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Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 11651 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni relativi all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, chiedendo di escludere sia l'imposta sia le maggiorazioni applicate. Ha sostenuto, in particolare, che la concessione geotermica non fosse più qualificabile come statale dopo il trasferimento di competenze alle Regioni e che non fossero applicabili alle concessioni geotermiche gli adeguamenti e le rivalutazioni generali dei canoni concessori. Ha inoltre censurato la motivazione della sentenza di merito. La Regione ha proposto ricorso incidentale contro l'esclusione delle sanzioni, sostenendo che non vi fosse obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale della Regione. Ha stabilito che il presupposto dell'imposta è l'utilizzo di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dal fatto che la concessione sia stata rilasciata dall'autorità statale o regionale. Ha ritenuto applicabili alle concessioni geotermiche le rivalutazioni generali dei canoni previste dalla normativa statale, in assenza di un'espressa esclusione. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione, perché diretta in realtà a ottenere una nuova valutazione dell'interpretazione normativa. Sono state invece confermate l'esclusione delle sanzioni, data la complessità e stratificazione della disciplina e la conseguente obiettiva incertezza normativa, nonché la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1

    imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato

    L'imposta è collegata all'utilizzazione dei beni pubblici statali situati nel territorio regionale; il presupposto non dipende necessariamente dall'autorità che ha rilasciato formalmente la concessione.

  • L. n. 281 del 1970, art. 2

    Richiamata nel giudizio per individuare la disciplina del presupposto dell'imposizione regionale sulle concessioni.

  • D.Lgs. n. 112 del 1988, art. 34, comma 1, e L.R. Toscana n. 88 del 1988

    Il trasferimento alla Regione di competenze in materia di permessi e concessioni geotermiche non elimina, secondo la Corte, la natura demaniale o patrimoniale statale dei beni utilizzati.

  • D.L. n. 90 del 1990, art. 12, comma 5, e D.M. n. 258 del 1998

    canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato

    Le disposizioni hanno portata generale e includono anche i canoni relativi alle concessioni geotermiche, non essendo prevista un'esclusione espressa.

  • L. n. 537 del 1993, art. 10, comma 2

    Ha sostituito il precedente criterio di rivalutazione biennale dei canoni concessori con un criterio annuale, applicabile in via generale.

  • L. n. 724 del 1994, art. 32, comma 1

    Ha previsto un criterio eccezionale e temporaneo di rivalutazione dei canoni dei beni patrimoniali dello Stato concessi a privati, applicabile anche alle concessioni geotermiche.

  • D.Lgs. n. 22 del 2010, artt. 1, comma 6, e 16, comma 7

    le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale

    La disciplina successiva conferma la rilevanza della natura pubblica delle risorse geotermiche e il criterio della rivalutazione annuale dei canoni.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    Consente la disapplicazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa tributaria.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di una radicale omissione di elementi decisivi o di una reale carenza logica della sentenza, non per il semplice dissenso della parte rispetto alla valutazione del giudice.

Massime di principio

  • Per le imposte collegate all'uso di beni pubblici, il presupposto può dipendere dall'utilizzazione materiale del bene demaniale o patrimoniale e non esclusivamente dall'autorità che ha rilasciato la concessione.
  • Il trasferimento di competenze amministrative dallo Stato alla Regione non comporta automaticamente il trasferimento della titolarità pubblica del bene né esclude l'applicazione di tributi fondati sull'uso di beni statali.
  • Le norme generali sull'adeguamento o sulla rivalutazione dei canoni concessori si applicano anche a settori speciali, come quello geotermico, salvo un'espressa deroga o esclusione.
  • La stratificazione di leggi statali, regionali, decreti e provvedimenti amministrativi può integrare obiettiva incertezza normativa e giustificare l'esclusione delle sanzioni, pur restando dovuto il tributo.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova interpretazione delle norme o una rivalutazione delle argomentazioni già esaminate dal giudice di merito attraverso una censura formalmente proposta come vizio di motivazione.

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