Cassazione Penale, Sentenza n. 22498/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava principalmente la corretta applicazione e quantificazione delle circostanze aggravanti e attenuanti ai fini del calcolo della pena. In particolare: (1) si deduceva violazione dell'art. 63, comma 4, c.p., sostenendo che, in presenza di più aggravanti ad "effetto speciale", i giudici avrebbero dovuto applicare solo l'aggravante più grave o, se fosse stata operata l'applicazione eventuale di un'altra aggravante ad effetto speciale (l'aggravante "mafiosa"), fornire motivazione specifica per l'aumento; la difesa lamentava inoltre che il riconoscimento delle attenuanti generiche avrebbe dovuto impedire tale aumento; (2) si contestava la modalità di calcolo della pena in presenza di aggravante mafiosa e attenuanti generiche, sostenendo che, non potendo parificare l'aggravante mafiosa alle attenuanti, la diminuzione derivante dalle attenuanti avrebbe dovuto essere operata sulla pena risultante dall'applicazione cumulata delle aggravanti (richiamo all'ultima parte dell'art. 7 richiamata nel ricorso).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i profili dedotti in cassazione non erano stati proposti nell'atto di appello (si è richiamato il principio secondo cui non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione questioni non oggetto dell'appello). Di conseguenza il provvedimento impugnato resta confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Norma richiamata quale criterio formale per i motivi di ricorso; nel testo il ricorso invoca tale norma per censurare violazioni di legge. Non è stata però decisa nel merito perché la Corte ha valutato l'inammissibilità sul presupposto procedurale della mancata proposizione delle questioni in appello.
art. 606, comma 3, ultima parte, codice di procedura penale
Principio utilizzato dalla Corte di legittimità per dichiarare inammissibile il ricorso quando esso deduce questioni che non sono state oggetto dell'appello; la Corte ha applicato questo principio al caso concreto.
art. 63, comma 4, codice penale
Norma sostanziale richiamata dalla difesa secondo cui, in presenza di più aggravanti ad effetto speciale, deve essere applicata solo la più grave salvo motivazione specifica per l'applicazione dell'altra aggravante eventuale; nel procedimento di cassazione la questione è stata formulata dal ricorrente ma non decisa nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 629, comma 2, codice penale
Aggravante richiamata nel giudizio di merito e considerata dal Tribunale equivalente alle attenuanti generiche; il ricorso contestava gli effetti di tale valutazione sul calcolo della pena.
art. 416-bis (aggravante di tipo mafioso), codice penale
Aggravante "mafiosa" richiamata nel ricorso come altra aggravante ad effetto speciale la cui applicazione e incidenza sulla determinazione della pena venivano discusse dalla difesa; la Corte di cassazione non è però entrata nel merito della questione per ragioni procedurali.
art. 616, codice di procedura penale
Norma che abilitò la Corte a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile o infondato; applicata nella sentenza di cassazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Principio richiamato per motivare la possibilità di escludere che la proposizione dell'impugnazione sia stata colposa; la Corte di cassazione ha ritenuto non possibile escludere la colpa e ha quindi irrogato la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Non è possibile sollevare in cassazione questioni nuove che non siano state oggetto dell'appello: tali questioni sono, salvo eccezioni molto limitate, inammissibili per difetto di tempestiva deduzione nel grado di appello.
- Quando vengono invocate più aggravanti "ad effetto speciale", il giudice deve applicare la più grave; l'applicazione di un'ulteriore aggravante ad effetto speciale necessita di specifica motivazione se produce un aumento eventuale della pena (art. 63, comma 4, c.p.).
- Nel calcolo della pena, la commisurazione tra attenuanti generiche e aggravanti va esplicitamente motivata: se le attenuanti sono ritenute equivalenti a un'aggravante, occorre chiarire gli effetti sul trattamento di altre aggravanti eventualmente applicate.
- Se non è possibile raggiungere l'equivalenza tra attenuanti e una specifica aggravante, la diminuzione per le attenuanti va calcolata tenendo conto dell'ordine logico/aritmetico previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza (in pratica la difesa deve specificare il criterio di calcolo nel gravame), pena l'impossibilità di sindacare la questione in cassazione.
- Presentare ricorsi infondati o introdurre per la prima volta questioni nuove in cassazione può comportare la condanna alle spese e sanzioni (anche somme alla Cassa delle ammende) se sussiste colpa nell'impugnazione; per questo è importante una strategia difensiva coerente e completa già in appello.
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