Ordinanza n. 2927/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della misura di sicurezza personale di quarto livello, consistente nella tutela su auto non protetta, disposta dall'UCIS e comunicata dalla Prefettura di Reggio Calabria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale di revoca della misura di sicurezza personale di quarto livello, comunicato dalla Prefettura di Reggio Calabria con nota del 15 gennaio 2026. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, ma dà atto che, ai fini della decisione, risultano indispensabili ulteriori elementi istruttori relativi alle riunioni tecniche di coordinamento del 3 e del 31 dicembre 2025 e al provvedimento UCIS del 15 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha reiterato l'ordine istruttorio già disposto, ordinando al Ministero dell'Interno di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, o dalla notificazione se anteriore, i verbali delle riunioni tecniche di coordinamento del 3 dicembre 2025 presso la Prefettura di Milano e del 31 dicembre 2025 presso la Prefettura di Reggio Calabria, nonché copia del provvedimento UCIS del 15 gennaio 2026 oggetto di impugnazione. La produzione e la visione degli atti dovranno avvenire secondo le modalità già stabilite con la precedente ordinanza. Nelle more dell'adempimento istruttorio, il Collegio ha accolto la domanda cautelare e sospeso ulteriormente gli effetti dell'atto impugnato. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate all'esito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando gli atti già acquisiti non consentono di decidere una controversia relativa a una misura di sicurezza personale, il giudice amministrativo può reiterare un ordine istruttorio rivolto all'amministrazione, specificando gli atti indispensabili e fissando un termine per il deposito.
- Nelle more dell'adempimento di un ordine istruttorio, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente gli effetti dell'atto impugnato qualora ritenga necessario mantenere provvisoriamente la situazione sostanziale in attesa degli elementi documentali indispensabili alla decisione.
- La regolazione delle spese della fase cautelare può essere riservata alla successiva definizione della fase cautelare, quando il giudizio è rinviato per l'espletamento degli incombenti istruttori.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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