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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-23/20

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell'1 settembre 2021. — FF IP Srl contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo the DoubleF – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore THE DOUBLE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Pubblico di riferimento – Somiglianza tra i prodotti – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-23/20

Giurisprudenza europea62020TJ0023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di FF IP Srl contro il rigetto dell’EUIPO dell’opposizione al marchio figurativo the DoubleF. Conferma che, per i prodotti e servizi in questione, il pubblico di riferimento è il grande pubblico e che tra i segni esiste una somiglianza complessiva tale da generare rischio di confusione. La domanda dell’interveniente volta a ottenere il diniego di registrazione del marchio è dichiarata inammissibile per difetto di competenza del Tribunale in quel capo.

Marchio UE figurativo "the DoubleF" e marchio anteriore denominativo "THE DOUBLE": accertamento del rischio di confusione ai fini dell’opposizione alla registrazione.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di un’opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea, i prodotti e servizi contestati siano identici o simili, il pubblico di riferimento sia quello del grande pubblico o un pubblico specialistico del lusso, i segni siano simili sul piano visivo, fonetico e concettuale e, di conseguenza, sussista un rischio di confusione; inoltre, se il Tribunale possa accogliere una domanda dell’interveniente volta a escludere dalla registrazione il marchio richiesto.

Principio di diritto

In un procedimento di opposizione, il marchio figurativo "the DoubleF" è legittimamente rifiutato se, valutati globalmente pubblico di riferimento, identità o somiglianza dei prodotti e dei servizi, somiglianza elevata dei segni sul piano visivo e fonetico e somiglianza molto elevata sul piano concettuale, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale conferma inoltre che non è competente a statuire su una domanda diretta a escludere dalla registrazione un marchio dell’Unione europea, sicché una simile domanda dell’interveniente è respinta.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (UE) 2015/2424
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66, 71 e 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di Nizza

Marchio dell’Unione europea figurativo the DoubleF e marchio anteriore THE DOUBLE

La pronuncia riguarda un ricorso diretto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale, Terza Sezione, esamina il rischio di confusione tra il segno richiesto e il marchio anteriore invocato in opposizione, nell’ambito dei prodotti delle classi 18 e dei servizi della classe 35.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio, presentata nel 2016 e poi trasferita alla ricorrente FF IP Srl, riguardava un segno figurativo contenente l’elemento denominativo "the DoubleF" per prodotti di pelletteria, borse, valigie e servizi di commercio e vendita al dettaglio/all’ingrosso di tali prodotti. Seven SpA propose opposizione fondandosi sul marchio UE denominativo anteriore THE DOUBLE, registrato per prodotti della classe 18.

La divisione di opposizione accertò l’uso effettivo del marchio anteriore solo per "zaini, cartelle scolastiche, borse, borse a tracolla" e accolse l’opposizione solo in parte. La prima commissione di ricorso confermò il rigetto della registrazione per i prodotti e servizi ritenuti identici o simili, valorizzando la somiglianza dei segni e la capacità distintiva almeno medio-bassa del marchio anteriore.

Questioni preliminari: domanda dell’interveniente e diritto applicabile

Il Tribunale respinge preliminarmente la domanda dell’interveniente volta a ottenere direttamente l’esclusione dalla registrazione del marchio richiesto, osservando che la commissione di ricorso non è competente a pronunciarsi in tal senso e che, di riflesso, neppure il Tribunale può essere chiamato a riformare la decisione su un oggetto che esula dalle competenze dell’organo amministrativo.

Quanto al diritto applicabile, il Tribunale precisa che, pur essendo la decisione impugnata adottata sotto il vigore del regolamento (UE) 2017/1001, la domanda di registrazione era stata presentata quando era applicabile il regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424. Pertanto, la controversia è esaminata nel merito alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento è costituito, per i prodotti della classe 18, dal grande pubblico con livello di attenzione medio. Respinge l’argomento della ricorrente secondo cui i prodotti sarebbero destinati solo a consumatori di beni di lusso o a un pubblico specializzato dell’alta moda, osservando che tali circostanze dipendono da modalità concrete di commercializzazione mutevoli e non possono incidere sull’analisi prospettica del rischio di confusione.

Per i servizi della classe 35, il Tribunale ricorda che occorre considerare anche il pubblico professionale per i servizi all’ingrosso, ma che ai fini dell’esame rileva comunque il livello di attenzione meno elevato. Ne consegue che è corretta la considerazione del grande pubblico come segmento almeno in parte pertinente.

Confronto tra prodotti e servizi

Sul piano dei prodotti, il Tribunale conferma anzitutto l’identità testuale tra alcuni prodotti: "zaini", "cartelle scolastiche" e "borse". Conferma inoltre che altri prodotti della domanda, come borse da sport, borsette, sacche, valigette per documenti e prodotti analoghi, rientrano in categorie merceologiche più ampie coperte dall’uso accertato del marchio anteriore, con conseguente identità o alta somiglianza.

Per i prodotti residui, come bauli, valigie, portafogli e valigie-fodera per vestiti, il Tribunale approva la valutazione di una somiglianza più debole ma comunque presente, poiché permangono elementi comuni di natura, destinazione e canali di distribuzione. Viene respinto anche il richiamo alle classi di Nizza, chiarendo che la classificazione ha natura amministrativa e non è decisiva per la somiglianza.

Per i servizi della classe 35, il Tribunale conferma il ragionamento della commissione di ricorso: i servizi di commercio elettronico, selezione per la vendita, vendita al dettaglio e cataloghi di vendita sono complementari ai prodotti di pelletteria e borse e, pertanto, simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore.

Confronto tra i segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma un elevato grado di somiglianza, rilevando che il marchio richiesto riproduce integralmente l’elemento verbale del marchio anteriore "the double", con l’aggiunta della sola lettera "f" e una diversa resa grafica. Le differenze di font, struttura su due livelli e stile elegante sono ritenute insufficienti a neutralizzare l’impatto visivo dominante dell’elemento comune.

Sul piano fonetico, il Tribunale ritiene che la somiglianza sia almeno elevata, se non maggiore, poiché le eventuali variazioni nella pronuncia dell’elemento finale non eliminano la coincidenza delle parti iniziali e dell’insieme del segno. Viene escluso che le condizioni di commercializzazione possano essere valorizzate in questa fase del giudizio, poiché esse rilevano solo nella valutazione globale del rischio di confusione.

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma una somiglianza molto elevata, prossima all’identità. Entrambi i segni evocano l’idea di dualità o di "doppio" attraverso l’espressione "the double"; la lettera aggiuntiva "f" non è sufficiente a sopprimere tale significato. Le spiegazioni della ricorrente relative a una presunta allusione a "double F" o a "FOLLI FOLLIE" sono considerate non dimostrate e, in ogni caso, non decisive ai fini del confronto concettuale.

Rischio di confusione e capacità distintiva del marchio anteriore

Il Tribunale conferma che la capacità distintiva del marchio anteriore è almeno medio-bassa. La parola "double" è sì comune, ma l’articolo determinativo "the" introduce un’ambiguità sufficiente a sottrarre il segno a una mera descrizione dei prodotti.

Alla luce dell’identità di taluni prodotti, della somiglianza degli altri, dell’elevata somiglianza dei segni e del livello medio di attenzione del pubblico, il Tribunale conclude che sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Respinge quindi integralmente il motivo unico di ricorso della FF IP Srl.

Dispositivo

Il Tribunale respinge il ricorso, respinge la domanda dell’interveniente volta a escludere dalla registrazione il marchio richiesto e condanna la ricorrente alle spese.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneconfronto tra segniconfronto tra prodotti e servizi

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