Corte di giustizia, Sentenza C-309/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 maggio 2020. — Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ordinanza del Tribunale che dichiara l’irricevibilità manifesta di un ricorso per mancanza di sottoscrizione autografa – Atto introduttivo del giudizio in versione cartacea contenente la stampa di una firma elettronica autenticata. — Causa C-309/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso per annullamento per assenza di sottoscrizione autografa nell’originale cartaceo. Le firme presenti erano soltanto immagini scannerizzate; la menzione di una firma elettronica qualificata non trasformava il documento cartaceo in un atto sottoscritto digitalmente. La Corte ribadisce che, nel regime processuale applicabile, il requisito formale della firma autografa è essenziale e la sua violazione comporta l’irricevibilità.
Impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso per annullamento per mancanza di sottoscrizione autografa dell’originale cartaceo, in presenza di firme solo scannerizzate o riprodotte da documento elettronico.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse commesso un errore di diritto o un travisamento dei fatti nel ritenere che l’atto introduttivo del giudizio depositato in versione cartacea non soddisfacesse il requisito della sottoscrizione autografa di cui all’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale; in particolare, se le firme apposte potessero essere qualificate come firme elettroniche qualificate equiparabili a una firma autografa e se, di conseguenza, il ricorso dovesse considerarsi ricevibile.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che, ai fini dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’originale cartaceo dell’atto introduttivo deve recare una sottoscrizione autografa; una semplice immagine scannerizzata della firma non soddisfa tale requisito e neppure la stampa cartacea di indicazioni riferite a una firma elettronica qualificata può essere considerata una firma elettronica nel documento cartaceo. Ne consegue che il Tribunale non ha travisato i fatti nel dichiarare irricevibile il ricorso per difetto di sottoscrizione autografa e l’impugnazione deve essere respinta.
Norme richiamate
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 58, primo comma, Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 73, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214
Impugnazione contro l’irricevibilità di un ricorso per difetto di sottoscrizione
La causa riguarda un’impugnazione proposta dall’Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214, relativo all’iscrizione della denominazione "Morcilla de Burgos" nel registro delle DOP e IGP. Il nodo processuale era la validità dell’atto introduttivo del giudizio depositato in versione cartacea e la conformità al requisito della sottoscrizione autografa previsto dal regolamento di procedura del Tribunale.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
Il ricorso per annullamento era stato trasmesso via telefax il 28 novembre 2018, mentre una versione cartacea era pervenuta il 29 novembre 2018, vale a dire entro il termine di impugnazione calcolato dalla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 5 settembre 2018. Il Tribunale, applicando l’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, ha deciso senza proseguire il procedimento e ha respinto il ricorso come manifestamente irricevibile.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che:
- l’originale cartaceo dell’atto processuale dovesse essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato, ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale;
- la versione cartacea dell’atto introduttivo costituisse un atto unico;
- le sottoscrizioni apposte non fossero autografe, poiché risultavano scannerizzate;
- non vi fosse pertanto bisogno di notificare il ricorso alla Commissione.
Motivo di impugnazione
Con un motivo unico, la ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto e un travisamento dei fatti. Secondo l’associazione, le firme non erano semplici immagini scannerizzate, ma firme elettroniche qualificate, che avrebbero dovuto essere equiparate a sottoscrizioni autografe. La ricorrente ha inoltre richiamato asserite indicazioni telefoniche della cancelleria del Tribunale, la successiva modifica del regolamento di procedura e il principio di retroattività della legge penale più favorevole.
Normativa e standard di controllo in impugnazione
La Corte richiama che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. La valutazione dei fatti e delle prove spetta in via esclusiva al Tribunale, salvo travisamento manifesto, che deve risultare chiaramente dagli atti e deve essere specificamente dimostrato dal ricorrente.
Valutazione della Corte sulla natura delle firme
La Corte osserva che l’ultima pagina dell’originale cartaceo dell’atto introduttivo recava, per ciascun avvocato, una sottoscrizione apparentemente autografa, accompagnata dalla dicitura stampata "sottoscritto in forma digitale", da un codice identificativo e da data e ora di utilizzo. Tuttavia, poiché l’atto era in formato cartaceo e non elettronico, tali indicazioni testuali non potevano avere natura elettronica, ma dovevano essere lette come semplici menzioni stampate.
La Corte precisa inoltre che il documento cartaceo non conteneva firme elettroniche qualificate, ma eventualmente la stampa su carta di un documento elettronico contenente tali firme. Ai fini dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’unico dato rilevante era quindi la presenza o meno di una sottoscrizione autografa sull’originale cartaceo.
Esclusione del travisamento dei fatti
Dall’esame dell’originale cartaceo risultava che le firme presenti nelle pagine 25 e 26 e nell’ultima pagina erano immagini scannerizzate di sottoscrizioni autografe. La Corte conclude che il Tribunale non aveva travisato i fatti nel ritenere che l’atto introduttivo non contenesse sottoscrizioni autografe, ma solo firme scannerizzate.
Di conseguenza, non era necessario esaminare l’argomento relativo all’equiparazione delle firme elettroniche qualificate alle sottoscrizioni manoscritte, poiché il documento cartaceo non poteva essere qualificato come supporto recante firme elettroniche in senso tecnico.
Esame degli ulteriori argomenti della ricorrente
La Corte respinge anche le ulteriori censure:
- le asserite istruzioni telefoniche della cancelleria non dimostravano che il Tribunale avesse indotto in errore gli avvocati circa il deposito di un originale cartaceo contenente solo firme scannerizzate;
- la modifica del regolamento di procedura del Tribunale entrata in vigore il 1º dicembre 2018 era successiva alla scadenza del termine di ricorso, sicché restava applicabile la versione anteriore;
- il richiamo alla retroattività della legge penale più favorevole era inconferente, poiché la controversia non aveva natura penale e l’irricevibilità non costituiva una sanzione, ma la conseguenza processuale della mancata osservanza di una norma formale.
Dispositivo e spese
La Corte respinge l’impugnazione e conferma l’ordinanza del Tribunale. Condanna inoltre l’Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos alle spese, in applicazione delle regole sulle spese nei giudizi di impugnazione dinanzi alla Corte.
Principio affermato
La decisione ribadisce che il rispetto del requisito della sottoscrizione autografa dell’originale cartaceo dell’atto processuale è essenziale nel regime applicabile al Tribunale; la semplice riproduzione scannerizzata della firma non basta, e la menzione di una firma elettronica qualificata in un documento cartaceo non equivale a una firma elettronica idonea a sanare tale difetto.
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