Cassazione Penale, Ordinanza n. 24023/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per concorso in rapina e sul trattamento sanzionatorio è rimasta ferma, non essendo stati accolti i motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di rapina. Il primo motivo contestava la prova della responsabilità penale per il concorso nella rapina, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica, priva dei requisiti di specificità e sostanzialmente volta a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità in presenza di una motivazione logica e congrua della sentenza impugnata. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 4, c.p.; anche tale doglianza è stata ritenuta generica, perché non si confrontava con la motivazione di merito che aveva chiarito come l'esclusione di quella circostanza non incidesse sulla pena, in presenza di altre aggravanti, soprattutto quella relativa all'uso dell'arma. La memoria depositata tardivamente è stata dichiarata non esaminabile.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Indica il reato base contestato, rispetto al quale il ricorso tendeva a contestare la prova del concorso dell'imputato.
art. 110 c.p.
Richiamato per il concorso di persone nel reato di rapina.
art. 581 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso ne determina l'inammissibilità.
art. 112, n. 4, c.p.
La sua esclusione è stata ritenuta non incidente sul trattamento sanzionatorio, in presenza di altre aggravanti contestate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi generici o meramente reiterativi delle censure già proposte in appello, specie quando non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura che mira a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti è estranea al sindacato di legittimità, salvo che sia dedotto uno specifico e decisivo travisamento della prova.
- La motivazione della sentenza di merito, se logica, articolata e priva di aporie nel ricostruire il quadro indiziario, è sufficiente a resistere a censure che pretendano soltanto una rivalutazione del merito.
- In tema di pena, è inammissibile in cassazione la doglianza che si risolva in una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, quando la determinazione della pena non risulti arbitraria o manifestamente illogica.
- La tardività di una memoria difensiva comporta la sua non esaminabilità.
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