Sentenza del 20/08/2021 n. 975 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Imposta di registro. Agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Legge n. 604/1954
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di L. M. ritenendo provata la buona fede e l'adeguata diligenza della contribuente (istante presentata prima dell'atto e certificato provvisorio prodotto alla registrazione; il certificato definitivo confermava i requisiti). Compensazione delle spese processuali tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Vendita di terreno agricolo con richiesta delle agevolazioni per piccola proprieta contadina ex L. n. 604/1954. Al momento della registrazione l'acquirente aveva prodotto un certificato provvisorio; il certificato definitivo non e stato prodotto entro il termine perentorio di 3 anni. L'Ufficio ha emesso avviso di liquidazione revocando l'agevolazione e chiedendo le imposte ordinarie. La contribuente ha eccepito buona fede e diligenza avendo presentato istanza per il certificato prima dell'atto, sostenendo che il ritardo nella emissione del certificato definitivo e imputabile all'inerzia dell'ufficio regionale.
Norme richiamate
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 3
Per ottenere l'agevolazione l'acquirente deve produrre al momento della registrazione un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario che attesti la sussistenza dei requisiti.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 4
Consente la produzione di un certificato provvisorio al momento della registrazione; le agevolazioni sono concesse subito ma il certificato definitivo deve essere esibito entro tre anni. La decadenza non e automatica se il contribuente prova di aver usato la diligenza necessaria per ottenere la certificazione definitiva.
Circolare Agenzia Entrate n. 32/E del 23 maggio 2007
Ribadisce che l'esibizione della documentazione e onere del contribuente e che il mancato adempimento puo comportare la perdita dell'agevolazione salvo prova della diligenza del contribuente.
Cassazione, sentenza 6 febbraio 2013, n. 8052
Stabilisce che l'adeguata diligenza puo ritenersi sufficiente se il contribuente ha presentato istanza di certificazione prima della registrazione dell'atto; cioe l'avvio tempestivo del procedimento di certificazione puo giustificare la tardiva produzione del certificato definitivo.
Cassazione, pronunce citate (es. 28/3/2012 n. 5029; nn. 15489/2016 e 25438/2015; ordinanza 8/1/2013 n. 280)
Giurisprudenza richiamata che tratta il tema della prova della diligenza e della possibile imputabilita del ritardo all'ufficio pubblico; alcune pronunce richiedono prova documentale degli solleciti, altre riconoscono al giudice il potere di accertare i requisiti sostanziali.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 69
Norma richiamata in relazione alla restituzione di somme indebitamente riscosse; menzionata dalla parte resistente come possibile rimedio in caso di accoglimento.
Massime di principio
- La produzione di un certificato provvisorio al momento della registrazione consente di usufruire immediatamente delle agevolazioni ma impone l'onere di esibire il certificato definitivo entro tre anni.
- La mancata esibizione del certificato definitivo entro il termine non determina automaticamente la perdita dell'agevolazione: il contribuente puo conservarla se prova di aver usato adeguata diligenza per ottenere la certificazione definitiva.
- L'adeguata diligenza puo essere dimostrata dall'avvenuta presentazione dell'istanza per il rilascio del certificato prima della registrazione dell'atto; pertanto l'avvio tempestivo del procedimento amministrativo e cruciale.
- E' opportuno produrre e conservare prove documentali degli atti compiuti per ottenere la certificazione (istanze protocollate, PEC, raccomandate, solleciti scritti) per poter giustificare eventuali ritardi dovuti a inerzia dell'ufficio pubblico.
- Se il certificato definitivo, anche se acquisito tardivamente, conferma i requisiti attestati nel provvisorio, il giudice puo ritenere sussistente la causa di esclusione dell'irregolarita fiscale e riconoscere l'agevolazione.
- La mancata attivazione documentabile del contribuente nei confronti dell'ufficio regionale puo far ritenere la negligenza e comportare la revoca dell'agevolazione; quindi il contribuente deve attivarsi concretamente e tempestivamente.
- In caso di controversia, la valutazione e fattuale: il giudice esamina se e quando il contribuente ha avviato le procedure e quali atti di sollecito ha compiuto; l'assenza di prove scritte indebolisce la posizione del contribuente.
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