Sentenza n. 201/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, che aveva annullato il diniego di riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Romania
Esito
Favorevole al resistente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso avverso il diniego dell’istanza di riconoscimento del titolo estero. L’appello, fondato su un unico motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 49 TFUE e l’erronea interpretazione del diritto dell’Unione europea e della relativa giurisprudenza. In particolare, il Ministero sosteneva che il riconoscimento della qualifica ottenuta in altro Stato membro fosse disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE e che non sussistesse un obbligo di attivare il soccorso istruttorio, poiché gli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007 rimetterebbero all’Amministrazione la scelta di richiedere eventuali integrazioni sulla base della documentazione disponibile. Deduceva inoltre che l’Amministrazione disponesse delle informazioni necessarie sul percorso formativo estero e avesse concretamente effettuato la comparazione tra la formazione acquisita e quella richiesta per l’insegnamento di sostegno. Nel giudizio di primo grado era stato rilevato che la domanda, presentata il 21 luglio 2022 con la documentazione disponibile, era stata integrata soltanto dopo la richiesta ministeriale del 18 gennaio 2024; il richiedente aveva immediatamente attivato la procedura per ottenere il certificato richiesto e ne aveva poi prodotto uno rilasciato dal Ministero rumeno, chiedendo la sospensione o proroga dei termini per il tempo necessario. Il diniego era stato tuttavia adottato il 15 marzo 2024, fondandosi sulla mancata produzione dell’Adeverinta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisivo che il Ministero avesse richiesto l’integrazione documentale circa diciotto mesi dopo la presentazione dell’istanza, in violazione del termine di un mese previsto dall’art. 51 della direttiva 2005/36/CE e della disciplina nazionale richiamata dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, inclusa la causa C-270/21, l’Amministrazione che non abbia tempestivamente segnalato le carenze documentali non può successivamente fondare il rigetto sulla mancanza del documento. Il Collegio ha inoltre rilevato che il diniego era stato adottato a meno di due mesi dalla richiesta di integrazione, senza concedere un termine congruo per la regolarizzazione e senza accogliere la richiesta di proroga, nonostante il ritardo fosse imputabile all’Amministrazione. La successiva acquisizione del certificato confermava la possibilità concreta di regolarizzazione. Tale condotta è stata ritenuta lesiva dei principi di imparzialità, buon andamento, buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento. È stato mantenuto l’effetto conformativo dell’annullamento, anche ai fini del riesame dell’istanza di riconoscimento e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Il Ministero è stato condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 45 TFUE
Il Ministero ne aveva dedotto la violazione, sostenendo l’erronea interpretazione del diritto dell’Unione; il Consiglio di Stato ha respinto tale censura nel caso concreto.
art. 49 TFUE
Il Ministero ne aveva dedotto la violazione, sostenendo l’erronea interpretazione del diritto dell’Unione; il Consiglio di Stato ha respinto tale censura nel caso concreto.
direttiva 2005/36/CE, art. 51
L’ente competente deve comunicare le eventuali carenze della documentazione entro un mese dalla presentazione dell’istanza. Il mancato rispetto del termine impedisce di fondare successivamente il rigetto sulla mancanza del documento non tempestivamente richiesto.
d.lgs. 206/2007, art. 16
La richiesta di integrazione documentale nell’ambito del procedimento di riconoscimento deve essere effettuata nel termine previsto dalla disciplina nazionale; il ritardo dell’Amministrazione non può ricadere sul richiedente.
d.lgs. 206/2007, art. 17
La disposizione è stata richiamata dal Ministero a sostegno della tesi secondo cui la richiesta di integrazioni sarebbe rimessa alle valutazioni dell’Amministrazione; tale argomento non ha consentito di superare la violazione dei termini nel caso concreto.
Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-270/21
La giurisprudenza è stata richiamata per affermare che, se l’Amministrazione non rispetta i termini per chiedere l’integrazione, non può poi addurre la mancanza del documento quale motivo di rigetto.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione deve segnalare le eventuali carenze documentali entro il termine previsto dalla direttiva 2005/36/CE e dalla normativa nazionale; il mancato rispetto di tale termine impedisce di fondare il diniego sulla mancata produzione del documento tardivamente richiesto.
- Quando l’Amministrazione richiede tardivamente un’integrazione documentale, deve concedere al richiedente un termine congruo per procurarsi e produrre la documentazione, soprattutto se il rilascio dipende da un’autorità straniera e l’interessato si sia immediatamente attivato.
- L’adozione del diniego a breve distanza dalla richiesta tardiva di integrazione, senza esaminare una richiesta di proroga o sospensione necessaria per acquisire documenti da un’autorità estera, viola i principi di imparzialità, buon andamento, buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento.
- L’annullamento del diniego di riconoscimento comporta un effetto conformativo sul successivo riesercizio del potere, imponendo all’Amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce della documentazione acquisita e di valutare, ove occorra, l’assegnazione di misure compensative.
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