Sentenza n. 2188/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione del lavoratore irregolare ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione del procedimento di emersione del lavoro irregolare adottato il 28 settembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione dell'istanza di emersione del lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020. Nel corso del giudizio, dopo il deposito di documentazione medica giustificativa dell'assenza alla convocazione, lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha comunicato e adottato il ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, originariamente qualificato negli atti amministrativi come provvedimento di rigetto o archiviazione.
La decisione
Il TAR ha preso atto del ritiro in autotutela dell'atto impugnato e, accogliendo la richiesta dell'Amministrazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Nel dispositivo, coerentemente con il venir meno dell'interesse alla decisione, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione dello sviluppo del procedimento ante causam e dell'esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare oggetto dell'istanza del ricorrente.
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione ritira in autotutela il provvedimento impugnato e viene meno l'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a eliminare l'interesse del ricorrente alla decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e, sul piano sostanziale, la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'Amministrazione ritira l'atto impugnato durante il processo, il giudice non procede all'esame dei motivi di ricorso, ma definisce il giudizio prendendo atto del venir meno dell'oggetto della controversia.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta in ragione dello sviluppo del procedimento amministrativo antecedente al giudizio e dell'esito complessivo determinato dal ritiro dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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