Cassazione Civile, Ordinanza n. 22918/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per gli anni 2010 e 2011 relativi al valore di un'area. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado e in parziale accoglimento del ricorso della società, aveva annullato gli avvisi e rideterminato il valore dell'area in euro 804.000,00. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c., per avere la CTR fondato la decisione su una perizia di parte ritenuta priva di efficacia probatoria e contestata dall'ente impositore; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valutato contratti di compravendita di aree similari, i cui corrispettivi sarebbero stati congruenti con il valore attribuito dal Comune; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa pronuncia sull'istanza di consulenza tecnica d'ufficio formulata dal Comune; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto 'aleatorio' il valore stabilito dal Comune senza adeguata prova. Tuttavia, prima della decisione, il Comune ha depositato rituale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte a seguito di accordo conciliativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era stata proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controricorrente. In conseguenza dell'accordo tra le parti, ha compensato le spese giudiziali. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Indica i vizi denunciati dal ricorrente in cassazione, ma la Corte non li esamina perché il giudizio si estingue per rinuncia.
art. 115 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria della CTR; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 112 c.p.c.
È richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia sull'istanza di CTU; il motivo resta assorbito dall'estinzione del giudizio.
art. 2697 c.c.
È invocato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non entra nel merito per la rinuncia al ricorso.
art. 2729 c.c.
È richiamato in relazione alle presunzioni e alla prova del valore dell'area; non vi è decisione sul punto per estinzione del processo.
art. 390 c.p.c.
secondo comma e terzo comma
La rinuncia è ritenuta rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente munito dei necessari poteri.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia accettata e accordo tra le parti, consente la compensazione delle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato, affermando che tale norma, di stretta interpretazione, non si applica alla pronuncia di estinzione per rinuncia.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002; non applicabile nel caso di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controparte con sottoscrizione del difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione proposti nel merito.
- In caso di rinuncia accettata e di accordo tra le parti, le spese di giudizio possono essere compensate.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non alla pronuncia di estinzione per rinuncia, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.
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