Corte di giustizia, Sentenza C-535/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 maggio 2020. — IL e a. contro Land Nordrhein-Westfalen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Partecipazione del pubblico al processo decisionale – Irregolarità che inficiano la procedura di autorizzazione di un progetto – Accesso alla giustizia – Limitazioni previste dal diritto nazionale – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell’Unione europea in materia di acque – Deterioramento di un corpo idrico sotterraneo – Modalità di valutazione – Diritto dei singoli all’adozione delle misure al fine di impedire l’inquinamento – Legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali. — Causa C-535/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i rapporti tra valutazione di impatto ambientale e tutela delle acque nella procedura di autorizzazione di un’opera stradale. Conferma che il controllo della compatibilità dell’opera con la disciplina sulle acque deve avvenire prima dell’autorizzazione e che il pubblico deve disporre di dati sufficienti per partecipare efficacemente. Definisce inoltre in modo rigoroso il deterioramento delle acque sotterranee e riconosce la legittimazione dei singoli direttamente interessati a far valere in giudizio gli obblighi della direttiva 2000/60.
Accesso alla giustizia e controllo preventivo degli obblighi di tutela delle acque nella valutazione ambientale di un progetto stradale, con definizione del deterioramento delle acque sotterranee e della legittimazione dei singoli.
La questione giuridica
Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 consenta di subordinare l’ammissibilità del ricorso per vizi procedurali alla prova che l’irregolarità abbia privato il ricorrente della partecipazione al procedimento; se l’articolo 4 della direttiva 2000/60 imponga il controllo preventivo del rispetto del divieto di deterioramento e dell’obbligo di miglioramento delle acque; quali informazioni ambientali debbano essere rese pubbliche prima dell’autorizzazione; come vada definito il deterioramento dello stato chimico delle acque sotterranee; e se i singoli direttamente interessati possano far valere in giudizio tali obblighi.
Principio di diritto
La Corte afferma che uno Stato membro può prevedere che il ricorso avverso un’autorizzazione per vizio procedurale sia ammissibile, quando l’irregolarità non abbia inciso sul contenuto della decisione, solo se essa ha effettivamente privato il ricorrente del diritto di partecipare al procedimento ambientale. Inoltre, l’articolo 4 della direttiva 2000/60 impone un controllo preventivo, prima dell’autorizzazione, del rispetto del divieto di deterioramento e dell’obbligo di miglioramento delle acque, e le informazioni rese pubbliche devono consentire una reale valutazione dell’impatto del progetto sulle acque. Per le acque sotterranee, il deterioramento dello stato chimico sussiste già quando un solo valore di qualità o di soglia è superato, oppure quando, essendo la soglia già superata, vi sia un ulteriore aumento prevedibile dell’inquinante, considerando i punti di monitoraggio individualmente. I membri del pubblico interessato direttamente dalla violazione di tali obblighi devono poterli far valere dinanzi ai giudici nazionali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Aarhus, articolo 9, paragrafo 3
- Direttiva 2011/92/UE, articoli 1, 3, 5, 6, 11 e allegato IV
- Direttiva 2000/60/CE, articoli 1, 2, 4, 11, 13 e 17, nonché allegato V
- Direttiva 2006/118/CE, articoli 3 e 4 e allegati I, II, III
- Articolo 19 TUE
- Articolo 288 TFUE
- Direttiva 2003/4/CE
Deterioramento delle acque, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia nella VIA
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht in una controversia relativa all’autorizzazione del piano di costruzione di un tratto autostradale in Germania. La Corte interpreta congiuntamente la direttiva 2011/92 sulla valutazione di impatto ambientale e la direttiva 2000/60 sul quadro per le acque, con particolare attenzione al controllo del rispetto degli obblighi in materia di acque, alla partecipazione del pubblico e alla legittimazione ad agire dei singoli.
Fatti e procedimento principale
Con decisione del 27 settembre 2016 l’autorità competente ha approvato il piano di costruzione di un tratto dell’autostrada A 33/B 61. Il progetto includeva lo smaltimento delle acque piovane in corpi idrici superficiali o nelle acque sotterranee, con varie prescrizioni di tutela.
