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Sentenza

Sentenza n. 10188/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - determinazione del Direttore della Direzione generale della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, avente ad oggetto “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuna degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e relativo allegato, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a; • comunicazione del Direttore della Direzione generale della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna prot. 13/12/2022.122626.U, avente ad oggetto “payback dispositivi medici – anni 2015-2018”; • nota prot. n. 0645017 del 13.8.2019, con cui la Regione Emilia Romagna ha provveduto a effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al co. 9 dell'art. 9ter, d.l. 78/2015, citata nella determina 24300/2022 cit., ma allo stato non conosciuta; • deliberazioni dei Direttori generali delle ASL con le quali è stato certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016,2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici e, in particolare: - n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; - n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma; - n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; - n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena; - n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna; - n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola; - n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; - n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna; - n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; - n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; - n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; - n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; - n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; - n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; • nota della Regione Emilia Romagna prot. n. 0722665 del 25.9.2019 con cui la Regione ha trasmesso al Ministero della salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione condotta nel 2019, citata nella determinazione 24300/2022, ma allo stato non conosciuta; • Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; • Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell''''art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tecnohealth S.r.l. il 27/7/2023: per l’annullamento: - dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tecnohealth S.r.l. il 7/4/2025: per l’annullamento: • della determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dell’Allegato parte integrante 1 alla predetta determinazione; • della nota regionale del 24 gennaio 2025 di notifica della determinazione n. 25860/2024 sopra citata; • di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 160 del 3 febbraio 2025, con la quale Regione ha differito il pagamento degli importi di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018 al 31 dicembre 2025, ma non ha revocato o sospeso in autotutela il provvedimento n. 25860/2024 cit.

Giustizia amministrativa202303248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi la determinazione regionale di individuazione della quota di ripiano e il successivo aggiornamento adottato in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, gli atti presupposti e connessi, nonché la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con cui sono state individuate le aziende fornitrici e le quote di ripiano dovute. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato la determinazione regionale n. 25860 del 27 novembre 2024, adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, e i relativi atti esecutivi. Dal testo emerge che le censure riguardavano, in particolare, la legittimità del meccanismo di payback, la determinazione del tetto di spesa e del suo superamento, l'individuazione delle quote poste a carico delle imprese e l'illegittimità derivata degli atti regionali rispetto agli atti statali presupposti. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti regionali di determinazione delle quote di ripiano.

La decisione

Il ricorso è stato deciso in parte nel merito e in parte con declinatoria di giurisdizione. Quanto agli atti ministeriali e agli atti della Conferenza Permanente impugnati, il TAR ha respinto le censure, richiamando la propria giurisprudenza e le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. In particolare, il meccanismo di payback per il periodo 2015-2018 è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria; non viola la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., poiché la legge individua soggetti obbligati, prestazione imposta, percentuali di riparto e principi procedurali; non viola il principio di irretroattività né il legittimo affidamento, essendo l'obbligo di ripiano già conoscibile dal 2015. Quanto agli atti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le Regioni, infatti, svolgono un'attività meramente tecnica, ricognitiva e vincolata: verificano i dati contabili, individuano le aziende, applicano percentuali e importi già determinati dalla legge e dagli atti statali e impongono il pagamento. Esse non fissano il tetto di spesa, non certificano il suo superamento e non determinano autonomamente l'ammontare complessivo dello scostamento, trattandosi di competenze statali. Il rapporto tra Regione e impresa ha quindi natura obbligatoria e patrimoniale, con correlativo diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo, senza esercizio di potere autoritativo. La controversia appartiene al giudice ordinario, dinanzi al quale le parti possono riproporla nei termini dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015

    «elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»

    La disciplina distingue le competenze statali, relative alla fissazione e certificazione del tetto e del suo superamento, dalle competenze regionali, limitate all'attuazione tecnico-contabile e all'imposizione delle quote individuali già determinate secondo legge.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, originariamente, ha posto il ripiano del superamento a carico della Regione.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012

    Ha fissato il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha previsto che il superamento del tetto fosse rilevato sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e dichiarato con decreto ministeriale.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, conv. in l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, disciplinando la procedura per l'individuazione regionale delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018.

  • decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022

    «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»

    Ha certificato il superamento del tetto e quantificato, per ciascuna Regione e annualità, lo scostamento e la quota complessiva di ripiano a carico delle aziende.

  • decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022

    «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici»

    Ha definito le modalità tecniche e procedurali per la ricognizione del fatturato e l'adozione dei provvedimenti regionali di ripiano, senza attribuire alle Regioni poteri discrezionali.

  • art. 8 d.l. 34/2023, conv. in l. 56/2023

    Ha istituito un fondo destinato alle Regioni e previsto, per le imprese fornitrici, il pagamento ridotto di una quota del payback; la disciplina è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139 del 2024.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, conv. in l. 118/2025

    Ha previsto una disciplina sopravvenuta di pagamento ridotto e la cessazione della materia del contendere per i ricorsi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali di payback, al ricorrere dei presupposti legislativi.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini previsti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sollevare d'ufficio e sottoporre al contraddittorio l'eccezione di difetto di giurisdizione.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e gli elementi essenziali del ripiano.

  • art. 41 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto il meccanismo di payback ragionevole e proporzionato nell'ambito del bilanciamento legislativo volto alla razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 2 Cost.

    La censura di violazione è stata esclusa in relazione alla disciplina del payback.

  • art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU

    La Corte costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile dal 2015 nei suoi tratti essenziali.

Massime di principio

  • La controversia relativa alle quote individuali di payback sui dispositivi medici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'atto regionale si limita ad accertare dati contabili, individuare le imprese obbligate e applicare percentuali e importi già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionale.
  • Nel sistema di payback per gli anni 2015-2018, la fissazione del tetto di spesa, la certificazione del suo superamento e la quantificazione dello scostamento complessivo sono competenze statali; le Regioni svolgono soltanto attività tecnico-contabili e attuative, nei limiti dei dati e dei criteri già stabiliti.
  • Quando l'attività amministrativa è interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità procedurali e incide su un rapporto patrimoniale paritario, la posizione del privato è un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma dovuta, non un interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo.
  • La denominazione formale di un atto come 'provvedimento' e l'eventuale indicazione, nell'atto stesso, della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo non determinano la giurisdizione, che deve essere individuata in base alla natura sostanziale della controversia e al petitum sostanziale.
  • Il meccanismo legislativo di payback sui dispositivi medici per il periodo 2015-2018 è compatibile con gli artt. 23 e 41 Cost. e non viola, per come ricostruito dalla Corte costituzionale, il principio di irretroattività o il legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era previsto e conoscibile sin dal 2015.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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