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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05369/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia origina da un contratto di appalto stipulato per la realizzazione di ventiquattro alloggi e relativi box. L'impresa appaltatrice aveva promosso arbitrato per ottenere il pagamento del corrispettivo residuo e di lavori extracontrattuali; la committente aveva a sua volta eccepito l'intervenuta transazione della lite e chiesto il risarcimento dei danni per vizi dell'opera. Il lodo arbitrale era stato poi parzialmente annullato dalla corte d'appello, che aveva comunque condannato la committente al pagamento del saldo lavori e l'appaltatrice al risarcimento dei danni da vizi. La società cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità dell'intero procedimento arbitrale per mancata approvazione scritta della clausola compromissoria e per asserita irregolarità/tardività della procedura, nonché inefficacia della ratifica; 2) violazione dell'art. 1965 c.c. per mancato riconoscimento della transazione della controversia, anche in base a comportamenti concludenti e al versamento di una somma quale acconto; 3) violazione degli artt. 829 e 115 c.p.c. per avere la corte escluso, nonostante la c.t.u., che il compenso per il muro di contenimento fosse già compreso nel prezzo dell'appalto; 4) violazione dell'art. 1669 c.c. per la mancata inclusione tra i danni risarcibili del mancato rilascio della certificazione relativa agli impianti elettrici, per l'omesso riconoscimento di ulteriori danni futuri e per la mancata rivalutazione monetaria; 5) erroneità dei conteggi, per mancato computo di ulteriori danni e dell'acconto già versato; 6) erroneità della compensazione delle spese di lite solo nella misura del 50%.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo, il secondo e il terzo motivo inammissibili perché non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata e, comunque, perché infondati nei principi di diritto richiamati; ha ritenuto il quarto e il quinto motivo in parte inammissibili e per il resto infondati, confermando la liquidazione del danno da vizi dell'opera e l'esclusione di alcune poste; ha ritenuto infondato anche il sesto motivo, affermando che la regolazione delle spese per soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    La specifica approvazione per iscritto è necessaria solo per le clausole onerose inserite in condizioni generali predisposte per una serie indefinita di rapporti e in moduli o formulari utilizzabili in serie; non è richiesta per la clausola compromissoria inserita in un contratto riferito a una singola vicenda negoziale, se non risulta una struttura contrattuale per adesione.

  • art. 806 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità del procedimento arbitrale; la Corte non ne ravvisa la violazione perché la censura non coglie la ratio della decisione di merito.

  • art. 807 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità del procedimento arbitrale; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 808 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità del procedimento arbitrale; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 808-quater c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità del procedimento arbitrale; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 810 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità del procedimento arbitrale; la Corte ribadisce la sanabilità della nomina dell'arbitro compiuta da soggetto privo del potere mediante ratifica.

  • art. 1399 c.c.

    La nomina dell'arbitro effettuata da chi si dichiara rappresentante senza averne i poteri è suscettibile di ratifica con efficacia retroattiva ex tunc, sanando il vizio della designazione.

  • art. 1965 c.c.

    La transazione richiede una inequivoca manifestazione di volontà di definire la lite; l'accertamento della sua esistenza in fatto è riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 829 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione del lodo e della consulenza tecnica, ma la Corte reputa la doglianza inammissibile perché non confrontata con la decisione impugnata e comunque diretta a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e della c.t.u.; la Corte esclude la fondatezza della censura perché non individua un omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1669 c.c.

    Il danno da vizi dell'opera è risarcibile secondo i costi necessari alla loro eliminazione; nel caso esaminato la Corte conferma la liquidazione operata dal giudice di merito e l'esclusione di alcune poste non provate o non configurabili come perdita di valore.

  • art. 92 c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzione matematica tra accoglimento e spese.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorre l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato in chiave di conservazione della procura alle liti: nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 1367 c.c. a sostegno dell'interpretazione conservativa della procura alle liti.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge richiede di indicare la norma violata, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul fatto è limitato all'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, specificamente dedotto.

Massime di principio

  • La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida quando, anche se redatta su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso, consenta di riferirla senza incertezza al giudizio di legittimità; non è necessaria l'indicazione espressa della sentenza impugnata se non emerge con certezza la volontà di escludere tale mandato.
  • La clausola compromissoria inserita in un contratto relativo a una singola vicenda negoziale non richiede la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. se non è parte di condizioni generali predisposte per una pluralità indifferenziata di rapporti e formalizzate in moduli o formulari seriali.
  • La nomina dell'arbitro compiuta da soggetto privo di poteri rappresentativi è sanabile mediante ratifica ex tunc del rappresentato, con efficacia retroattiva sull'attività medio tempore svolta dal collegio arbitrale.
  • La transazione richiede una manifestazione di volontà inequivoca di definire la lite; l'esistenza o meno di tale volontà è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata; la mera riproposizione di questioni di merito o la critica generica degli apprezzamenti fattuali comportano inammissibilità.
  • Nei giudizi relativi a vizi dell'opera appaltata, il danno può essere liquidato avendo riguardo ai costi necessari per l'eliminazione dei pregiudizi; la rivalutazione o gli interessi compensativi operano secondo i criteri propri dei debiti di valore e il creditore deve provare un eventuale pregiudizio ulteriore.
  • La determinazione della soccombenza reciproca e la ripartizione delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono un'esatta proporzione matematica tra accoglimento delle domande e quota di spese posta a carico della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoArbitratoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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