Sentenza n. 986/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di avvio del procedimento di VIA relativa a un impianto eolico con sistema di accumulo e opere di connessione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato l’11 aprile 2023 un’istanza di VIA per un impianto eolico composto da sei aerogeneratori, con potenza complessiva di 37,2 MW, sistema di accumulo da 12 MW e opere di connessione ricadenti in diversi comuni pugliesi. Il progetto è stato prospettato come strategico ai fini del PNRR e del PNIEC e rientrante nell’ambito di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Dopo la pubblicazione degli elaborati progettuali e lo svolgimento di due fasi di consultazione pubblica, nonché dopo il deposito delle integrazioni richieste e delle osservazioni pervenute, la Commissione non ha predisposto lo schema di provvedimento di VIA e il MASE non ha adottato il provvedimento finale. Con istanza-diffida del 6 giugno 2025 la società ha sollecitato la conclusione del procedimento, senza esito. Ha quindi dedotto la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, dell’art. 25, commi 2-bis e 7, del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento, efficienza, tutela dell’affidamento, certezza del diritto, giusto procedimento e diffusione delle fonti rinnovabili, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna della Commissione e del MASE a provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che tutti i termini del procedimento di VIA siano perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 e che eventuali criteri di priorità nella trattazione dei progetti, il numero elevato delle pratiche o disfunzioni organizzative interne non possano giustificare il mancato rispetto dei termini. Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto esprimersi entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione progettuale; nei successivi 30 giorni il Ministero avrebbe dovuto adottare il provvedimento di VIA, acquisito il concerto del Ministero della cultura nei termini previsti. Nel caso concreto, sia il termine decorrente dalla conclusione della consultazione sia quello decorrente dalla pubblicazione degli elaborati risultavano ampiamente scaduti senza l’espressione della Commissione. Il TAR ha pertanto accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi e predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento di VIA entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con prosecuzione del procedimento secondo l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Il MASE è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone la conclusione del procedimento entro un termine determinato e consente di censurare l’inerzia dell’amministrazione protrattasi oltre i termini applicabili.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Stabilisce, per i procedimenti di VIA rientranti nell’ambito della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il termine di 30 giorni dalla conclusione della consultazione e comunque di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione per l’espressione della Commissione, seguito dal termine per l’adozione del provvedimento ministeriale di VIA.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Qualifica come perentori tutti i termini del procedimento di VIA.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Attribuisce alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC la competenza per lo svolgimento della fase istruttoria dei procedimenti di VIA relativi ai progetti strategici indicati dalla disposizione.
art. 3-bis d.lgs. 152/2006
le norme in materia ambientale “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali”
Rafforza la stabilità della disciplina ambientale e impedisce deroghe implicite ai termini e alle garanzie previste dalla normativa.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006
La disciplina dell’ordine di trattazione dei progetti prioritari non può pregiudicare il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale relativi ai progetti PNRR o finanziati dal fondo complementare.
art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006
Disciplina la seconda fase di consultazione pubblica rilevante ai fini del computo dei termini del procedimento di VIA.
art. 10-bis l. 241/1990
non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione
Il principio è stato applicato analogicamente per escludere che ritardi e disfunzioni interne dell’amministrazione possano giustificare il mancato rispetto dei termini procedimentali.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, i termini stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria e il loro superamento determina un’inerzia amministrativa illegittima, salvo che il testo normativo preveda espressamente una diversa disciplina.
- Per i progetti sottoposti alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la Commissione deve esprimersi entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione progettuale; il successivo provvedimento ministeriale di VIA deve essere adottato nei termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.
- La presenza di criteri amministrativi di priorità, l’elevato numero di istanze da esaminare e le disfunzioni organizzative interne degli uffici non costituiscono giustificazione per il mancato rispetto dei termini perentori dei procedimenti di VIA.
- In caso di silenzio illegittimo sulla procedura di VIA, il giudice amministrativo può accertare l’inadempimento e ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine, imponendo l’adozione degli atti procedimentali di competenza senza predeterminarne il contenuto discrezionale.
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