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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-377/20

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'1 settembre 2021. — KN contro Comitato economico e sociale europeo. — Diritto delle istituzioni – Membro del CESE – Indagine dell’OLAf su asserite molestie psicologiche – Decisione di destituire un membro dalle sue funzioni di direzione e di gestione del personale – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Misura adottata nell’interesse del servizio – Base giuridica – Diritti della difesa – Diniego di accesso agli allegati della relazione dell’OLAF – Divulgazione del contenuto sostanziale delle testimonianze sotto forma di sintesi – Responsabilità. — Causa T-377/20

Giurisprudenza europea62020TJ0377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso del membro del CESE contro la decisione interna adottata dopo un’indagine OLAF per presunte molestie psicologiche. Ha però riconosciuto che solo la destituzione dalle funzioni di direzione e gestione del personale era un atto impugnabile, mentre gli altri inviti e istruzioni contenuti nella decisione non producevano effetti giuridici vincolanti. Nel merito, ha qualificato la misura come organizzativa e preventiva, non come sanzione disciplinare, e ha escluso violazioni dei diritti della difesa, della presunzione di innocenza e dell’imparzialità. Conseguentemente, ha respinto anche la domanda di risarcimento danni.

Ricorso del membro del CESE contro la decisione interna che lo destituisce dalle funzioni di direzione e gestione del personale del segretariato del gruppo, adottata a seguito di indagine OLAF su presunte molestie psicologiche, con domanda di annullamento e risarcimento.

La questione giuridica

Se la decisione del CESE fosse in tutto o in parte impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; se la destituzione dalle funzioni di direzione e gestione del personale fosse una sanzione disciplinare o invece una misura nell’interesse del servizio adottabile dal CESE; se il procedimento avesse violato i diritti della difesa, il diritto a essere ascoltato, la presunzione di innocenza, l’imparzialità, i principi di irretroattività, certezza del diritto e legalità delle pene, nonché le norme sulla riservatezza e protezione dei dati; e se sussistessero i presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ex articolo 268 e 340 TFUE.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che è impugnabile solo la parte della decisione del CESE che priva il ricorrente delle funzioni di direzione e gestione del personale, perché produce effetti giuridici vincolanti e incide in modo rilevante sulla sua posizione; non sono invece impugnabili gli inviti a dimettersi, le istruzioni di costituirsi parte civile e di comunicare la decisione ad altre autorità, in quanto privi di effetti vincolanti diretti. Nel merito, la destituzione non costituisce una sanzione disciplinare ma una misura organizzativa adottata nell’interesse del servizio per prevenire nuovi episodi di molestie e tutelare il personale, in base alla competenza del CESE; il procedimento ha rispettato i diritti della difesa perché la relazione non riservata dell’OLAF conteneva una sintesi sostanziale delle testimonianze e il ricorrente ha avuto tempo sufficiente per difendersi. Non sussiste violazione della presunzione di innocenza né dell’imparzialità, e la domanda risarcitoria è respinta perché manca una violazione sufficientemente qualificata imputabile al CESE.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Codice di condotta dei membri del CESE del 2013
  • Codice di condotta dei membri del CESE del 2019
  • Articolo 7 del codice di condotta del 2019
  • Articolo 8 del codice di condotta del 2019
  • Regolamento interno del CESE
  • Articolo 80 del regolamento interno del CESE
  • Articolo 9, paragrafo 8, del regolamento interno del CESE
  • Regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 103 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Destituzione di un membro del CESE dalle funzioni di direzione del personale a seguito di indagine OLAF su presunte molestie psicologiche

La sentenza riguarda un ricorso diretto dinanzi al Tribunale proposto da un membro del CESE contro una decisione dell’ufficio di presidenza del CESE del 9 giugno 2020, adottata dopo una relazione finale dell’OLAF. La controversia ruota attorno alla qualificazione della misura come atto impugnabile, alla sua natura giuridica e alla tutela dei diritti di difesa nel contesto di un’indagine amministrativa per asserite molestie.

