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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-387/20

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 1° settembre 2021. — Causa promossa da OKR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Zastępca notarialny w Krapkowicach. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Notaio coadiutore – Nozione di “giurisdizione” – Criteri – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-387/20

Giurisprudenza europea62020CO0387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto come manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un notaio coadiutore polacco in materia successoria. Il nodo decisivo non era l'interpretazione del regolamento successioni, ma la mancanza, in capo al notaio remittente, della qualità di "giurisdizione" richiesta dall'articolo 267 TFUE. Il controllo che egli esercitava sul proprio diniego di redigere l'atto era stato qualificato come un riesame interno e non come esercizio di funzione giurisdizionale.

Inammissibilità del rinvio pregiudiziale presentato da un notaio coadiutore polacco, non qualificabile come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE, in una controversia sulla scelta della legge applicabile a una successione transnazionale.

La questione giuridica

Se un notaio coadiutore polacco, investito del controllo del proprio diniego di redigere un atto notarile e chiamato a pronunciarsi in materia successoria, possa essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE e, in tale contesto, se gli articoli 22 e 75 del regolamento (UE) n. 650/2012 consentano a un cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro di scegliere la legge nazionale del proprio Stato di cittadinanza nonostante una convenzione bilaterale applicabile.

Principio di diritto

La Corte dichiara manifestamente irricevibile il rinvio perché il notaio coadiutore, nel procedimento descritto dal diritto polacco, non decide una controversia né adotta una decisione di natura giurisdizionale: effettua solo un controllo amministrativo della propria precedente valutazione di liceità dell'atto, senza la necessaria terzietà rispetto alla decisione impugnata. Di conseguenza, non è una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE e non può adire la Corte; le questioni sull'articolo 22 e sull'articolo 75 del regolamento successioni non vengono esaminate nel merito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 75 del regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012

Inammissibilità del rinvio pregiudiziale del notaio coadiutore

La pronuncia riguarda una domanda di decisione pregiudiziale proposta da uno Zastępca notarialny w Krapkowicach (notaio coadiutore esercente a Krapkowice, Polonia) nell'ambito di un procedimento successorio. La Corte si pronuncia in forma di ordinanza motivata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ritenendo manifestamente irricevibile il rinvio per difetto della qualità di "giurisdizione" del remittente ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Fatti e procedimento principale

OKR, cittadina ucraina residente in Polonia e comproprietaria di un immobile abitativo situato in tale Stato membro, aveva chiesto la redazione di un testamento notarile contenente una clausola di scelta della legge ucraina come legge applicabile alla futura successione. Il notaio coadiutore aveva rifiutato di redigere l'atto, richiamando gli articoli 22 e 75 del regolamento (UE) n. 650/2012 e un accordo bilaterale tra Polonia e Ucraina del 24 maggio 1993.

La normativa polacca prevede che il notaio debba rifiutare la redazione di un atto illecito (articolo 81), che il diniego possa essere contestato e che il notaio, ricevuto il ricorso, possa o correggere la propria decisione e redigere l'atto oppure confermare il diniego e trasmettere gli atti al tribunale regionale competente (articolo 83). Nel caso concreto, il notaio ha sollevato il dubbio di non poter garantire un controllo effettivo del proprio diniego se, in una controversia centrata sull'interpretazione del diritto dell'Unione, non potesse rivolgersi alla Corte con rinvio pregiudiziale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il remittente chiedeva, in sostanza:

  • se l'articolo 22 del regolamento successioni consenta anche a un cittadino di uno Stato terzo di scegliere la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza come legge regolatrice dell'intera successione;
  • se, in combinato disposto con l'articolo 75, una convenzione bilaterale in vigore tra uno Stato membro e un paese terzo possa impedire tale scelta o, al contrario, debba espressamente escluderla per prevalere sull'articolo 22;
  • se la libertà di scelta della legge in materia successoria costituisca un principio protetto della cooperazione giudiziaria civile dell'Unione, non derogabile neppure da convenzioni bilaterali applicabili.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 267 TFUE;
  • l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura;
  • gli articoli 22 e 75 del regolamento (UE) n. 650/2012;
  • l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla nozione di "organo giurisdizionale" ai fini di quel regolamento.

Ragionamento della Corte sulla qualità di "giurisdizione"

La Corte ricorda i criteri costanti per qualificare un organo come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE: fondamento legale, carattere permanente, obbligatorietà della giurisdizione, natura contraddittoria del procedimento, applicazione di norme giuridiche e indipendenza. Tuttavia, è decisivo anche verificare la natura concreta delle funzioni esercitate nel contesto specifico della domanda, per accertare se vi sia una lite pendente e se l'organo sia chiamato a statuire con una decisione di carattere giurisdizionale.

Nel caso di specie, la Corte osserva che il notaio coadiutore non è investito di una controversia da decidere, ma effettua un controllo della propria precedente valutazione sulla liceità dell'atto richiesto. Il procedimento previsto dal diritto polacco gli consente soltanto di riesaminare il diniego: se ritiene fondato il reclamo, redige l'atto; se lo ritiene infondato, mantiene il diniego e trasmette il caso al tribunale. Questa fase è qualificata dalla Corte come un controllo interno, assimilabile a un reclamo amministrativo, e non come una funzione giurisdizionale.

La Corte sottolinea inoltre che il notaio non si trova in una posizione di terzietà rispetto alla decisione impugnata, requisito essenziale per la nozione di "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Non rileva, a questo proposito, la qualificazione nazionale del notaio come organo di primo grado né l'eventuale ampiezza della nozione di "organo giurisdizionale" contenuta nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento successioni, perché tale nozione è più ampia di quella rilevante ai fini del rinvio pregiudiziale.

Esito e dispositivo

Poiché il notaio coadiutore non può essere considerato una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la domanda è dichiarata manifestamente irricevibile. La Corte non entra nel merito delle questioni sull'interpretazione degli articoli 22 e 75 del regolamento (UE) n. 650/2012. Le spese restano rimesse al giudice/organismo di rinvio per quanto riguarda il procedimento incidentale interno.

Come è indicizzato

Materiesuccessionirinvio pregiudizialenotaio e funzione giurisdizionaleconvenzioni internazionalilegge applicabile

Testo integrale

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