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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-96/20

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) dell'1 settembre 2021. — Gruppe Nymphenburg Consult AG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Limbic® Types – Impedimenti alla registrazione assoluti – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Deferimento alla commissione di ricorso allargata – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Errore di diritto – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Autorità di cosa giudicata – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 – Composizione della commissione di ricorso allargata. — Causa T-96/20

Giurisprudenza europea62020TJ0096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO che aveva nuovamente negato la registrazione del marchio denominativo "Limbic® Types". La Corte di Lussemburgo afferma che l’EUIPO, nel conformarsi a una precedente sentenza di annullamento, non può rimettere in discussione il punto già deciso dal Tribunale sul mancato carattere descrittivo del segno. Inoltre, censura l’erronea sovrapposizione tra impedimento descrittivo e difetto di carattere distintivo, ribadendo l’autonomia tra articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e lettera c), del regolamento marchi UE.

Marchio dell’Unione europea "Limbic® Types": annullamento della decisione dell’EUIPO che aveva nuovamente negato la registrazione; limiti del riesame dopo una sentenza di annullamento e autonomia dell’impedimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), rispetto a quello di cui alla lettera c).

La questione giuridica

1) Se, dopo l’annullamento di una precedente decisione di rigetto, la commissione di ricorso allargata potesse riesaminare d’ufficio il carattere descrittivo del segno e respingere nuovamente la domanda, oppure se ciò violasse l’autorità di cosa giudicata della sentenza di annullamento e l’obbligo di conformarsi ad essa ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001. 2) Se la composizione della commissione di ricorso allargata fosse illegittima per la partecipazione di un membro che aveva preso parte alla precedente decisione annullata. 3) Se il rifiuto basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 fosse viziato perché fondato, in sostanza, sul carattere descrittivo del segno ai sensi della lettera c).

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che, dopo l’annullamento di una decisione di rigetto di una commissione di ricorso, l’EUIPO può certamente procedere a un nuovo esame d’ufficio dei fatti, ma deve rispettare sia il dispositivo sia la motivazione della sentenza di annullamento: se il giudice dell’Unione ha effettivamente deciso che il segno non è descrittivo, tale valutazione è coperta da autorità di cosa giudicata e non può essere rimessa in discussione nell’ambito del riesame. Inoltre, quando l’organo respinge la domanda per assenza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non può fondare tale conclusione sul solo carattere descrittivo del segno ai sensi della lettera c), poiché i due impedimenti sono autonomi e richiedono esami distinti. Ne deriva l’annullamento integrale della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009
  • Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 96 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 165 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 166 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 169, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 35, paragrafi 1 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 267 TFUE

Marchio dell’Unione europea "Limbic® Types"

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Gruppe Nymphenburg Consult AG avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 2 dicembre 2019, resa nel quadro di un procedimento di registrazione di marchio dell’Unione europea. Il segno richiesto era il marchio denominativo "Limbic® Types" per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di registrazione era stata presentata il 15 novembre 2013. L’esaminatore aveva respinto la registrazione con decisione del 30 maggio 2014 per impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. La prima commissione di ricorso aveva confermato il rigetto con decisione del 23 giugno 2015, ritenendo il segno descrittivo.

La sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 nella causa T-516/15 aveva annullato quella decisione per errori nella valutazione del carattere descrittivo del marchio. Successivamente, la causa era stata deferita alla commissione di ricorso allargata, che con decisione del 2 dicembre 2019 aveva nuovamente respinto il ricorso, ravvisando ancora gli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001.