Fatti e iter amministrativo

Il ricorrente, membro del CESE e presidente del gruppo dei datori di lavoro, è stato oggetto di un’indagine OLAF avviata nel dicembre 2018 per allegazioni relative al suo comportamento verso membri del CESE e del personale del segretariato del gruppo I. Dopo l’audizione e osservazioni scritte, l’OLAF ha trasmesso al CESE la relazione finale il 16 gennaio 2020, raccomandando sia azioni giudiziarie in Belgio sia l’adozione di misure interne per prevenire nuovi episodi di molestie.

Il presidente del CESE ha avviato la procedura prevista dall’articolo 8 del codice di condotta del 2019 e ha trasmesso la relazione al comitato consultivo sulla condotta dei membri. Il ricorrente ha chiesto accesso ai documenti e ha lamentato di non aver ricevuto gli allegati della relazione OLAF, in particolare le trascrizioni delle audizioni di testimoni e informatori. Il comitato consultivo, dopo aver sentito il ricorrente, ha raccomandato la revoca del diritto di direzione sul personale del segretariato del gruppo I, la sospensione dalle funzioni di presidente del gruppo e altre misure. L’ufficio di presidenza del CESE, con la decisione impugnata, ha invece deciso di: prendere atto delle conclusioni OLAF e del comitato consultivo, chiedere le dimissioni e il ritiro della candidatura alla presidenza del CESE, destituire il ricorrente da ogni attività di direzione e gestione del personale, e incaricare il segretario generale di avviare la costituzione di parte civile e di comunicare la decisione ad altre istituzioni.

Ricevibilità del ricorso: atti impugnabili e atti interni privi di effetti vincolanti

Il Tribunale ha applicato il criterio consolidato secondo cui è impugnabile ex articolo 263 TFUE qualsiasi atto di un’istituzione idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti che incidano sugli interessi del ricorrente. Su questa base ha distinto le varie componenti della decisione impugnata.

Gli inviti a dimettersi dalla presidenza del gruppo I e a ritirare la candidatura alla presidenza del CESE sono stati ritenuti privi di effetti giuridici vincolanti, poiché l’ufficio di presidenza non aveva il potere di imporre tali dimissioni o il ritiro della candidatura. Anche le istruzioni al segretario generale di costituire il CESE parte civile e di trasmettere la decisione ad altre istituzioni sono state considerate non lesive, trattandosi di atti preparatori o meramente esecutivi, senza incidenza diretta sulla posizione giuridica del ricorrente.

Diversamente, la destituzione dalle funzioni di direzione e gestione del personale è stata considerata impugnabile: essa privava il ricorrente di poteri concreti di gestione del segretariato del gruppo I, incidendo in modo rilevante sulla sua situazione giuridica. Il ricorso è stato quindi dichiarato ricevibile solo in questa parte.

Questione centrale di merito: sanzione disciplinare o misura nell’interesse del servizio

Il Tribunale ha esaminato per primo il motivo relativo a irretroattività, certezza del diritto e legalità delle pene, poiché la sua soluzione dipendeva dalla qualificazione della misura. Ha escluso che la destituzione fosse una sanzione disciplinare ai sensi del codice di condotta del 2019.

Secondo il Tribunale, la misura non aveva finalità punitiva, ma preventiva: era volta a proteggere il personale del CESE e a garantire il buon funzionamento del segretariato del gruppo I, in un contesto di tensione interna. La decisione non corrispondeva alle sanzioni tipiche previste dal codice di condotta del 2019 e non era formulata come una condanna disciplinare. Di conseguenza, non vi era applicazione retroattiva di una pena né violazione del principio di legalità delle pene.

Il Tribunale ha inoltre ricordato che il CESE era competente, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8, del suo regolamento interno, a garantire il buon uso delle risorse umane e a decidere misure organizzative che incidessero sul funzionamento dei servizi. In questo contesto, la destituzione dalle funzioni di direzione del personale è stata qualificata come misura di servizio adottata al termine della procedura dell’articolo 8, paragrafo 3, del codice di condotta del 2019.

