Corte di giustizia, Sentenza C-727/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020. — Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości contro Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/1535 – Norme e regole tecniche – Aerogeneratori – Direttiva 2006/123/CE – Nozione di “servizio” – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Obiettivi nazionali generali obbligatori – Norma nazionale relativa alle procedure di autorizzazione che si applica agli impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili – Proporzionalità – Normativa di uno Stato membro che prevede restrizioni quanto alla localizzazione delle centrali eoliche. — Causa C-727/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la legge polacca sulle distanze minime per le centrali eoliche costituisca, in linea di principio, una regola tecnica da notificare ai sensi della direttiva 2015/1535 o una restrizione territoriale soggetta alla direttiva servizi 2006/123. Ha invece ritenuto applicabile l’articolo 13 della direttiva 2009/28, poiché la norma incide sulle autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili. La compatibilità della misura con il diritto dell’Unione dipende quindi dalla sua necessità e proporzionalità, da verificare dal giudice nazionale.
Normativa polacca sulle centrali eoliche: qualificazione come regola tecnica, disciplina dei servizi e compatibilità con la direttiva sulle energie rinnovabili delle distanze minime dagli edifici residenziali.
La questione giuridica
La Corte è stata chiamata a stabilire se una legge nazionale che impone, per le centrali eoliche, una distanza minima pari ad almeno dieci volte l’altezza dell’impianto rispetto a edifici residenziali o a uso misto: 1) costituisca una "regola tecnica" ai sensi della direttiva 2015/1535 e quindi debba essere notificata alla Commissione; 2) integri una restrizione territoriale rientrante nell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123, soggetta a notifica; 3) osti agli articoli 3, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili.
Principio di diritto
Una normativa nazionale che impone per le centrali eoliche una distanza minima dagli edifici residenziali non costituisce, di regola, una regola tecnica da notificare ai sensi della direttiva 2015/1535 né una restrizione territoriale tra prestatori ai sensi della direttiva 2006/123, perché non disciplina un prodotto o un servizio in quanto tale; essa può però rientrare nell’ambito dell’articolo 13 della direttiva 2009/28, in quanto regola nazionale di autorizzazione, e in tal caso è compatibile con il diritto UE solo se necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo nazionale sulle rinnovabili, verifica rimessa al giudice nazionale. Resta salva l’ipotesi, da accertare dal giudice del rinvio, che la disciplina produca un utilizzo puramente marginale degli aerogeneratori, nel qual caso potrebbe assumere natura di regola tecnica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 34 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Direttiva (UE) 2015/1535
- Articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e f), direttiva (UE) 2015/1535
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/1535
- Direttiva 2006/123/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/123/CE
- Articolo 4, punto 1, direttiva 2006/123/CE
- Articolo 15, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2006/123/CE
- Articolo 15, paragrafo 7, direttiva 2006/123/CE
- Direttiva 2009/28/CE
- Articolo 1, direttiva 2009/28/CE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 2009/28/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2009/28/CE
- Allegato I, parte A, direttiva 2009/28/CE
- Allegato I, parte B, direttiva 2009/28/CE
- Direttiva (UE) 2015/1513
Normativa polacca sulle distanze minime per le centrali eoliche e diritto UE applicabile
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una legge polacca che subordina la costruzione di centrali eoliche al rispetto di una distanza minima molto ampia dagli edifici residenziali. La controversia principale opponeva ECO-WIND Construction S.A. all’autorità amministrativa di appello di Kielce, a seguito del diniego di autorizzazione per un parco eolico.
Fatti e procedimento principale
ECO-WIND aveva presentato domanda per un progetto di parco eolico nel Comune di Opatów. La decisione amministrativa negativa si fondava sul mancato rispetto della distanza minima introdotta dalla legge polacca sulle centrali eoliche, pari ad almeno dieci volte l’altezza complessiva dell’impianto rispetto agli edifici residenziali o a uso misto con destinazione residenziale.
L’Autorità comunale di appello di Kielce ha confermato nel merito l’illegittimità della localizzazione progettata, osservando che la distanza richiesta avrebbe portato, nel caso concreto, a una distanza di 1460 metri dall’edificio residenziale più vicino. Il giudice del rinvio ha quindi sollevato dubbi sulla compatibilità di tale disciplina con la direttiva 2015/1535, con la direttiva 2006/123 e con la direttiva 2009/28.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se la disciplina:
- costituisca una "regola tecnica" ai sensi della direttiva 2015/1535 e debba essere notificata alla Commissione;
- integri una restrizione territoriale soggetta alla direttiva 2006/123;
- osti agli obiettivi e alle prescrizioni della direttiva 2009/28 sulle energie rinnovabili.