Questioni sollevate nel ricorso

La ricorrente ha dedotto sei motivi, ma il Tribunale si è concentrato soprattutto su tre profili:

  • la regolarità del deferimento alla commissione di ricorso allargata e della sua composizione;
  • la violazione dell’autorità di cosa giudicata e dell’obbligo di conformarsi alla sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001;
  • l’erronea applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Censure preliminari: irricevibilità e composizione della commissione

Le doglianze relative alla mancata comunicazione della decisione di deferimento e al suo difetto di motivazione sono state dichiarate irricevibili, perché dirette contro la decisione del presidium delle commissioni di ricorso del 16 giugno 2017 e non contro la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

È stata invece respinta la censura sulla composizione della commissione di ricorso allargata. Il Tribunale ha osservato che, dopo l’annullamento della decisione del 23 giugno 2015, la decisione oggetto del ricorso ai fini dell’articolo 169, paragrafo 1, non era più quella della commissione di ricorso annullata, bensì la decisione dell’esaminatore del 30 maggio 2014. Inoltre, l’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 consente, in caso di deferimento alla commissione di ricorso allargata, la partecipazione anche del membro che aveva preso parte alla decisione annullata.

Autorità di cosa giudicata e obbligo di conformarsi alla sentenza di annullamento

Il Tribunale ha accolto il secondo motivo di ricorso. Ha ricordato che una sentenza di annullamento opera ex tunc e che l’autorità di cosa giudicata copre non solo il dispositivo, ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario.

Nella sentenza del 16 febbraio 2017 il Tribunale aveva già affermato, in modo decisivo, che il segno "Limbic® Types" non era descrittivo dei prodotti e servizi controversi, perché la commissione di ricorso non aveva dimostrato un rapporto concreto e diretto, immediatamente percepibile, tra il segno e i prodotti/servizi. Tali valutazioni erano quindi coperte da autorità di cosa giudicata. Di conseguenza, la commissione di ricorso allargata non poteva riesaminare e rovesciare quel punto, neppure facendo leva sull’obbligo di esame d’ufficio dei fatti di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Il Tribunale ha precisato che il potere dell’EUIPO di riesaminare d’ufficio gli impedimenti assoluti prima della registrazione non consente di rimettere in discussione ciò che il giudice dell’Unione ha già deciso definitivamente in una sentenza di annullamento. Per questo motivo, il rigetto fondato sul carattere descrittivo violava l’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b): autonomia del difetto di carattere distintivo

Il quarto motivo è stato accolto. Il Tribunale ha ricordato che gli impedimenti assoluti dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sono indipendenti e devono essere esaminati separatamente. Perciò, anche se un segno è stato considerato non descrittivo o descrittivo, ciò non esaurisce automaticamente la verifica del suo carattere distintivo.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso allargata aveva sostanzialmente dedotto l’assenza di carattere distintivo dalla presunta natura descrittiva del marchio e dal fatto che il pubblico lo avrebbe percepito come un messaggio puramente informativo. Secondo il Tribunale, questa impostazione era errata: i ragionamenti svolti miravano in realtà all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e non soddisfacevano l’esigenza propria della lettera b), che riguarda la capacità del segno di identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti o servizi.

Il Tribunale ha quindi rilevato che la commissione di ricorso allargata non aveva svolto un esame autonomo del carattere distintivo e aveva applicato un criterio inappropriato, fondato sull’idea che una combinazione di elementi descrittivi potesse essere registrata se presentava uno scarto percepibile rispetto alla somma delle sue parti.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale ha annullato integralmente la decisione della commissione di ricorso allargata del 2 dicembre 2019. Ha ritenuto superfluo esaminare i motivi quinto e sesto, relativi agli articoli 94 e 96 del regolamento 2017/1001, nonché il terzo motivo relativo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), poiché la questione del carattere descrittivo era già definitivamente decisa nella sentenza di annullamento precedente.

L’EUIPO è stato condannato alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • l’EUIPO, quando si conforma a una sentenza di annullamento, è vincolato anche dalla motivazione che costituisce il sostegno necessario del dispositivo;
  • l’autorità di cosa giudicata impedisce di rimettere in discussione un punto di fatto e di diritto già deciso dal Tribunale;
  • gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento marchi UE sono autonomi e richiedono valutazioni separate;
  • un difetto di carattere distintivo non può essere motivato in modo puramente derivato dalla supposta descrittività del segno.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueimpedimenti assoluti alla registrazioneautorità di cosa giudicataprocedimento davanti all'euipomotivazione e composizione delle commissioni di ricorso

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