Sentenza del 20/08/2021 n. 1035 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il 04/10/2018 e degli atti connessi, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte; in primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per inesistenza della prova della notifica delle cartelle e aveva dichiarato la nullità degli atti consequenziali. In appello il Concessionario ha eccepito la tardività del ricorso sostenendo che successivamente alla presunta notifica delle cartelle aveva notificato intimazioni (2011) e un pignoramento presso terzi, per cui il contribuente avrebbe dovuto proporre ricorso nel termine perentorio di 60 giorni, pena il consolidamento. L'Agenzia delle Entrate si è costituita limitandosi a difendere la legittimità di alcuni profili non decisivi.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di Tizio. Il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione (Concessionario) non ha fornito la prova dell'effettività della notifica delle cartelle nonostante l'impegno a produrla; ha quindi dichiarato la nullità degli atti derivati per vizio procedurale e ha condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese.
Norme richiamate
Sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
L'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione costituisce un vizio procedurale che determina la nullità degli atti successivi perché lede il diritto di difesa; spetta al Concessionario provare la regolarità della notifica.
Regole sulla notificazione della cartella di pagamento (procedura di riscossione)
La prova della regolarità della notifica della cartella deve essere data mediante la relata di notifica o l'avviso di ricevimento; gli estratti di ruolo non sostituiscono tali documenti interni.
Termini per l'impugnazione degli atti di riscossione (principio operativo: 60 giorni)
Se un atto idoneo a far decorrere i termini di impugnazione è effettivamente notificato, il contribuente deve impugnare entro il termine perentorio (es. 60 giorni) per evitare il consolidamento; tuttavia questo principio non opera quando manca la notifica dell'atto presupposto che avrebbe consentito al contribuente di conoscere e contestare il credito.
Massime di principio
- Il Concessionario della riscossione ha l'onere di provare in giudizio la regolarità delle notifiche delle cartelle mediante relata di notifica o avviso di ricevimento; la mancata produzione di tale prova, specialmente se già promessa, conduce all'accoglimento del ricorso per nullità degli atti derivati.
- Gli estratti di ruolo o documenti interni non possono sostituire la relata o l'AR; non sono idonei a dimostrare la regolare notificazione al contribuente.
- Se il contribuente impugna un'intimazione di pagamento basandosi sulla mancata notifica della cartella presupposta, il giudice verifica che il Concessionario abbia adempiuto all'onere probatorio; in difetto la nullità degli atti successivi viene dichiarata.
- L'eccezione di tardività (consolidamento per mancata impugnazione di atti successivi) non prevale quando la notifica del titolo presupposto non è provata: non può essere richiesto al contribuente di opporsi tempestivamente ad atti che derivano da una cartella non validamente notificata.
- È importante che il Concessionario rispetti gli impegni processuali a produrre documentazione; la mancata produzione indebolisce la posizione dell'Amministrazione e può determinare la condanna alle spese in suo capo.
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