Corte di giustizia, Ordinanza C-61/20
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 28 May 2020. — Billa AG v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Whether appeals may be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court – Request failing to demonstrate a significant issue with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-61/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di Billa AG di ammissione dell’appello contro la sentenza del Tribunale relativa a un’opposizione tra marchi UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato in modo sufficiente l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. La censura sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 è stata considerata, in sostanza, una contestazione della valutazione fattuale della somiglianza dei segni. Anche la divergenza con una decisione di un giudice nazionale è stata giudicata irrilevante, perché il marchio UE opera in un sistema autonomo.
Impugnazione in materia di marchio UE dichiarata non ricevibile perché la domanda di ammissione non dimostra una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione proposta da Billa AG avverso la sentenza del Tribunale in materia di opposizione a registrazione di marchio UE sollevi una questione significativa ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione, tale da consentire l’ammissione dell’appello ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; in particolare, se la censura relativa all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sia sufficientemente specifica e se il richiamo a una decisione di un giudice nazionale possa dimostrare tale significatività.
Principio di diritto
Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammessa a proseguire se la domanda non dimostra, con indicazioni concrete e specifiche, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la semplice contestazione della valutazione, in fatto, della somiglianza tra i segni o il richiamo a una diversa soluzione di un giudice nazionale non bastano, poiché il sistema del marchio UE è autonomo e la valutazione della somiglianza è essenzialmente fattuale.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa a proseguire
La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da Billa AG contro una sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione davanti all’EUIPO. La Corte decide nella fase preliminare prevista dall’articolo 58a dello Statuto, verificando se l’appello possa essere esaminato nel merito.
Fatti e procedimento principale
Billa AG chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2019, con cui era stata annullata solo in parte la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 giugno 2018, nella procedura di opposizione promossa da Boardriders IP Holdings LLC contro la domanda di marchio di Billa. Il Tribunale aveva annullato la decisione amministrativa limitatamente ai prodotti/servizi della classe 28, in particolare per i "games", e rigettato il ricorso per il resto.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il meccanismo di filtro dell’impugnazione previsto da:
- articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che subordina l’esame dell’appello a una previa decisione di ammissione quando l’impugnazione riguarda una decisione del Tribunale su una decisione di una Commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO;
- articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una domanda di ammissione dell’appello con l’indicazione della questione significativa;
- articolo 170b, paragrafo 3, che prevede una decisione motivata in forma di ordinanza;
- articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, invocato come norma sostanziale in materia di rischio di confusione.
Questioni sollevate dalla ricorrente
Billa sosteneva che il Tribunale avesse applicato criteri errati nell’esame della somiglianza tra i segni "BILLABONG" e "Billa", in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In particolare, contestava che il Tribunale avesse scomposto il marchio anteriore in due gruppi di lettere, privilegiando il segmento "billa" e trascurando "bong", invece di fondare l’analisi sull’impressione d’insieme dei segni.
La ricorrente sosteneva inoltre che la questione fosse significativa per l’uniformità e la coerenza del diritto dell’Unione, richiamando una decisione del Bundespatentgericht tedesco che, esaminando gli stessi segni, era giunta a una conclusione diversa.
Ragionamento della Corte sull’onere di dimostrazione
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che l’impugnazione solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi e deve indicare in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi dell’impugnazione;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- la ragione per cui tale questione è significativa secondo i criteri dell’articolo 58a.
La Corte sottolinea che non basta un’argomentazione generica: occorre mostrare, con elementi concreti, l’esistenza e la rilevanza della questione prospettata.
Valutazione della censura relativa all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001
Secondo la Corte, la ricorrente non spiega in modo sufficiente perché l’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), anche se accertata, solleverebbe una questione significativa per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione. La doglianza è giudicata troppo generica, perché non chiarisce la gravità dell’errore imputato al Tribunale né le sue conseguenze sistemiche.
La Corte aggiunge che il Tribunale non si è discostato dalla giurisprudenza consolidata sul rischio di confusione. Al contrario, ha richiamato il criterio dell’impressione d’insieme e l’importanza degli elementi distintivi e dominanti. Pertanto, la censura di Billa non riguarda davvero il criterio giuridico applicato, ma la valutazione fattuale della somiglianza tra i marchi nel caso concreto.
Poiché tale valutazione è di natura fattuale, una critica rivolta a essa non può, di per sé, fondare l’ammissione dell’appello.
Irrilevanza della divergenza con una decisione nazionale
La Corte respinge anche l’argomento fondato sulla decisione del Bundespatentgericht. Il sistema del marchio dell’Unione europea è autonomo, con propri obiettivi e regole, e opera indipendentemente dai sistemi nazionali. Di conseguenza, il solo fatto che un giudice nazionale, applicando una norma di diritto interno, sia giunto a una soluzione diversa non dimostra l’esistenza di una questione significativa ai fini dell’articolo 58a dello Statuto.
Dispositivo e spese
La Corte conclude che la domanda di Billa non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’appello non è quindi ammesso a proseguire.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza interviene prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti, Billa AG è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Per ottenere l’ammissione di un appello in materia di marchio UE ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve dimostrare con precisione che il ricorso solleva una vera questione sistemica per il diritto dell’Unione. Non è sufficiente contestare la valutazione fattuale compiuta dal Tribunale né invocare una decisione nazionale difforme, poiché il marchio UE costituisce un sistema autonomo e la valutazione della somiglianza dei segni resta, in linea di principio, un apprezzamento di fatto.
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