Sentenza del 20/08/2021 n. 3945 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Ente impositore - Identico presupposto giuridico - Anni imposta successivi - Plurimi atti impositivi - Rileva - Accertamento anno imposta x - Sentenza giudice tributario - Annullamento atto impositivo - Passaggio in giudicato - Rileva - Accertamento anno imposta x+1 - Giudizio in corso - Autonomia anni imposta - Non rileva - Giudice tributario - Regula iuris - Obbligo conformazione - Cosa giudicata formale - Rileva - Cosa giudicata sostanziale - Rileva - Accertamento anno imposta x+1 - Sentenza giudice tributario - Annullamento atto impositivo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice tributario ha ritenuto che, in presenza di cosa giudicata formale e sostanziale sulla stessa questione sostanziale tra le medesime parti, il giudicato esterno formato per il medesimo tributo vincola anche un diverso periodo d'imposta. In deroga al principio di autonomia degli anni d'imposta, il giudice ha quindi annullato l'atto impositivo relativo all'anno x+1 conformandosi alla sentenza passata in giudicato sull'anno x.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'ente ha emesso plurimi atti impositivi per anni d'imposta successivi basati sullo stesso presupposto giuridico. Per l'anno x un diverso giudice tributario aveva già annullato l'atto impositivo con sentenza passata in giudicato. Il contribuente ha dedotto che, nonostante il principio di autonomia degli anni d'imposta, il giudice chiamato a decidere sull'atto relativo all'anno x+1 doveva conformarsi al giudicato esterno quando ricorrono identità di parti e identico presupposto giuridico, applicando la regula iuris e dando effetto alla cosa giudicata formale e sostanziale.
Norme richiamate
d.P.R. 917/86 (TUIR), art. 7, comma 1
richiamata come riferimento al principio della distinzione/autonomia degli anni d'imposta e al quadro normativo sui presupposti di imposizione; nel caso in esame però tale autonomia è stata considerata derogabile alla luce della cosa giudicata formato su identico presupposto giuridico
c.p.c., art. 324
ricordata in relazione alla disciplina della cosa giudicata e degli effetti della sentenza definitiva; richiede di considerare gli effetti vincolanti del giudicato quando ricorrono i presupposti
c.c., art. 2909
norma richiamata per la regolazione degli effetti della cosa giudicata nel diritto civile, applicabile per analogia alla determinazione degli effetti vincolanti del giudicato anche in materia tributaria
Cass. SS.UU., sent. n. 13916/2006
giurisprudenza di riferimento che riconosce la possibilità che il giudicato tributario sui medesimi profili sostanziali vincoli anche atti relativi ad anni diversi, purché ricorrano identità di parti e di presupposto giuridico
Massime di principio
- La regola dell'autonomia degli anni d'imposta non è assoluta: se sussiste una sentenza passata in giudicato che ha annullato un atto impositivo basato sullo stesso presupposto giuridico e tra le stesse parti, il giudice tributario deve conformarsi a quel giudicato e può annullare atti successivi relativi a diversi periodi d'imposta.
- Occorre verificare l'identità dei presupposti: la vincolatività del giudicato scatta solo se la questione decisoria è sostanzialmente identica (stesso fatto giuridico e stessa applicazione della norma). Differenze di fatto o di qualificazione giuridica escludono l'automatica applicazione del giudicato.
- Distinzione tra cosa giudicata formale e sostanziale: la cosa giudicata formale vincola quanto deciso nella specifica lite tra le stesse parti; la cosa giudicata sostanziale, quando riconosciuta, può produrre effetti oltre la controversia specifica e pertanto incidere su atti relativi ad anni diversi se la stessa questione sostanziale è già stata definitivamente risolta.
- Per opporre il giudicato in giudizio successivo è fondamentale dimostrare il passaggio in giudicato della precedente sentenza e la coincidenza delle parti e del presupposto giuridico; è utile produrre la documentazione completa della sentenza e degli elementi fattuali/giuridici su cui si è basata.
- Quando le parti, i fatti o la normativa applicabile differiscono, o se il precedente provvedimento non è ancora definitivo, il giudice non è vincolato e può esaminare autonomamente l'atto impositivo relativo al diverso anno d'imposta.
- La decisione amministrativa o l'ente impositore possono tentare di distinguere il caso successivo introducendo fatti nuovi o diversa qualificazione giuridica: tali innovazioni, se provate e rilevanti, possono escludere la portata estensiva del giudicato.
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