Corte di giustizia, Sentenza C-502/20
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 settembre 2021. — TP contro Institut des Experts en Automobiles. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 5, paragrafo 2 – Perito automobilistico stabilito in uno Stato membro che si sposta nel territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione – Rifiuto dell’organismo professionale dello Stato membro ospitante, nel quale era precedentemente stabilito, di iscriverlo nel registro delle prestazioni temporanee e occasionali – Nozione di “prestazione temporanea e occasionale”. — Causa C-502/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio e funzionale la nozione di prestazione "temporanea e occasionale" ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ribadisce che la distinzione tra stabilimento e servizi dipende dalla stabilità dell'insediamento, non da criteri rigidi come precedente stabilimento, ricorrenza delle prestazioni o presenza di un ufficio. Ne consegue che il professionista può beneficiare del regime dei servizi anche se opera più volte nello Stato ospitante e dispone di una certa infrastruttura, purché non si configuri un vero stabilimento.
Libera prestazione di servizi e qualifiche professionali: uno Stato membro non può negare l'iscrizione al regime delle prestazioni temporanee e occasionali a un professionista stabilito in un altro Stato membro solo perché era in passato stabilito nello Stato ospitante, svolge prestazioni ricorrenti o dispone di un ufficio.
La questione giuridica
Se l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE osti a una normativa o prassi dello Stato membro ospitante che escluda il carattere "temporaneo e occasionale" delle prestazioni professionali quando il prestatore: i) era in passato stabilito in tale Stato, ii) svolge prestazioni con una certa ricorrenza, oppure iii) dispone in tale Stato di un'infrastruttura, come un ufficio; e, in tale contesto, se sia compatibile con la libertà di stabilimento e il regime della libera prestazione di servizi negare l'iscrizione nel registro delle prestazioni temporanee e occasionali.
Principio di diritto
L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE osta a una normativa dello Stato membro ospitante, così come interpretata dall'autorità professionale nazionale, che impedisca a un professionista legalmente stabilito in un altro Stato membro di esercitare temporaneamente e occasionalmente la propria professione nello Stato ospitante per il solo fatto che egli vi era stabilito in passato, che le sue prestazioni presentino una certa ricorrenza o che egli vi abbia creato una struttura stabile, come un ufficio. Il carattere temporaneo e occasionale va infatti valutato caso per caso, senza criteri astratti automatici, e l'eventuale infrastruttura locale non è di per sé incompatibile con la libera prestazione dei servizi.
Norme richiamate
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 57 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2005/36/CE
- Direttiva 2013/55/UE
- Direttiva 2006/123/CE
- Articolo 5 della direttiva 2005/36/CE
- Articolo 6 della direttiva 2005/36/CE
- Articolo 7 della direttiva 2005/36/CE
- Articolo 3 della direttiva 2005/36/CE
Prestazione temporanea e occasionale di un perito automobilistico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d'appel de Mons in una controversia tra TP, perito automobilistico, e l'Institut des Experts en Automobiles (IEA) belga. Il tema è la corretta interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE in relazione alla libera prestazione di servizi da parte di un professionista stabilito in Lussemburgo che effettua missioni in Belgio.
Fatti e procedimento principale
TP aveva esercitato per molti anni in Belgio la professione di perito automobilistico, ma dal 28 gennaio 2014 risiedeva e lavorava in Lussemburgo. Pur continuando a svolgere alcune attività in Belgio, ne svolgeva la maggior parte fuori dal territorio belga; il giudice del rinvio descriveva tale attività in Belgio come accessoria. L'IEA aveva invitato TP a iscriversi come membro titolare dell'istituto per regolarizzare la sua situazione, ma TP aveva rifiutato e chiesto invece l'iscrizione nel registro delle prestazioni temporanee e occasionali. L'IEA aveva agito in giudizio sostenendo che l'esercizio della professione senza iscrizione fosse irregolare; in primo grado il tribunal de commerce du Hainaut aveva accolto la domanda dell'IEA e respinto la domanda riconvenzionale di TP. In appello, il giudice del rinvio ha sollevato dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione dell'interpretazione restrittiva adottata dall'ordine professionale.
Normativa dell'Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 49 TFUE sulla libertà di stabilimento;
- gli articoli 56 e 57 TFUE sulla libera prestazione dei servizi;
- la direttiva 2005/36/CE, in particolare gli articoli 3, 5, 6 e 7;
- il considerando 11 della direttiva 2005/36/CE, che consente agli Stati membri di prevenire abusi volti a sottrarsi al diritto nazionale in materia di professioni;
- la direttiva 2006/123/CE, ritenuta però non applicabile in quanto la fattispecie rientra nel titolo II della direttiva 2005/36/CE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se fosse compatibile con il diritto dell'Unione una normativa nazionale interpretata nel senso che:
- un prestatore che abbia trasferito lo stabilimento in un altro Stato membro non possa più iscriversi, nel Paese d'origine/ospitante, al registro delle prestazioni temporanee e occasionali;
- la nozione di attività temporanea e occasionale escluda prestazioni con una certa ricorrenza o la disponibilità di un'infrastruttura locale, come un ufficio.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la distinzione tra libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi dipende dall'esistenza di un insediamento stabile nello Stato membro interessato: lo stabilimento implica esercizio effettivo e duraturo di un'attività economica per mezzo di un insediamento stabile, mentre la prestazione di servizi presuppone uno spostamento temporaneo del prestatore. In linea con la giurisprudenza consolidata, la Corte afferma che:
- non esiste un criterio astratto di durata o frequenza oltre il quale una prestazione cessa di essere "temporanea";
- il carattere temporaneo non esclude che il prestatore disponga nello Stato ospitante di una certa infrastruttura, anche un ufficio, se necessaria per la prestazione;
- il fatto che il professionista sia stato in passato stabilito nello Stato ospitante non basta, da solo, a escludere il regime della libera prestazione dei servizi.
La Corte aggiunge che le autorità competenti possono certamente verificare la realtà delle affermazioni del prestatore per evitare abusi, come suggerito dal considerando 11 della direttiva 2005/36/CE; tuttavia non possono introdurre una presunzione automatica di esclusione dal regime dei servizi fondata sui soli elementi indicati dal giudice nazionale.
Incidenza dell'articolo 6 della direttiva 2005/36/CE
La Corte richiama anche l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, il quale esonera i prestatori stabiliti in un altro Stato membro dagli obblighi di autorizzazione, iscrizione o adesione a un organismo professionale, salvo una possibile iscrizione temporanea e automatica o adesione pro forma, purché non ritardi né complichi la prestazione e non comporti oneri supplementari. Questo conferma che l'iscrizione non può essere trasformata in una condizione restrittiva incompatibile con la libera prestazione di servizi.
Decisione
La Corte risponde che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa dello Stato membro ospitante, come interpretata dalle autorità competenti, che non consenta a un professionista stabilito in un altro Stato membro di esercitare temporaneamente e occasionalmente la sua professione nel territorio dello Stato ospitante per il solo fatto che:
- era stabilito in passato in tale Stato,
- le sue prestazioni presentano un certo carattere ricorrente,
- si è dotato in tale Stato di un'infrastruttura, come un ufficio.
Principio di diritto
La nozione di "temporaneo e occasionale" va valutata caso per caso, in base alle circostanze concrete, senza che elementi quali precedente stabilimento, ricorrenza delle prestazioni o disponibilità di un ufficio possano automaticamente escludere l'applicazione del regime della libera prestazione dei servizi previsto dalla direttiva 2005/36/CE.
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