Cassazione Penale, Sentenza n. 26872/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di sostituzione dell'immobile confiscato (Palazzo Bianca Cappello) con l'equivalente monetario. Denunciava: 1) violazione dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. in riferimento agli articoli 240 cod. pen. e 12‑bis d.lgs. n. 74/2000 e ai principi di proporzionalità e precauzione, perché il GIP avrebbe subordinato la sostituzione al pagamento di una quota di debito non attinente al bene, attribuendo al bene una funzione di garanzia impropria; 2) vizio di contraddittorietà della motivazione, poiché pur riconoscendo la sostituibilità astratta del bene con il suo equivalente economico, il GIP ha subordinato la sostituzione all'adempimento dell'intero importo della confisca (e quindi ha reso il bene uno strumento di garanzia rispetto alla differenza residua). Il contesto: sentenza di patteggiamento con confisca diretta per oltre 3.265.000 euro; l'immobile era stato sottoposto a confisca per equivalente per valore di circa 2.000.000 euro, con residuo da confiscare di circa 1.000.000 euro. La proposta di sostituzione prevedeva l'intervento di Aurora S.r.l. e di un Istituto creditizio che avrebbe messo a disposizione la somma, ma la banca non aveva formalmente aderito e la restituzione a Edilfutura era proposta nonostante la società non avesse preso parte al procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e ben motivata la decisione del GIP, che ha esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dei principi di ragionevolezza, buon andamento, proporzionalità e precauzione. Il Collegio ha condiviso i rilievi del GIP sulla mancata dimostrazione dell'attualità e concretezza dell'offerta (assenza di adesione formale da parte dell'istituto di credito), sull'inammissibilità della restituzione a Edilfutura per contrasto con il giudicato e sull'eventualità che un mutuo ipotecario stipulato successivamente possa creare una garanzia sull'immobile pregiudizievole per il diritto dello Stato alla quota residua da confiscare. Ha quindi confermato che la sostituzione può essere disposta solo se ricorrono condizioni concrete e non meramente prospettate, e che non può trasformare il bene in garanzia indiretta per somme eccedenti il valore del bene. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Riferimento al potere del giudice dell'esecuzione di valutare la sostituzione del bene confiscato con il denaro; la Corte conferma che tale potere è esercitato con discrezionalità amministrativa nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e precauzione e richiede concretezza dell'offerta
art. 240 cod. pen.
Norma collegata alla confisca per equivalente e al profitto del reato; la Corte la richiama come quadro normativo della misura ablativa e del rapporto tra valore del bene e somma da confiscare
art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000
art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000
Norma citata nel quadro delle rilevanze fiscali/tributarie connesse al caso; evocata per i principi applicabili nell'ambito delle vicende patrimoniali collegate alla confisca
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, essendo il ricorso rigettato
Massime di principio
- La sostituzione di un bene confiscato con il suo equivalente monetario è possibile ma non è un diritto automatico del soggetto destinatario della confisca; il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nel valutare la richiesta.
- Il giudice deve applicare i principi di ragionevolezza, buon andamento, proporzionalità e precauzione: non può disporre la sostituzione se ciò comporta il rischio di pregiudicare i diritti di terzi creditori o l'effettività della confisca.
- La sostituzione deve avere basi concrete e attuali: è necessaria una dimostrazione documentale dell'effettiva disponibilità della somma (es. impegno formale dell'istituto di credito), non bastano mere dichiarazioni o prospettazioni non vincolanti.
- La somma richiesta per la sostituzione dovrebbe avere relazione diretta al valore del bene oggetto della sostituzione; non è ammesso trasformare il bene in una garanzia indiretta per coprire somme ulteriori non attinenti al valore dell'immobile senza adeguate garanzie e senza tutelare l'ordine dei creditori.
- La restituzione del bene a soggetti che non hanno partecipato al processo o che costituiscono società di comodo può essere dichiarata inammissibile per contrasto con il giudicato e per mancanza dei requisiti di legge.
- Per ottenere esito favorevole il richiedente dovrebbe presentare un piano concreto e documentato (es. contratto di finanziamento vincolante, iscrizione di garanzie compatibili con la situazione preesistente) che non pregiudichi la realizzazione della confisca residua.
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