Normativa dell’Unione richiamata
La Corte ha esaminato in particolare:
- la direttiva (UE) 2015/1535, soprattutto l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), e l’articolo 5, paragrafo 1;
- la direttiva 2006/123/CE, in particolare gli articoli 2, 4 e 15;
- la direttiva 2009/28/CE, in particolare gli articoli 1, 3 e 13, nonché i considerando 14, 19 e 40 e l’allegato I;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Primo motivo: direttiva 2015/1535 e nozione di regola tecnica
La Corte ha escluso che la normativa polacca costituisca, di regola, una "specificazione tecnica" o un "altro requisito" ai sensi della direttiva 2015/1535, perché essa non si riferisce al prodotto in quanto tale, ossia all’aerogeneratore, ma disciplina soltanto la localizzazione dell’impianto.
La Corte ha inoltre affermato che la misura non rientra nella categoria delle norme che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzazione del prodotto, poiché non elimina in assoluto l’uso degli aerogeneratori. Tuttavia, il giudice nazionale dovrà verificare se la disciplina non produca, in concreto, un uso puramente marginale degli aerogeneratori: solo in tale ipotesi potrebbe profilarsi una qualificazione diversa.
Secondo motivo: direttiva 2006/123 e nozione di servizio
La Corte ha ritenuto che la direttiva servizi non sia applicabile. L’attività oggetto della normativa è la produzione di elettricità mediante energia eolica, che non può essere considerata, in quanto tale, un servizio ai sensi dell’articolo 57 TFUE e dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123.
Di conseguenza, la distanza minima imposta per l’ubicazione delle centrali eoliche non costituisce una restrizione territoriale all’accesso o all’esercizio di un’attività di servizi ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), né rientra nell’obbligo di notifica previsto dall’articolo 15, paragrafo 7.
Terzo motivo: direttiva 2009/28 e promozione delle energie rinnovabili
Quanto alla direttiva 2009/28, la Corte ha distinto tra l’obiettivo vincolante di quota di energia da fonti rinnovabili e il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri nella scelta dei mezzi per conseguirlo. Per la Polonia, l’obiettivo 2020 era pari al 15% del consumo finale lordo di energia.
La Corte ha affermato che l’articolo 3, paragrafo 1, non vieta, di per sé, una misura nazionale che limiti la localizzazione delle centrali eoliche, perché gli Stati membri restano liberi di privilegiare talune tecnologie rinnovabili rispetto ad altre, purché rispettino l’obiettivo generale.
Diversamente, l’articolo 13, paragrafo 1, si applica anche a norme non meramente procedurali, ma comunque incidenti sulle autorizzazioni, certificazioni e concessioni di licenze per impianti da fonti rinnovabili. Poiché la norma polacca condiziona l’autorizzazione alla distanza minima, essa rientra nell’ambito dell’articolo 13. La sua compatibilità dipende allora dal fatto che sia necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo nazionale obbligatorio; tale verifica spetta al giudice del rinvio.
Richiami giurisprudenziali
La Corte ha richiamato, tra le altre, le sentenze:
- Lindberg (C‑267/03), sulla nozione di specificazione tecnica e di altri requisiti;
- Fortuna e a. (C‑213/11, C‑214/11, C‑217/11), sulla portata delle regole tecniche;
- Commissione/Francia (18/84) e Cinéthèque (60/84 e 61/84), sulla nozione di servizio;
- Azienda Agro-Zootecnica Franchini e Eolica di Altamura (C‑2/10), sulla proporzionalità delle norme di autorizzazione nel settore eolico;
- Elecdey Carcelen e a. (C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 e C‑221/16), sul margine di discrezionalità degli Stati membri in materia di energie rinnovabili.
Dispositivo
La Corte ha concluso che:
- la distanza minima per le centrali eoliche non è, in linea di principio, una regola tecnica notificabile ai sensi della direttiva 2015/1535, salvo il caso di utilizzo puramente marginale degli aerogeneratori da accertare dal giudice nazionale;
- la stessa disciplina non rientra nella direttiva 2006/123;
- la disciplina non è incompatibile, in astratto, con la direttiva 2009/28, ma deve essere necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo nazionale obbligatorio di sviluppo delle energie rinnovabili, controllo rimesso al giudice del rinvio.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore e per i consulenti, la sentenza chiarisce che vincoli urbanistico-localizzativi per impianti eolici non vanno automaticamente trattati come regole tecniche o come restrizioni dei servizi. Rimane però essenziale verificare, caso per caso, se tali vincoli siano talmente stringenti da incidere in modo sostanziale sul mercato degli aerogeneratori o da risultare sproporzionati rispetto agli obiettivi ambientali e di politica energetica perseguiti dallo Stato membro.
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