Sentenza del 20/08/2021 n. 1034 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguarda la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973, gravante sul 50% di immobili costituiti in fondo patrimoniale dal contribuente e dalla moglie nel marzo 2006. Il contribuente sosteneva che i beni erano impignorabili perché appartenenti al fondo patrimoniale e che i debiti iscritti non erano riconducibili ai bisogni familiari; inoltre non era stata promossa azione revocatoria nei termini. L'Agenzia eccepiva che l'onere della prova dell'estraneità del debito ai bisogni familiari grava sul debitore, che tale estraneità non può essere presumuta per il solo fatto che il debito sia tributario o derivante dall'impresa, e che il contribuente non aveva fornito prove documentali o indiziarie idonee a dimostrare l'effettiva estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia né che il creditore fosse consapevole di tale estraneità.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittima l'iscrizione ipotecaria. I giudici hanno richiamato il principio per cui il criterio è la relazione fra il fatto generatore del credito e i bisogni della famiglia e che l'onere probatorio su tale punto grava sul contribuente. Non essendo state fornite prove o indizi idonei a dimostrare l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari, l'iscrizione è stata confermata. Le spese di giudizio sono compensate nel grado.
Norme richiamate
DPR 602/1973
Norma che consente all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca sui beni del debitore per il recupero delle somme iscritte a ruolo; la Corte d'appello conferma la legittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi di tale articolo quando il debitore non prova che il credito sia sottratto all'esecuzione per appartenenza al fondo patrimoniale.
Codice Civile
Disposizione che disciplina l'impignorabilità dei beni inclusi nel fondo patrimoniale destinati a soddisfare i bisogni della famiglia. La Commissione interpreta che l'applicabilità dell'impignorabilità richiede che il debitore provi la relazione tra debito e bisogni familiari e, eventualmente, la consapevolezza del creditore rispetto all'estraneità del debito.
Giurisprudenza nazionale / Tribunale di Venezia
Richiamata nella controversia per sottolineare il principio che l'accertamento in fatto circa la riconducibilità del debito ai bisogni familiari spetti al giudice di merito e che l'onere probatorio grava sul contribuente; la sentenza conferma che il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa non implica automaticamente la sua estraneità ai bisogni familiari.
Massime di principio
- L'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale ai sensi dell'art.170 c.c. non opera automaticamente: il contribuente/debitore deve provare che il singolo debito è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.
- La natura tributaria o l'ampiezza dell'esposizione debitoria non sono di per sé decisivi: debiti nati nell'ambito dell'impresa possono essere considerati anche in funzione dei bisogni familiari se il contribuente lo dimostra.
- L'onere di dimostrare che il creditore era a conoscenza dell'estraneità del debito rispetto ai bisogni familiari grava sul debitore che invoca la protezione del fondo patrimoniale.
- La prova richiesta deve essere documentale o indiziaria concreta; una mera esposizione narrativa delle vicende imprenditoriali non è sufficiente a esonerare i beni dall'esecuzione.
- Se si ritiene che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata elusa o che esistano ragioni per una revocatoria, è necessario promuovere l'azione revocatoria nei termini; in mancanza, la mera costituzione anteriore non impedisce l'iscrizione ipotecaria se manca la prova di collegamento con bisogni familiari.
- In casi complessi, il giudice può compensare le spese anche se una parte prevale, quando sussistono particolarità della controversia.
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