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Sentenza

Sentenza n. 265/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza n. 19 del 21/10/2025, prot. n. 3338 del 21/10/2025, emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Montegiordano, notificata a mezzo PEC in data 05/11/2025 e conosciuta in pari data, con la quale si ordina “LA MESSA IN PRISTINO CON RIMOZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPOSTO DA 15 PANNELLI SOLARI DISTRIBUITI SU DUE FALDE DELLA PORZIONE DI TETTO A PADIGLIONE RICADENTE NELLA P.LLA DI PROPRIETÀ” entro il termine di 90 giorni; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare: - del verbale di sopralluogo congiunto prot. n. 2947 del 18/09/2025; - della relazione di esito a sopralluogo del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 2986 del 23/09/2025.

Giustizia amministrativa202600012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di messa in pristino mediante rimozione di un impianto fotovoltaico composto da 15 pannelli installati su due falde del tetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva comunicato al SUE, nel dicembre 2021, l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione, qualificando l’intervento come esonerato dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A, lett. A.6, del d.P.R. n. 31/2017. A seguito di un sopralluogo del settembre 2025, il Comune aveva avviato verifiche sulle modalità di installazione e, con ordinanza del 21 ottobre 2025, aveva ordinato la rimozione dell’intero impianto. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 31/2017 e del d.lgs. n. 42/2004, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’amministrazione avesse erroneamente escluso l’esonero paesaggistico perché i pannelli non sarebbero stati installati in aderenza alla falda del tetto. Il ricorrente ha inoltre proposto ulteriori tre motivi, rimasti assorbiti. Nel giudizio, la Soprintendenza ha riconosciuto che l’intervento rientrava tra le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A, lett. A.6, del d.P.R. n. 31/2017 e tra le attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quater), del d.P.R. n. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e assorbito gli ulteriori motivi. Ha interpretato l’Allegato A, lett. A.6, del d.P.R. n. 31/2017 nel senso che, per gli edifici diversi da quelli con coperture piane non visibili dagli spazi pubblici, l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica opera alternativamente quando i pannelli siano integrati nella configurazione della copertura oppure siano installati in aderenza al tetto, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Il requisito dell’aderenza non richiede che i pannelli costituiscano un tutt’uno con il tetto: un minimo spazio necessario alla realizzazione dell’impianto non esclude l’aderenza, purché sia trascurabile. Parimenti, minimi scostamenti dell’inclinazione, non apprezzabili dalla documentazione fotografica e non sostanzialmente lesivi del paesaggio, non fanno venir meno l’esonero. Il Collegio ha ritenuto che le fotografie dimostrassero sufficientemente tali circostanze, senza necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre valorizzato la funzione delle energie rinnovabili e l’orientamento secondo cui la mera visibilità dei pannelli non consente di vietarne l’installazione, occorrendo dimostrare l’assoluta incongruenza dell’opera rispetto alle peculiarità del paesaggio. L’ordinanza comunale è stata quindi annullata. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di giudizio, oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

    Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» nonché quelli di cui all’articolo 4.

    La disposizione esclude dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi ricompresi nell’Allegato A.

  • Allegato A, lett. A.6, d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

    installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

    La disposizione prevede, per i pannelli installati su coperture non piane, due modalità alternative di esonero: integrazione nella configurazione della copertura oppure aderenza al tetto con la stessa inclinazione e orientamento della falda. Un minimo spazio tecnico e minimi scostamenti non sostanziali non escludono rispettivamente l’aderenza e la conformità dell’inclinazione.

  • art. 6, comma 1, lett. e-quater), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La Soprintendenza ha ricondotto l’intervento al novero delle attività di edilizia libera.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    La disciplina paesaggistica è richiamata quale parametro di legittimità dell’ordinanza, ritenuta erroneamente adottata in relazione all’esonero previsto dal d.P.R. n. 31/2017.

Massime di principio

  • L’Allegato A, lett. A.6, del d.P.R. n. 31/2017 individua modalità alternative di esonero dall’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di pannelli solari a servizio di singoli edifici: integrazione nella configurazione della copertura oppure installazione in aderenza al tetto con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
  • Il requisito dell’aderenza dei pannelli al tetto non richiede la totale fusione strutturale con la copertura; un minimo spazio tecnico, se trascurabile e funzionale alla realizzazione dell’impianto, non esclude l’aderenza richiesta dalla disciplina paesaggistica.
  • Minimi scostamenti dell’inclinazione dei pannelli rispetto alla falda del tetto non fanno venir meno l’esonero paesaggistico quando non siano apprezzabili o sostanzialmente idonei a incidere negativamente sul paesaggio.
  • La mera visibilità di un impianto fotovoltaico da spazi o punti di osservazione pubblici non è sufficiente a giustificarne il divieto; occorre dimostrare l’assoluta incongruenza dell’opera rispetto alle specifiche peculiarità del paesaggio.
  • Nella valutazione della compatibilità paesaggistica degli impianti fotovoltaici deve essere considerata la funzione delle fonti energetiche rinnovabili e la loro ormai ordinaria presenza nel paesaggio, senza tuttavia escludere la verifica della concreta incidenza dell’intervento sul contesto tutelato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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