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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09043/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di estorsione. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che la Corte di merito avrebbe errato nel qualificare i fatti come estorsione, poiché mancava il conferimento dell'incarico di riscossione del credito da parte del titolare del diritto e il profitto conseguito sarebbe stato ingiusto; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era una mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello e disattese, quindi non specifica e solo apparente. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso ex art. 62 n. 6 c.p.; il motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione perché non risultava previamente devoluto in appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. come richiamato dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché limitato a riproporre questioni già esaminate e respinte in appello sulla configurabilità dell'estorsione; ha inoltre escluso la deducibilità del secondo motivo, relativo all'attenuante del ravvedimento operoso, poiché non era stato proposto come motivo di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    La Corte richiama la fattispecie di estorsione ritenendola integrata nei fatti accertati in appello, anche in ragione dell'assenza di un incarico di riscossione conferito dal titolare del diritto e dell'ingiusto profitto conseguito.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    L'attenuante del ravvedimento operoso è indicata come oggetto del secondo motivo di ricorso, ma la Corte ne esclude l'esame in cassazione perché non devoluta con l'appello.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    La Corte lo applica nel senso che la censura non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente dedotta in appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 629 cod. pen.

    È la norma incriminatrice del reato ritenuto configurabile dalla Corte di merito e non efficacemente censurato in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura che non assolve alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata è solo apparente e non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
  • Le questioni non previamente dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, se la loro devoluzione era richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Nel concorso del terzo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia, il contributo del terzo è configurabile solo se egli si limita a sostenere la pretesa creditoria senza perseguire finalità ulteriori; altrimenti la condotta può essere letta nel diverso paradigma dell'estorsione, secondo la ricostruzione fattuale accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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