Sentenza n. 10168/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro n. 680/2025, pubblicata il 6 maggio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 4567/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro anni scolastici e ordinato l'accredito di euro 2.000,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, mediante accredito della somma complessiva di euro 2.000,00 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Ha dedotto l'inerzia del Ministero, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni. In assenza di prova o chiarimenti ministeriali idonei a dimostrare l'adempimento, il giudice ha riconosciuto l'inadempimento dell'amministrazione e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Il Collegio ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già accertata dal giudicato. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Sono state poste a carico del Ministero le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero per le valutazioni di competenza, in ragione della reiterata inerzia amministrativa segnalata dal Collegio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il decorso del termine di 120 giorni prima dell'esecuzione forzata delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato l'avvenuto decorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta del docente, già riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo esecutivo per il riconoscimento del maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione al comando giudiziale entro un termine stabilito, nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente accertata dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificare l'esatto adempimento del comando giudiziale.
- Quando l'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non fornisce chiarimenti né prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa di ottemperanza può essere accolta secondo i principi in materia di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- La reiterata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di pronunce giudiziali può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e all'Organismo indipendente di valutazione per le valutazioni di rispettiva competenza.
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