Diritti della difesa e accesso alle testimonianze raccolte dall’OLAF

Il ricorrente sosteneva di non aver potuto difendersi efficacemente perché il CESE gli aveva trasmesso solo una versione non riservata della relazione OLAF, priva degli allegati contenenti le trascrizioni delle audizioni di testimoni e informatori. Il Tribunale ha verificato se la versione consegnata al ricorrente contenesse una sintesi sufficiente del contenuto sostanziale di quelle testimonianze.

Ha rilevato che la relazione non riservata, pur depurata di dati sensibili, riportava in modo dettagliato i comportamenti contestati, richiamava eventi specifici, indicava nominativamente alcune persone e descriveva gli effetti dei comportamenti sulla salute dei testimoni. Essa conteneva anche riferimenti diretti e indiretti alle dichiarazioni raccolte, indicazioni sul numero di testimoni e sulla corroborazione delle singole allegazioni. Per il Tribunale, ciò equivaleva a una sintesi sostanziale delle testimonianze, sufficiente in linea di principio a tutelare il contraddittorio nel rispetto della riservatezza.

Il Tribunale ha poi esaminato gli esempi concreti portati dal ricorrente e li ha respinti uno per uno, osservando che molti elementi erano già noti al ricorrente o comunque figuravano nella relazione non riservata. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente aveva avuto accesso alla relazione il 4 marzo 2020, era stato ascoltato dal comitato consultivo il 6 marzo, aveva potuto presentare osservazioni scritte il 2 giugno e la decisione era stata adottata il 9 giugno 2020. Nel complesso, il tempo a disposizione è stato ritenuto sufficiente per prendere conoscenza della relazione e difendersi utilmente.

Presunzione di innocenza e imparzialità

Quanto alla presunzione di innocenza, il Tribunale ha ritenuto la censura inoperante e, comunque, infondata. La misura del CESE non mirava ad accertare o sanzionare penalmente una colpevolezza, ma a decidere quali conseguenze interne adottare in seguito alla relazione OLAF. Il CESE non era tenuto a svolgere una nuova indagine, ma solo a esaminare diligentemente i risultati dell’OLAF e a determinare il seguito amministrativo appropriato.

Sull’imparzialità, il Tribunale ha ricordato che l’articolo 41 della Carta impone imparzialità soggettiva e oggettiva. Ha respinto la tesi secondo cui il presidente del CESE e il comitato consultivo avrebbero agito con pregiudizio, rilevando che il comitato aveva escluso un membro in conflitto di interessi e che un altro membro non aveva partecipato per propria scelta. L’assenza di tali membri non ha, secondo il Tribunale, compromesso la validità del parere o della decisione finale.

Riservatezza, OLAF e protezione dei dati

Il ricorrente deduceva anche una violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2013 e del regolamento 2018/1725, in relazione a dichiarazioni dell’OLAF e del Parlamento che avrebbero anticipato il giudizio sulla sua colpevolezza. Il Tribunale ha dichiarato inoperanti tali censure nella parte riferita a condotte del Parlamento e dell’OLAF, poiché non imputabili al CESE, autore dell’atto impugnato.

Quanto alla presunta divulgazione del contenuto della relazione durante una riunione dell’ufficio di presidenza del 21 gennaio 2020, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura: il presidente del CESE si era limitato a informare dell’esistenza della relazione e delle raccomandazioni, non a diffonderne il contenuto sostanziale.

Domanda di risarcimento e responsabilità extracontrattuale

Il ricorrente chiedeva il risarcimento di danni morali e materiali ai sensi dell’articolo 268 TFUE e 340 TFUE. Il Tribunale ha ricordato che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede una violazione sufficientemente qualificata, un danno effettivo e un nesso causale.

Ha però rilevato che parte del danno allegato derivava da condotte dell’OLAF o del Parlamento, che non erano parti del giudizio. Quanto al CESE, la domanda risarcitoria era strettamente connessa alla domanda di annullamento, respinta perché infondata o irricevibile. Non essendo stata dimostrata alcuna violazione sufficientemente qualificata imputabile al CESE, la domanda di risarcimento è stata respinta senza esaminare gli altri presupposti.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, comprese quelle relative ai procedimenti sommari.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale dell’unioneceseolafdiritti della difesaresponsabilità extracontrattualelavoro e molestie sul luogo di lavoroprotezione dei dati personali

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