I ricorrenti nel procedimento principale, alcuni espropriati e altri titolari di un pozzo domestico per l’approvvigionamento idrico privato, hanno impugnato la decisione davanti al giudice del rinvio. Quest’ultimo ha rilevato che, nel corso della procedura autorizzatoria, non era stata messa a disposizione del pubblico una documentazione adeguata sull’impatto del progetto sulle acque; inoltre, lo studio tecnico sul drenaggio delle acque era stato prodotto solo nel corso del contenzioso.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- la Convenzione di Aarhus, in particolare l’articolo 9, paragrafo 3;
- la direttiva 2011/92, in particolare gli articoli 3, 5, 6 e 11, nonché l’allegato IV;
- la direttiva 2000/60, in particolare gli articoli 1, 4, 11, 13 e 17 e l’allegato V;
- la direttiva 2006/118, in particolare gli articoli 3 e 4;
- gli articoli 19 TUE e 288 TFUE.
Prima questione: ammissibilità del ricorso per vizio procedurale
Il giudice del rinvio chiedeva se fosse compatibile con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 una norma nazionale che consente ai ricorrenti non associazioni ambientaliste di far valere vizi procedurali solo se essi hanno impedito la partecipazione al procedimento decisionale.
La Corte risponde affermativamente. Ricorda che la direttiva 2011/92 lascia agli Stati membri un margine per definire che cosa costituisca "violazione di un diritto" e che il diritto nazionale può limitare la rilevanza processuale dei vizi procedurali ai casi in cui tali vizi abbiano inciso sul contenuto della decisione. Se il vizio non ha modificato il senso dell’autorizzazione, lo Stato membro può esigere che il ricorrente dimostri di essere stato effettivamente privato del diritto di partecipazione garantito dall’articolo 6.
Seconda questione: controllo preventivo e informazioni da rendere pubbliche
La Corte afferma anzitutto che l’articolo 4 della direttiva 2000/60 non contiene meri obiettivi programmatici, ma obblighi vincolanti che si applicano anche ai singoli progetti. Ne consegue che l’autorità competente deve verificare, prima del rilascio dell’autorizzazione, se il progetto possa produrre effetti contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato delle acque superficiali e sotterranee. Un controllo effettuato solo dopo l’autorizzazione è incompatibile con tale disciplina.
Quanto all’informazione del pubblico, la Corte interpreta gli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/92 nel senso che il fascicolo messo a disposizione del pubblico deve contenere i dati necessari per valutare l’impatto del progetto sull’acqua alla luce dei criteri e degli obblighi della direttiva 2000/60. Non è necessario che tali dati siano raccolti in un unico documento, ma il materiale disponibile deve consentire una visione precisa e coerente dell’incidenza del progetto sui corpi idrici interessati. Documentazione incompleta o frammentata non consente una partecipazione effettiva.
Terza questione: nozione di deterioramento dello stato chimico delle acque sotterranee
La Corte definisce il deterioramento dello stato chimico delle acque sotterranee in modo rigoroso. Un deterioramento sussiste quando, a causa del progetto, è superata almeno una norma di qualità o un valore soglia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118. Sussiste altresì quando, se la soglia è già superata, si verifica un ulteriore aumento prevedibile della concentrazione di un inquinante.
La Corte precisa inoltre che i valori di ciascun punto di monitoraggio devono essere considerati individualmente: non è necessario attendere che l’intero corpo idrico sia compromesso per constatare il deterioramento, perché il mancato rispetto di un elemento di qualità in un solo punto può già integrare la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60.
Quarta questione: legittimazione dei singoli a far valere gli obblighi della direttiva 2000/60
La Corte afferma che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letto alla luce degli articoli 19 TUE e 288 TFUE, deve essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter invocare dinanzi ai giudici nazionali la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato delle acque, se la violazione li riguarda direttamente.
La Corte sottolinea che la direttiva tutela le acque anche come risorsa per l’approvvigionamento umano. Perciò, chi utilizza legittimamente acque sotterranee, ad esempio tramite un pozzo domestico, è direttamente interessato dalla violazione degli obblighi che possono compromettere tale uso.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 consente agli Stati membri di subordinare l’ammissibilità del ricorso per vizio procedurale non incidente sul contenuto della decisione alla prova che il ricorrente sia stato privato del diritto di partecipare al procedimento;
- l’articolo 4 della direttiva 2000/60 osta a un controllo postumo del rispetto degli obblighi in materia di acque;
- l’articolo 6 della direttiva 2011/92 impone che il pubblico disponga dei dati necessari per valutare l’impatto del progetto sull’acqua;
- il deterioramento delle acque sotterranee va accertato anche quando è superata una sola soglia di qualità o vi è un ulteriore aumento dell’inquinante già oltre soglia;
- i soggetti direttamente interessati possono far valere in giudizio la violazione di tali obblighi.
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