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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40717/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per 424 giorni agli arresti domiciliari in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere ed estorsione; assoluzione con sentenza della Corte d'appello di Lecce del 18/11/2021 divenuta irrevocabile. La Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, con ordinanza del 22/03/2024, aveva rigettato la richiesta di indennizzo; il difensore ha proposto ricorso per cassazione lamentando erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente rivalutato le prove in contrasto con l'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice della riparazione che, nell'esame ex ante richiesto dall'art. 314 c.p.p., ha individuato una condotta gravemente colposa della Scrima riconducibile a connivenza passiva: ripetuti suggerimenti ai familiari sulla condotta "prudente" nelle visite al marito detenuto e la gestione di specifiche modalità degli affari di quest'ultimo. Tali comportamenti sono stati considerati idonei a spiegare e a concorrere causalmente alla misura cautelare e quindi ostativi al riconoscimento dell'indennità. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza che ammette la colpa grave anche nella forma di connivenza passiva. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero nel grado di giudizio (liquidate in complessivi euro 1.000).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per ingiusta detenzione)

    Il giudice della riparazione compie una valutazione ex ante per verificare l'insussistenza della colpa grave; la colpa grave esclude l'indennizzo e può ricomprendere anche forme di connivenza o condotte passive che abbiano concorso alla restrizione cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    Norme richiamate per inquadrare i motivi dedotti in cassazione (erronea applicazione della norma processuale e vizio di motivazione).

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)

    Previsione dell'onere per la ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.4 n. 4113/2021 Sanyang; Sez.3 n. 22060/2019 Diotallevi; Sez.4 n. 15745/2015 Di Spirito)

    Consolidato principio secondo cui la colpa grave, ostativa all'indennizzo, può sussistere anche come connivenza passiva quando detta condotta indichi il venir meno di doveri sociali, tolleri la consumazione del reato pur potendo impedirla, o oggettivamente rafforzi la volontà criminosa dell'agente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi del motivo ai fini del ricorso)

    Norma procedurale utilizzata per la formulazione sintetica del motivo di ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • L'assoluzione definitiva non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione verifica ex ante l'eventuale sussistenza di colpa grave che abbia concorso alla misura cautelare.
  • La "colpa grave" può comprendere anche la connivenza o condotte passive: suggerimenti finalizzati a eludere controlli, gestione di affari illeciti o altre condotte che favoriscano l'attività criminosa possono escludere l'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione non deve sostituirsi al giudice di merito in una completa rivalutazione della prova, ma può fondare il diniego di riparazione su comportamenti che appaiono causalmente rilevanti per l'applicazione della misura cautelare.
  • Chi richiede la riparazione ha l'onere di dimostrare l'assenza di colpa grave; la mancata prova può determinare il rigetto e l'addebito delle spese processuali.
  • In sede di cassazione i rilievi sulla motivazione sono sindacabili se configurano vizi formali o sostanziali (contraddittorietà, manifesta illogicità) nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; contestazioni generiche di rivalutazione probatoria sono difficilmente accolte.

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