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Sentenza

Sentenza n. 5755/2026 - Napoli, Sezione 6

Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego in ordine all’istanza di accesso agli atti del 3.03.2026; e per la condanna dell’Amministrazione all’ostensione di tutti i documenti richiesti.

Giustizia amministrativa202602966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-diniego sull’istanza del 3 marzo 2026 per l’accesso agli atti relativi all’eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti della docente accompagnatrice

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (familiari della vittima)

Prevale il privato

La controversia

I familiari dello studente deceduto durante un viaggio d’istruzione hanno agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza del 3 marzo 2026 rivolta all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Hanno chiesto copia degli atti relativi alla richiesta di apertura del procedimento disciplinare nei confronti della docente accompagnatrice, inclusi gli atti di avvio, istruttori e conclusivi, per utilizzarli a tutela dei propri interessi nel procedimento penale pendente e nell’eventuale giudizio civile. L’Amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR in favore del TAR Lazio e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che le precedenti richieste fossero già state riscontrate o che il silenzio su precedenti istanze fosse ormai incontestabile.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, perché l’istanza oggetto del giudizio era stata rivolta esclusivamente all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Ha respinto anche le eccezioni di inammissibilità: la richiesta del 3 marzo 2026 riguardava gli atti del procedimento disciplinare, diversi dai documenti sul viaggio già richiesti all’istituto, non era meramente reiterativa della precedente richiesta di informazioni del 3 luglio 2025 ed era stata tempestivamente impugnata. Nel merito, ha riconosciuto l’interesse difensivo dei ricorrenti e il nesso di strumentalità tra gli atti richiesti e la tutela dei loro interessi nel procedimento penale e nell’eventuale giudizio civile. Non spettava all’Amministrazione né al giudice dell’accesso anticipare valutazioni sull’ammissibilità o decisività dei documenti nei giudizi futuri; non ricorreva inoltre una radicale assenza di collegamento con le esigenze difensive, né l’Amministrazione aveva opposto specifiche esigenze di segretezza o riservatezza. La mera appartenenza degli atti a un procedimento disciplinare non giustificava, di per sé, un bilanciamento rafforzato. Il ricorso è stato accolto: l’USR deve esibire gli atti o attestare che essi non esistono, in tutto o in parte, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega. Spese a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato versato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Con il presente ricorso, notificato in data 4 maggio 2026 e depositato il 12 maggio 2026, i ricorrenti agiscono ex art. 116 c.p.a. per l’accesso alla documentazione richiesta con istanza del 3 marzo 2026 all’Ufficio scolastico regionale della Campania.

    L’art. 116 c.p.a. è lo strumento processuale per tutelare il diritto di accesso documentale contro il silenzio-diniego.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    L’accesso difensivo, inoltre, può operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’accesso partecipativo, salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi.

    L’accesso documentale difensivo è consentito quando la documentazione è strumentale alla tutela di una situazione giuridica, anche in presenza di limiti ordinari all’accesso, ferma la necessità di un bilanciamento concreto degli interessi.

  • artt. 210, 211 e 213 c.p.c.

    La giurisprudenza, invero, ha ormai chiarito il principio per cui “l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210,211 e 213 c.p.c.”

    L’accesso documentale difensivo è autonomo rispetto ai poteri di esibizione e richiesta di informazioni esercitabili dal giudice civile.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Nella fattispecie, d’altra parte, non risulta utilmente invocabile il disposto del comma 2 dell’art. 13 c.p.a., atteso che la presente causa, vertente in tema di accesso, non ha quale oggetto diretto e specifico una controversia “riguardante pubblici dipendenti”.

    La regola territoriale richiamata dall’art. 13, comma 2, c.p.a. non si applica a una controversia in materia di accesso che non abbia come oggetto diretto e specifico una controversia riguardante pubblici dipendenti.

Massime di principio

  • L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dai poteri di esibizione documentale e di richiesta di informazioni previsti nel processo civile; il suo presupposto è un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che l’istante intende tutelare.
  • Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’Amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono anticipare valutazioni sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti nell’eventuale giudizio di merito, salvo che emerga una evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive o un esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso.
  • L’accesso difensivo può derogare alle esclusioni previste per l’accesso partecipativo, salva la necessità di bilanciare in concreto gli interessi contrapposti; la mera afferenza dei documenti a un procedimento disciplinare non impone, da sola, un bilanciamento rafforzato né equivale alla loro appartenenza alla categoria dei dati sensibili e giudiziari.
  • Se i documenti richiesti in accesso non esistono, in tutto o in parte, l’Amministrazione deve attestare espressamente tale circostanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

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