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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14939/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal subentro di una nuova società nell'appalto del servizio di trasporto pubblico comunale. Un lavoratore, che in separato giudizio era stato riconosciuto dipendente a tempo indeterminato del consorzio uscente sin dall'11 novembre 2013 per illegittima somministrazione di manodopera, aveva chiesto che la società subentrante fosse obbligata ad assumerlo in applicazione della clausola sociale prevista dal contratto di servizio, dal capitolato speciale e dal c.c.n.l. Autoferrotranvieri. La Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante la mancata inclusione del suo nominativo nell'elenco del personale avente diritto all'assunzione, poiché la qualità di dipendente del consorzio risultava da sentenza passata in giudicato, e aveva quindi condannato la subentrante a corrispondere le retribuzioni dalla offerta della prestazione fino al ripristino del rapporto. La società subentrante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., dell'art. 111 c.p.c., della direttiva 2001/23/CE e delle norme contrattuali e di capitolato, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente sussunto la fattispecie nel trasferimento d'azienda/successione nell'appalto e avesse applicato a essa l'efficacia di precedenti giudizi senza la sua partecipazione; 2) vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi, sempre sul presupposto dell'erronea configurazione del subentro e dell'opponibilità dei provvedimenti giudiziali. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte territoriale avesse respinto la domanda di condanna del consorzio e della subentrante al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dopo la sentenza che aveva accertato il rapporto, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, senza considerare l'esecutività della sentenza, l'offerta della prestazione e l'assenza di rinunce in sede conciliativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale della società subentrante sia il ricorso incidentale del lavoratore. Quanto al ricorso principale, la Corte ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata in modo alternativo sull'art. 2112 c.c. e, soprattutto, sulla clausola del c.c.n.l. Autoferrotranvieri e del capitolato speciale che imponevano l'assunzione del personale in occasione del subentro. Il ricorso non censurava specificamente questo autonomo fondamento decisionale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile sia per la disciplina della doppia conforme, sia perché non si confrontava con il rilievo della Corte d'appello secondo cui le pretese economiche del lavoratore erano state genericamente allegate e non provate. Le spese sono state compensate tra ricorrente principale e incidentale; la società ricorrente principale è stata invece condannata a rifondere le spese al consorzio. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato per ricorrente principale e incidentale.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    richiamato come possibile fondamento del subentro nei rapporti di lavoro, ma la Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata si reggeva anche e soprattutto sulla clausola sociale e quindi i motivi non colpivano tutta la ratio decidendi

  • art. 111 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare l'opponibilità dei provvedimenti giudiziali alla società subentrante

  • direttiva 2001/23/CE

    richiamata nel motivo per sostenere l'erronea sussunzione della fattispecie nel trasferimento d'azienda

  • art. 26, all. A, R.D. n. 148 del 1931

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • L.R. Basilicata n. 22/1998

    richiamata nel primo motivo di ricorso

  • art. 1, L.R. n. 24/2010

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 9 del Contratto di Servizio del 27.11.2015

    richiamato nel primo motivo di ricorso come fonte negoziale della disciplina del servizio e del subentro

  • art. 11 del Capitolato Speciale

    richiamato quale fonte dell'obbligo di assunzione del personale dell'impresa cessante

  • art. 16 c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 28.11.2015

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 360 n.5 c.p.c.

    invocato sia dalla ricorrente principale sia dal ricorrente incidentale per vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile il ricorso incidentale in presenza di doppia conforme

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    base procedurale della trattazione in camera di consiglio con ordinanza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

  • c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 2004

    indicato dalla Corte d'appello come fonte dell'obbligo di assumere il personale occupato dall'impresa cessante

  • art. 7 c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 2004

    indicato dalla Corte d'appello come previsione dell'obbligo di assunzione del personale in caso di subentro

  • art. 11 del Capitolato speciale d'appalto

    indicato dalla Corte d'appello come clausola sociale che imponeva l'assunzione del personale dell'impresa uscente

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e alternativa, il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure colpiscono solo uno dei fondamenti e non anche l'altro, poiché la statuizione resta sorretta dall'argomento non censurato.
  • In presenza di clausole sociali contenute nel capitolato di appalto e nel contratto collettivo, l'obbligo di assunzione del personale dell'impresa cessante può costituire autonomo fondamento del diritto del lavoratore al passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante, indipendentemente dalla ricostruzione in termini di trasferimento d'azienda.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata o se mira, in sostanza, a una rivalutazione del merito.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente compresso e non può essere utilizzato per riproporre questioni di fatto già decise in entrambi i gradi di merito.
  • Le pretese economiche del lavoratore devono essere specificamente allegate e provate; la mancata prova o la genericità dell'allegazione giustificano il rigetto della domanda risarcitoria o retributiva.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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