Sentenza n. 361/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al versamento di € 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La sentenza aveva accertato il diritto del docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 3.000,00. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 24 dicembre 2024 presso il domicilio digitale dell’amministrazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che ricorrevano tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata validamente notificata all’amministrazione quale titolo esecutivo ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al capo condannatorio, il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo complessivo di € 3.000,00. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 800,00 per spese e competenze, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00; il giudicato da eseguire aveva riconosciuto tale diritto anche per gli anni di servizio a tempo determinato considerati nella sentenza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto presupposto per l’azione proposta.
art. 479 c.p.c.
La notificazione della sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione del titolo giudiziale.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato l’art. 479 c.p.c., prevedendo che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscano titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza è stato utilizzato per comprovare la definitività del titolo da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non si conformi all’obbligo da essa derivante.
- Ai fini dell’ottemperanza è sufficiente che il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua valida notificazione all’amministrazione e l’inadempimento dell’obbligo conformativo o condannatorio.
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell’esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario, l’amministrazione non può giustificare l’inadempimento con l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o con la mancanza di disponibilità di cassa, dovendo adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o direttore generale dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega; quando è un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non spetta uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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