Tribunale, Sentenza T-213/19
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 maggio 2020 (Estratti). — AW contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Articolo 16 – Dichiarazione di malattia professionale – Articolo 22 – Commissione medica – Diniego di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Irregolarità del parere della commissione medica. — Causa T-213/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato le decisioni del Parlamento europeo che avevano respinto due domande di riconoscimento dell’origine professionale di malattie presentate da un funzionario. La censura decisiva riguarda la mancata trasmissione alla commissione medica di alcuni documenti medici, scelta che il Parlamento aveva giustificato come eliminazione di duplicati o documenti non pertinenti. Il Tribunale ha ritenuto che tale selezione implicasse una valutazione medica riservata alla commissione, compromettendone la regolarità. Di conseguenza, il parere medico e le decisioni finali del Parlamento risultavano viziati da irregolarità procedurale.
Annullamento del diniego del Parlamento europeo di riconoscere l’origine professionale di due malattie di un funzionario, per irregolarità del procedimento dinanzi alla commissione medica e fascicolo incompleto.
La questione giuridica
Se il Parlamento, nel predisporre il fascicolo trasmesso alla commissione medica nell’ambito della procedura di cui all’articolo 73 dello Statuto e alla regolamentazione comune di copertura, potesse escludere alcuni documenti medici ritenuti duplicati o non pertinenti; e se tale esclusione, con conseguente mancata trasmissione di documenti potenzialmente utili alla commissione medica, vizi la regolarità del parere medico e quindi le decisioni finali di diniego.
Principio di diritto
Nel procedimento di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, la commissione medica deve poter prendere conoscenza di tutti i documenti disponibili e potenzialmente utili alla propria valutazione; l’istituzione che istituisce il mandato non può selezionare i documenti da trasmettere alla commissione compiendo una valutazione medica sulla loro pertinenza. Se l’istituzione omette documenti medici che il funzionario ha ritenuto utili e che presentano un nesso con la patologia, il parere della commissione è irregolare e le decisioni adottate sulla sua base devono essere annullate.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 16 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale
- Articolo 20, paragrafo 2, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale
- Articolo 22, paragrafi 2 e 3, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale
Annullamento del diniego di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario del Parlamento europeo contro due decisioni con cui l’istituzione aveva respinto domande di riconoscimento dell’origine professionale di due patologie. Il Tribunale si concentra soprattutto sulla regolarità del procedimento seguito dinanzi alla commissione medica prevista dall’articolo 73 dello Statuto e dalla regolamentazione comune di copertura.
Fatti e procedimento principale
AW aveva presentato il 15 e il 28 luglio 2016 due domande di riconoscimento dell’origine professionale, rispettivamente, di una rachialgia e di un’orticaria da stress. Nel corso del procedimento, alcuni documenti medici prodotti dall’interessato non furono trasmessi alla commissione medica riunita il 10 aprile 2018.
Il ricorrente sosteneva che il Parlamento avesse trattenuto tali documenti sulla base di una propria valutazione di pertinenza medica, in particolare perché ritenuti duplicati o privi di apporti nuovi rispetto al fascicolo già predisposto. Secondo AW, spettava esclusivamente alla commissione medica valutare quali elementi fossero utili ai fini del proprio parere.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 73 dello Statuto dei funzionari, che disciplina la copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale;
- la regolamentazione comune relativa a tale copertura, in particolare l’articolo 16, l’articolo 20, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafi 2 e 3.
In base all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, la commissione medica deve poter esaminare tutti i documenti disponibili e suscettibili di esserle utili per formulare il proprio parere.
Ragionamento del Tribunale sulla regolarità del parere medico
Il Tribunale ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui la commissione medica è chiamata a fornire una valutazione definitiva delle questioni di natura sanitaria e il controllo del giudice dell’Unione è limitato alla verifica della regolare costituzione e del regolare funzionamento della commissione, nonché della regolarità del suo parere.
Nel caso concreto, il Parlamento aveva escluso dalla trasmissione alla commissione medica numerosi documenti prodotti dal ricorrente, tra cui referti medici favorevoli al riconoscimento dell’origine professionale e accordi del regime comune di assicurazione malattia relativi ai trattamenti seguiti. L’istituzione sosteneva che si trattasse di duplicati, di documenti privi di nesso con le questioni mediche oppure di atti che ripetevano informazioni già presenti nel fascicolo.
Il Tribunale osserva però che, nel decidere quali documenti trasmettere, il Parlamento ha effettuato esso stesso una valutazione di natura medica, valutando la simiglianza, l’utilità e la pertinenza dei documenti. Una simile scelta non rientra nei poteri dell’istituzione, perché l’unico suo compito è istituire il mandato della commissione medica e trasmetterle i referti pertinenti così come scelti dall’assicurato o dai suoi aventi diritto.
Il giudice dell’Unione sottolinea che l’articolo 22, paragrafo 2, in collegamento con l’articolo 20, paragrafo 2, non consente all’istituzione di filtrare i referti medici sulla base della propria valutazione di rilevanza, pena svuotare di effetto utile l’obbligo, previsto dall’articolo 22, paragrafo 3, di mettere la commissione in condizione di conoscere tutti i documenti potenzialmente utili.
Conseguenze dell’irregolarità
Poiché la commissione medica non ha potuto esaminare tutti i documenti disponibili e suscettibili di esserle utili, il suo lavoro è stato svolto in condizioni irregolari. Ne deriva che le relazioni trasmesse all’APN risultano viziate.
Il Tribunale aggiunge che, dato il contenuto dei documenti esclusi, non si può escludere che la commissione medica, se li avesse esaminati, avrebbe potuto giungere a conclusioni diverse. Le decisioni finali del Parlamento, fondate su quelle relazioni, sono quindi inficiate da un vizio procedurale tale da giustificarne l’annullamento.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla le decisioni del Parlamento europeo del 7 agosto 2018 che respingevano le domande di riconoscimento dell’origine professionale delle malattie di AW;
- condanna il Parlamento alle spese.
Principio affermato
Nelle procedure di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia dei funzionari dell’Unione, l’istituzione non può sostituirsi alla commissione medica nel valutare la pertinenza dei documenti medici prodotti dall’interessato. Se documenti potenzialmente utili non vengono trasmessi alla commissione, il parere medico è irregolare e l’atto finale adottato sulla sua base deve essere annullato.
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