Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2927/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202602518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della misura di sicurezza personale di quarto livello, consistente nella tutela su auto non protetta, disposta dall'UCIS e comunicata dalla Prefettura di Reggio Calabria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale di revoca della misura di sicurezza personale di quarto livello, comunicato dalla Prefettura di Reggio Calabria con nota del 15 gennaio 2026. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, ma dà atto che, ai fini della decisione, risultano indispensabili ulteriori elementi istruttori relativi alle riunioni tecniche di coordinamento del 3 e del 31 dicembre 2025 e al provvedimento UCIS del 15 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha reiterato l'ordine istruttorio già disposto, ordinando al Ministero dell'Interno di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, o dalla notificazione se anteriore, i verbali delle riunioni tecniche di coordinamento del 3 dicembre 2025 presso la Prefettura di Milano e del 31 dicembre 2025 presso la Prefettura di Reggio Calabria, nonché copia del provvedimento UCIS del 15 gennaio 2026 oggetto di impugnazione. La produzione e la visione degli atti dovranno avvenire secondo le modalità già stabilite con la precedente ordinanza. Nelle more dell'adempimento istruttorio, il Collegio ha accolto la domanda cautelare e sospeso ulteriormente gli effetti dell'atto impugnato. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate all'esito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando gli atti già acquisiti non consentono di decidere una controversia relativa a una misura di sicurezza personale, il giudice amministrativo può reiterare un ordine istruttorio rivolto all'amministrazione, specificando gli atti indispensabili e fissando un termine per il deposito.
  • Nelle more dell'adempimento di un ordine istruttorio, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente gli effetti dell'atto impugnato qualora ritenga necessario mantenere provvisoriamente la situazione sostanziale in attesa degli elementi documentali indispensabili alla decisione.
  • La regolazione delle spese della fase cautelare può essere riservata alla successiva definizione della fase cautelare, quando il giudizio è rinviato per l'espletamento degli incombenti istruttori.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.