Sentenza del 20/08/2021 n. 23157 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
T.G. aveva impugnato estratti di ruolo e nove cartelle di pagamento denunciandone la nullità della notifica, la prescrizione dei tributi e la violazione della L. 212/2000; in primo grado il ricorso era stato accolto per mancanza di prova della regolare notifica. Equitalia in appello eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'ufficio e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, contestava altresì l'irrilevanza dell'estinzione societaria e la regolarità delle notifiche e delle autenticazioni, nonché la tempestività delle produzioni documentali. In cassazione Equitalia deduceva otto motivi, tra cui la disciplina della legittimazione processuale successiva alla cancellazione dal registro delle imprese e la rilevabilità della produzione documentale in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ma ha accolto il sesto (sulla corretta interpretazione dell'art. 2495 c.c. e la legittimazione dei soci dopo l'estinzione della società) e l'ottavo (sulla ammissibilità delle produzioni documentali in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992). In conseguenza la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR Campania in diversa composizione per nuovo esame; le spese di legittimità sono state demandate alla cognizione del giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'estratto di ruolo, pur essendo atto interno dell'amministrazione, può essere impugnato unitamente all'atto impositivo; una lettura costituzionalmente orientata non esclude la possibilità di far valere l'invalidità della notifica anche prima rispetto alla disciplina testuale dell'art. 19 quando il contribuente sia venuto legittimamente a conoscenza dell'atto tramite estratto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
L'indicazione dell'ufficio destinatario del ricorso non richiede forme particolari e può risultare implicitamente dal contesto, dalla sentenza impugnata o da atti delle fasi precedenti; l'inammissibilità sussiste solo in caso di assoluta incertezza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 22-23
Regole sulla produzione documentale: i documenti devono essere prodotti in origine o entro i termini perentori stabiliti per garantire il contraddittorio; tuttavia l'art. 58(2) (v. sotto) consente flessibilità in appello.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Il termine di 20 giorni prima dell'udienza per la produzione documentale è perentorio in funzione del contraddittorio, ma l'acquisizione del fascicolo di primo grado può rendere effettiva l'acquisizione anche se la forma di deposito non è stata rigorosamente rispettata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
In appello è consentita la produzione di nuovi documenti anche quando la parte non abbia potuto produrli in primo grado per causa a essa non imputabile; documenti depositati in primo grado, pur tardivamente, sono acquisiti automaticamente nel gravame se erano disponibili nel fascicolo.
Codice civile, art. 2495
La cancellazione dal registro delle imprese (estinzione) non estingue automaticamente i debiti sociali: nei limiti del bilancio finale o secondo il regime di responsabilità applicabile, i rapporti obbligatori possono trasferirsi ai soci; sul piano tributario i soci possono essere chiamati a rispondere e subentrare nella legittimazione processuale.
Costituzione, art. 24
Richiamato a difesa del diritto di azione e tutela giurisdizionale: interpretazioni procedural-formali non devono comprimere il diritto del ricorrente ad accedere al giudice.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Norma richiamata in relazione a questioni di notifica e contestazione degli atti tributari; qui utilizzata in tema di prova e produzione di documenti relativi alle notifiche.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata da T.G. come presunta violazione, ma la Corte ha valutato la questione nell'ambito più ampio delle regole di notifica e diritto alla difesa.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può essere impugnato unitamente alla cartella o quando il contribuente venga a conoscenza dell'atto tramite quell'estratto: non è sempre esclusa l'impugnazione autonoma dell'estratto.
- La mancata indicazione formale dell'ufficio contro il quale è proposto il ricorso non determina automaticamente l'inammissibilità se il soggetto convenuto è identificabile con certezza dal contesto e dagli atti del processo.
- L'estinzione della società per cancellazione dal registro non estingue automaticamente i debiti tributari: i rapporti passivi possono trasferirsi ai soci secondo l'art. 2495 c.c. e la relativa responsabilità può far subentrare i soci nella legittimazione processuale.
- Le produzioni documentali in appello sono ammissibili ai sensi dell'art. 58(2) D.Lgs. 546/1992 quando la parte non ha potuto produrle in primo grado per cause non imputabili a lei; inoltre documenti depositati nel fascicolo di primo grado si considerano acquisiti anche in gravame.
- I termini per la produzione dei documenti sono perentori per assicurare il contraddittorio, ma la regolarità sostanziale (documento già disponibile alla controparte nel fascicolo) può rendere ammissibile una produzione formalmente tardiva.
- Quando si contestano notifiche è essenziale la prova documentale delle relata; questioni di autenticazione e dei poteri di chi autentica vanno affrontate nel merito e possono rilevare, ma non sempre determinano l'annullamento automatico dell'atto se ricorrono altri principi di diritto.
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