione che:
- siano iscritti al ROC;
- impieghino esclusivamente giornalisti iscritti all’albo, con contratto disciplinato dai contratti collettivi giornalistici o con equo compenso;
- siano in regola con i contributi INPGI e con gli eventuali contributi alla cassa integrativa;
- siano in regola con stipendi e oneri del personale.
Per le pubblicazioni cartacee e per quelle su supporto informatico/diffuse online è richiesta una redazione di almeno 2 giornalisti dipendenti full time, di cui almeno 1 a tempo indeterminato, oltre alla pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su temi di interesse regionale.
Sono escluse, tra le altre, le pubblicazioni interne, annuari, agende e calendari, quelle esclusivamente tecnico-specialistiche, quelle di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, quelle di ordini professionali, categorie economiche, organizzazioni politiche e sindacali, enti culturali e associazioni sportive, nonché alcune pubblicazioni periodiche delle Diocesi del Friuli Venezia Giulia già finanziate regionalmente.
Incentivi per assunzioni e stabilizzazioni nel sistema informativo regionale
I soggetti ammessi ai capi sulle emittenti e sulle pubblicazioni possono ottenere incentivi per:
- assunzioni di personale giornalistico con contratto a tempo indeterminato o determinato, anche part-time non inferiore al 50%;
- stabilizzazioni di personale giornalistico con contratto a tempo determinato, anche part-time non inferiore al 50%.
L’incentivo è erogato come importo fisso annuale per due anni per ogni nuova assunzione o stabilizzazione. Gli importi sono fissati annualmente dalla Giunta regionale, entro i limiti massimi di 6.000 euro annui per due anni per ciascuna assunzione e di 4.500 euro annui per due anni per ciascuna stabilizzazione. Per il 2018 è prevista l’applicazione delle misure massime.
Il regolamento attuativo deve prevedere priorità incentivanti per la presenza di praticanti giornalisti e la cumulabilità con specifiche agevolazioni/decontribuzioni per i giovani.
Incentivi per gli uffici stampa degli enti locali
Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, anche in forma associata, che abbiano istituito o intendano costituire uffici stampa con personale iscritto all’albo dei giornalisti possono ottenere incentivi per:
- assunzioni di personale giornalistico con contratto a tempo indeterminato o determinato, anche part-time non inferiore al 50%;
- copertura dei costi dei nuovi inquadramenti contrattuali derivanti dall’applicazione della disciplina regionale sul contratto giornalistico negli uffici stampa istituzionali.
Anche in questo caso l’incentivo è annuale per due anni per ciascuna assunzione o nuovo inquadramento, con limite massimo di 6.000 euro annui per due anni per le assunzioni e di 4.500 euro annui per due anni per i nuovi inquadramenti; per il 2018 si applicano gli importi massimi. È prevista inoltre priorità per la presenza di praticanti giornalisti.
Regolamento attuativo e criteri applicativi
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore doveva essere emanato un regolamento per definire:
- termini e modalità di presentazione delle domande;
- requisiti specifici di approfondimento per pubblicazioni e notiziari;
- pubblicazioni escluse;
- spese ammissibili;
- criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per i capi II, III e IV;
- misure degli incentivi per emittenti e pubblicazioni;
- priorità incentivanti per assunzioni, stabilizzazioni e nuovi inquadramenti.
Il regolamento è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro 30 giorni.
Divieto di cumulo con altri contributi
Gli enti e le organizzazioni delle minoranze linguistiche che già beneficiano di contributi regionali specifici per editoria, informazione e comunicazione nelle lingue minoritarie non possono accedere ai contributi previsti da questa legge.
Norma transitoria sui requisiti occupazionali
In sede di prima applicazione, per gli esercizi 2018 e 2019, i requisiti relativi al numero di giornalisti dipendenti e alla loro assunzione a tempo pieno si considerano soddisfatti anche con contratti a tempo parziale non inferiore al 50%.
Copertura finanziaria e limiti temporali
La legge prevede stanziamenti limitati agli esercizi 2018 e 2019 per contributi e incentivi:
- 200.000 euro per le emittenti radio-TV;
- 100.000 euro per le pubblicazioni;
- 400.000 euro per gli incentivi alle assunzioni/stabilizzazioni nel sistema informativo regionale;
- 200.000 euro per gli incentivi agli uffici stampa degli enti locali.
La copertura avviene mediante prelievo da fondi regionali accantonati. Le misure economiche risultano quindi strettamente collegate al biennio 2018-2019.
Modifica alla disciplina regionale sulla comunicazione
La legge integra la normativa regionale sulla comunicazione precisando che le attività di informazione e comunicazione della Presidenza della Regione sono svolte dall’Agenzia quotidiana di stampa “Regione Cronache” e dall’ufficio competente per comunicazione e rapporti con il pubblico.
Entrata in vigore e attualità
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale, quindi dal 15 febbraio 2018. Poiché la disciplina finanziaria e molte previsioni operative sono riferite agli esercizi 2018-2019 e a una prima attuazione transitoria ormai conclusa, l’atto ha oggi rilievo prevalentemente storico e non risulta di ordinaria applicazione attuale.
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