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Sentenza

Sentenza n. 1171/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 11.12.2024 all’esito del procedimento RG n. 731/2024.

Giustizia amministrativa202502862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 853/2024, relativa al riconoscimento della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente, per l'importo di 500 euro annui e per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, condannando il Ministero a renderla disponibile, oltre alle spese di giudizio. L'Amministrazione aveva eseguito la sentenza soltanto limitatamente alle spese processuali attribuite al procuratore antistatario, senza dimostrare la materiale corresponsione alla ricorrente di quanto dovuto a titolo di Carta docente. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non si è costituito. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Livorno era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione competente ed era rimasta ineseguita quanto all'attribuzione della Carta docente. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite dal giudice ordinario. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche era decorso, consentendo la proposizione e l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    pagamento in “conto sospeso”

    Può essere utilizzato dal commissario ad acta, ove necessario, per procedere al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha novellato la disciplina della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., applicata dal giudice nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando una sentenza passata in giudicato abbia riconosciuto una prestazione dovuta dall'amministrazione e quest'ultima abbia eseguito solo parzialmente il comando giudiziale, senza dimostrare l'integrale adempimento della prestazione principale.
  • Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e, contestualmente, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce una misura attuativa del giudicato e può essere disposta individuando un organo dell'amministrazione, o un suo sostituto, incaricato di compiere gli adempimenti necessari qualora il termine assegnato all'amministrazione decorra inutilmente.
  • Il giudice dell'ottemperanza può applicare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quando il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato risulti ingiustificato; la penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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