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Sentenza

Sentenza del 20/08/2021 n. 1032 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento TIA del 23.6.2016. I ricorrenti deducevano: 1) illegittimità della pretesa perché i rifiuti speciali sarebbero stati sempre smaltiti da terzi e quindi esenti; 2) omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento; 3) carenza di motivazione dell'atto; 4) violazione del principio del contraddittorio.

La decisione

Appello respinto e confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso. Il giudice d'appello ha ritenuto ampiamente dimostrato da Etra che era stata applicata la riduzione della parte variabile della tariffa per lo smaltimento da parte di terzi e che le fatture riguardavano la parte residua riferibile a rifiuti non speciali. È stato inoltre rilevato che il responsabile del procedimento risultava indicato nell'ingiunzione e che non sussisteva violazione del contraddittorio. Si è richiamato il principio per cui la TIA è costituita da una componente fissa (dovuta in ogni caso per il possesso di superfici idonee) e una variabile (riducibile se il contribuente avvia a recupero i rifiuti), sicché la quota fissa resta dovuta. Condanna dei contribuenti alle spese del grado, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Cass. civ., sent. 22.3.2019, n. 14038

    La Corte ha affermato che la TIA si compone di una parte fissa (a copertura di costi essenziali del servizio) e di una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuto). L'avviamento a recupero dei rifiuti da parte del produttore non esclude il pagamento della tariffa ma determina solo la riduzione proporzionale della parte variabile.

  • art. 49, comma 14, d.lgs. n. 22/1997

    Interpretato nel senso che l'autonomo avviamento a recupero dei rifiuti da parte del produttore non comporta l'esclusione dal pagamento della tariffa; esso legittima solo una riduzione della parte variabile, non dell'intera tariffa.

Massime di principio

  • La TIA va interpretata come composta da una quota fissa (destinata a coprire costi essenziali del servizio e dovuta in presenza di superfici idonee) e da una quota variabile (riducibile in ragione della quantità di rifiuti effettivamente non conferiti al servizio, ad esempio per smaltimento da terzi).
  • Lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte di terzi legittima la riduzione della sola parte variabile della tariffa; la parte fissa resta dovuta se il soggetto è possessore o detentore di superfici nel territorio di competenza astrattamente idonee alla produzione di rifiuti.
  • Eccezioni e circostanze non dedotte in primo grado, soprattutto se costituiscono nuovi motivi, possono essere ritenute inammissibili in appello.
  • L'indicazione del responsabile del procedimento nell'atto (anche per nome) e l'invio di fatture, solleciti e note possono integrare adeguata motivazione e la prova di rispetto del contraddittorio amministrativo.
  • Sull'onere probatorio: l'ente impositore deve documentare le riduzioni operate (es. fatture, documenti di terzi) per dimostrare che ha tenuto conto dello smaltimento esterno; se ciò risulta, il rigetto della domanda del contribuente è giustificato.

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